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Errata corrige
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Riconoscimento di proprieta' Il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa tra Colombo Luigi (CF CLMLGU90A03B019D) Colombo Maria Vincenza (CF CLMMVN88P52B019D) Longobardo Teresa (CF LNGTRS61A71B905G). Con l'avv. Davide Vecchio e Stefano Caregnato del foro di Novara - Contro - Mazzola Pietro (CF MZZPTR59B22L007O) in persona degli eredi impersonalmente e collettivamente. Letti gli atti di causa; considerate le conclusioni come sopra precisate all'odierna udienza; Il Giudice osserva: Gli attori hanno chiesto pronunciarsi l'intervenuta usucapione nei confronti del convenuto ovvero dei suoi eventuali aventi causa, della quota di proprieta' pari ad 6/27 degli immobili siti in Suno via Madonna della Neve 17 di cui gli attori risultano comproprietari per la restante quota di 21/27. Ha dedotto di godere e possedere l'immobile, loro ed i rispettivi danti causa, uti dominus da oltre 20 anni ed almeno dal 21.4.1982 data in cui gli immobili pervenivano agli attori per successione ereditaria da Colombo Giuseppe Giovanni. Hanno dedotto infine che il Mazzola n. il 22.2.1859 risulta irreperibile e comunque e' verosimilmente deceduto senza lasciare eredi noti; che infine l'immobile in comproprieta' col Mazzola risulta un corpo unico con quello degli attori. La notifica della citazione e' poi stata autorizzata e validamente effettuata per pubblici proclami non essendo risultato possibile, a mezzo di informazioni presso il comune di nascita e di ultima residenza del convenuto, accertare ove lo stesso ovvero i suoi eventuali eredi-di cui come gia' detto non si ha notizia - vivano. Nessuno si e' costituito per il convenuto, sono stati sentiti alcuni testi sulla circostanza del possesso dell'immobile ed all'udienza odierna la causa e' stata discussa. La domanda puo' essere accolta. Va recepito in primo luogo l'orientamento giurisprudenziale- correttamente ed ampiamente richiamato in atti - secondo cui nel caso di comproprieta' indivisa l'usucapione e' comunque possibile ove sia dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione, ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui. Nella specie gli attori hanno dimostrato, documentalmente (mediante la produzione di atti come una Scia del 2010 od i documenti attestanti la loro residenza negli anni addietro) e mediante testimoni (due conoscenti della famiglia e gia' del nonno degli attori ed il tecnico che ha redatto la Scia i quali hanno confermato il possesso gia' a partire dal nonno) la continuita' del possesso per oltre 20 anni anche della porzione di immobile appartenente al Mazzola. Hanno dimostrato altresi' la natura pubblica, pacifica ed incontestata del possesso (non essendosi mai visto in loco il Mazzola ad oggi verosimilmente deceduto) Hanno infine dimostrato il comportamento - di cui s'e' detto - valido a giustificare l'usucapione anche nel caso di proprieta' indivisa e consistente nell'apertura di un cantiere per la demolizione del cassero parte dell'immobile con presentazione di una Scia in comune. La domanda giudiziale puo' dunque essere accolta sussistendo i presupposti per la pronuncia di accertamento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori di 2/27 ciascuno della quota di immobile in questione gia' di proprieta' indivisa del convenuto. Nulla in punto spese non essendovi tra l'altro stata opposizione - P.Q.M. - Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della la domanda giudiziale - ACCERTA - la proprieta' in capo a Colombo Luigi, Colombo Maria Vincenza e Longobardo Teresa dell'intera superficie degli immobili siti in Suno censiti: al catasto fabbricati : F.10, part.666 sub 2 cat.A3 cl 1, 2,5 vani F.10 part.666, sub 3 cat.unita' collabenti al catasto terreni : F.10 , mapp.272 porzione AA, seminativo arbor cl.2 sup. are 11 ca 16 F.10 mapp.272, porzione AB vigneto cl.3 sup. are 10 ca 14. Per intervenuta usucapione della quota di 2/27 ciascuno della stessa gia' di proprieta' di Mazzola Pietro - ORDINA - al Conservatore dei registri immobiliari le trascrizioni ed annotazioni di legge ed al competente ufficio catastale di provvedere alla relativa voltura. Nulla in punto spese. Cosi' deciso in Novara il 1.2.2018. Il Giudice Dott.ssa Maria Teresa Latella avv. Davide Vecchio TX18ABM3263