T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI
Sede: Cagliari

(GU Parte Seconda n.113 del 23-9-2021)

 
                   Notifica per pubblici proclami. 
 

  Il  sottoscritto  avv.  Piero  Franceschi,  legale  del  Comune  di
Fordongianus, giusta  l'ordinanza  collegiale  del  TAR  Sardegna  n.
585/2021, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante
notifica del ricorso al Sig. Guido Atzeni,  nato  a  Fordongianus  il
14.9.1955, per pubblici proclami, procede  alla  pubblicazione  delle
seguenti informazioni: 
  1.  Autorita'  giudiziaria  innanzi  alla  quale  si  procede:  TAR
Sardegna  R.G.  n.  1287/1999,  ora  in  sede  di  riassunzione  dopo
l'annullamento con rinvio del Consiglio  di  Stato  (v.  sentenza  n.
2477/2020). 
  2. Generalita' delle parti: Comune di Fordongianus  (ricorrente)  e
eredi di Atzeni Vittorio: Atzeni Guido, Lussorio, Donatella,  Roberto
e Antonia (resistenti). 
  3. Oggetto del giudizio: ricorso per l'accertamento del  diritto  e
la declaratoria del trasferimento in capo al Comune  di  Fordongianus
della proprieta' delle aree distinte al Catasto di Fordongianus al F.
16, mapp. 952, sub B, a far tempo dal 1994, data del  collaudo  delle
opere di urbanizzazione  parzialmente  eseguite  nella  lottizzazione
Atzeni-Piredda (trattandosi  di  una  condizione  sospensiva  il  cui
mancato avveramento per quanto attiene alle aree per cui e' causa  e'
dovuto a fatto imputabile ai lottizzanti, ex art. 1360 c.c.)  nonche'
per il risarcimento dei danni. 
  4. Lo  svolgimento  del  giudizio  puo'  essere  seguito  nel  sito
www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del  n.  R.G.
1287/1999 nell'apposita sezione del T.A.R. Sardegna; l'udienza per la
decisione e' fissata per il 7 dicembre 2021. 
  5. Indicazione  del  destinatario  della  notifica:  il  T.A.R.  ha
disposto che sia notificato il ricorso al Sig. Guido Atzeni e che  la
notificazione debba essere effettuata  mediante  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  7. Trascrizione del ricorso: Con convenzione di lottizzazione  rep.
n. 1/82, del 29.6.1982, rogata in forma  pubblica  amministrativa,  i
Sigg. Vittorio Atzeni e  Francesca  Piredda  si  sono  impegnati  col
Comune  di  Fordongianus  ad  attuare  la   lottizzazione   a   scopo
edificatorio dei terreni di loro proprieta' distinti in Catasto al F.
16, mapp. nn. 952 e 953, in conformita' al piano all'uopo predisposto
ed allegato alla convenzione in una con  gli  elaborati  tecnici.  In
particolare i lottizzanti si sono impegnati a realizzare le opere  di
urbanizzazione primaria ivi prescritte ed a cedere in  proprieta'  al
Comune le relative aree di sedime.  In  particolare,  la  convenzione
prevede (art. 4) la ripartizione delle superfici come segue: mq  1370
destinati ad uso pubblico, e  cioe'  per  attrezzature  di  interesse
comune, spazi pubblici attrezzati,  spazi  a  parcheggio  e  mq  1590
destinati a superfici varie. Il passaggio in proprieta'  delle  opere
e, in particolare, delle aree destinate a strade e  parcheggi,  viene
fatto coincidere con l'avvenuto collaudo delle opere (artt.  4  e  10
della convenzione). Sennonche' i lottizzanti,  dopo  aver  chiesto  e
ottenuto di prolungare i tempi previsti per  la  realizzazione  delle
opere,  scadenti  al   29.6.92,   sino   al   28.10.1992,   risultano
inadempienti  agli  obblighi  assunti.  Dal  collaudo   delle   opere
realizzate redatto in data 2.8.1994 e' emerso che i  lavori  previsti
in convenzione  non  sono  stati  ultimati,  che  le  opere  mancanti
ammontano a £it. 23.221.000 e  che  in  particolare  non  sono  state
cedute le aree destinate a parcheggio, pari a mq 370. In  conseguenza
di cio' l'Amm.ne ha deliberato (atto G.M.  n.  308  del  31.8.94)  di
escutere  la  garanzia  assicurativa  in  essere  e  di  diffidare  i
lottizzanti a liberare le aree oggetto  della  cessione  al  fine  di
consentire l'esecuzione d'ufficio. Tale diffida e' rimasta  priva  di
positivo riscontro e  il  Comune  ha  dovuto  emettere  ordinanza  di
sgombero delle aree in questione (in particolare  dell'area  distinta
in catasto al F. 16, mapp. 952, sub. B, destinato a parcheggi secondo
il piano di lottizzazione), nei confronti del Sig.  Vittorio  Atzeni,
per  consentire  all'impresa  appaltatrice  l'esecuzione  del  lavori
stessi. Tale atto e' stato impugnato nanti codesto TAR, il  quale  ne
ha disposto la sospensione  cautelare  facendo  salvi  gli  ulteriori
provvedimenti  dell'Amm.ne  in  ordine  alla  proprieta'  delle  aree
cedende, per i quali  era  stato  quindi  a  suo  tempo  proposto  il
ricorso, in considerazione dell'avvenuta contestazione del diritto di
proprieta' del  Comune  di  Fordongianus  sulle  aree  in  questione.
Nonostante il tempo trascorso, l'Amministrazione  ha  ancora  preciso
interesse a ottenere  la  pronuncia  dichiarativa  di  tale  diritto,
ovvero e alternativamente che  dia  atto  dell'  inadempimento  della
controparte all'obbligo di  cessione  e  tenga  luogo  dell'atto  non
perfezionato, sulla base dei seguenti motivi. 1.) Il Sig.  Atzeni  si
era reso inadempiente agli obblighi assunti con  la  convenzione  sia
con  riferimento  alla  realizzazione  dello  oo.  di  uu.,  sia  con
riferimento alla cessione delle aree. La convenzione prevede (artt. 4
e 10) che il  trasferimento  di  proprieta'  delle  aree  avvenga  al
momento della redazione del collaudo delle  opere.  Nella  specie  il
collaudo  e'  stato  soltanto  parziale,  non  avendo  i  lottizzanti
ultimato le opere di urbanizzazione e non essendo stata  liberata  la
predetta area, gia' di proprieta' del  Sig.  Atzeni,  e  destinata  a
parcheggi pubblici. Il collaudo puo' pero' ben  dirsi  dedotto  quale
evento sospensivamente condizionante  il  trasferimento.  Poiche'  la
condizione non si e' verificata per fatto imputabile ai  lottizzanti,
aventi interesse contrario, la stessa si deve  ritenere  avverata  ex
art. 1359 c.c., e  gli  effetti  dell'avveramento  debbono  ritenersi
verificati, per la  natura  del  rapporto,  alla  data  del  collaudo
parziale. In alternativa, ma con effetti non diversi, il momento  del
collaudo puo' anche esser visto come termine  di  efficacia  iniziale
degli  effetti  traslativi,  condizionante  il  sorgere  dell'effetto
traslativo. Egualmente, dunque, a far tempo dalla data del  collaudo,
non importa se parziale,  deve  ritenersi  trasferita  al  Comune  la
proprieta' delle aree. L'adito Tribunale dovra' pertanto  pronunciare
sentenza    che    accerti    l'intervenuto    trasferimento.     2.)
L'interpretazione sopra avanzata e', ad avviso del Comune  esponente,
la piu' aderente sia alla natura della convenzione, per cui la  legge
prevede la trascrizione  nei  RR.II.,  sia  all'effettiva  intenzione
delle  parti,  ed  e'  tale  da  rendere   armonico   e   del   tutto
consequenziale il successivo iter procedimentale  che  l'Amm.ne  deve
affrontare per eseguire  coattivamente  quanto  i  lottizzanti  hanno
omesso  di  realizzare,  ovvero  l'esecuzione  d'ufficio,  la   quale
presuppone che l'Ente  abbia  la  piena  disponibilita'  delle  aree.
Peraltro, il Comune di Fordongianus e' consapevole che le espressioni
usate nella convenzione non sono perfettamente univoche,  talche'  si
potrebbe obiettare che la convenzione non abbia  effetti  traslativi,
sia pure sub condicione aut tempus, ma solo  effetti  obbligatori:  i
lottizzanti si sarebbero soltanto impegnati a trasferire le aree,  al
momento del collaudo, che  in  questo  caso  si  configurerebbe  come
termine di adempimento (ovvero alla scadenza del termine  decennale).
I lottizzanti si sarebbero, dunque, impegnati a prestare  il  proprio
consenso per la stipulazione dell'atto  ulteriore  di  trasferimento.
Nel  caso  di  specie,  il  Sig.  Atzeni   e'   rimasto   palesemente
inadempiente a tale obbligo,  nonostante  la  diffida  in  tal  senso
notificatagli e, pertanto,  il  Tribunale  dovra'  emettere  sentenza
costitutiva di  trasferimento  che  tenga  luogo  del  contratto  non
concluso ex art, 2932 cod. civ. P.Q.M. si  chiede  che  l'Ecc.mo  TAR
voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: a)  accertare
e  dichiarare  trasferita  in  capo  al  Comune  di  Fordongianus  la
proprieta' delle aree site in Fordongianus, distinte in Catasto al F.
16, mapp. 952, sub B, a far tempo dal 1994, data del collaudo,  quale
condizione sospensiva, il cui mancato avveramento e' dovuto  a  fatto
dei  lottizzanti  ex  art.  1360  cod.  civ.,   ovvero   termine   di
adempimento;  b)  in   subordine,   accertato   l'inadempimento   dei
lottizzanti all'obbligo di cessione delle aree indicate,  pronunciare
sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento in capo al Comune di
Fordongianus della proprieta' di dette aree;  c)  ordinare,  in  ogni
caso,  l'immediato  rilascio  dei  fondi  a  favore  del  Comune;  d)
condannare il Sig. Vittorio Atzeni (e ora i suoi eredi legittimi)  al
risarcimento  dei  danni  tutti  patiti  e  patiendi  dell'Amm.ne  in
conseguenza del dedotto inadempimento, da quantificarsi in  corso  di
giudizio;  e)  con  vittoria  di  spese,  diritti   e   onorari   del
procedimento. 
  8. La presente notifica per pubblici proclami e' stata disposta con
ordinanza T.A.R. Sardegna 
  n. 585/2021 pubblicata il 10.8.2021. 

                        avv. Piero Franceschi 

 
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