TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

(GU Parte Seconda n.86 del 26-7-2018)

 
Riconoscimento di proprieta' -  R.G.  n.  1864/2017  -  Estratto  del
ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge 346/76,
                               art. 3 
 

  Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a  Vallo  della
Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in  Montano  Altilia  (SA)
alla via Malandrini n. 54  (CF:  TMBNTN77M68L628Y),  rappresentata  e
difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli  avv.ti  Maria  D'Anna,
(CF:   DNNMRA78M53C129K)   e   Maria   Antonietta   Tartaglia,   (CF:
TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso lo  studio  di
quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico,  n.  66,  avendo
posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente
e senza opposizione da piu' di quindici anni la  seguente  proprieta'
rurale: immobile censito nel catasto terreni del  Comune  di  Montano
Antilia (Sa), in Loc. Accettola, identificato al foglio 2, particella
n.  127,  classe  U,  bosco  ceduo,  superficie  are  8,75,   reddito
dominicale euro 0,09, reddito agrario euro 0,05; particella  270  (ex
126), classe 4, cast frutt, superficie are 8,61,  reddito  dominicale
euro 0,22, reddito agrario euro 0,53; particella 272 (ex 126), classe
4, cast frutt, superficie are 36,90, reddito  dominicale  euro  0,95,
reddito agrario euro 2,29, intestato catastalmente a Cito Antonietta,
fu  Giuseppe;  Cito  Antonio,   fu   Giuseppe;   Cito   Antonio,   fu
Michelangelo;  Cito  Giuseppe,  fu  Domenico;  Cito  Giuseppina,   fu
Giuseppe; Cito Luigi, fu  Michelangelo;  Cito  Michelangelo,  nato  a
Montano Antilia il 19.08.1912 (deceduto); Cito Michele, fu  Giuseppe;
Cito Michelina, fu Domenico; Cito  Pasquale,  fu  Michelangelo;  Cito
Teresa, fu Domenico; Cito Teresa, fu Giuseppe; Vito Antonietta,  nata
a Montano Altilia (Sa) il 24.04.1926; non  essendo  emerso  nulla  da
ricerche su  informazioni  anagrafiche  eredi  effettuate  presso  il
comune di Montano Antilia, sussistendo tutti  i  requisiti  richiesti
per la regolarizzazione dei titoli di proprieta' tramite la procedura
prevista dalla legge, ha proposto ricorso per usucapione speciale. 
  Il Giudice del Tribunale di Vallo della  Lucania,  Sezione  civile,
dott. Antonio Pasquariello, letto il ricorso  ex  art.  1159-bis  del
codice civile, vista la legge n. 346/76, con decreto del 13  dicembre
2017 ha disposto  che  la  richiesta  di  usucapione  sia  resa  nota
mediante affissione del ricorso e  del  decreto  per  novanta  giorni
all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo  per  il  quale  viene
chiesto il riconoscimento del diritto  di  proprieta',  all'Albo  del
Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per estratto per  una  sola
volta,  nei  termini  di  legge,  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
  Si indica il termine di novanta giorni per l'opposizione  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976,  decorrente
dalla scadenza  del  termine  di  affissione  ovvero  dalla  data  di
notificazione del ricorso e  del  decreto.  Il  Giudice  ha  disposto
altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati  a
coloro che  nei  registri  immobiliari  figurino  come  titolari  dei
diritti  reali  sull'immobile  ed  a  coloro   che,   nel   ventennio
antecedente  alla  presentazione  della  stessa,  abbiano  trascritto
contro l'istante i suoi danti  causa  domanda  giudiziale  diretta  a
rivendicare la proprieta' o altri  diritti  reali  di  godimento  sui
fondi medesimi. 

                         avv. Luca De Marchi 

 
TX18ABM7911
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