A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.119 del 7-10-2021)

 
Autorizzazione  alla  modifica  della  centrale   termoelettrica   di
                            Brindisi Nord 
 

  La societa' A2A Energiefuture S.p.A., con sede in  Corso  di  Porta
Vittoria 4, 20122 Milano,  rende  noto  che  in  data  13/09/2021  il
Ministero  della  Transizione  Ecologica   ha   emesso   il   Decreto
Direttoriale n. 55/14/2021 di autorizzazione,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.  7  e  ss.mm.ii,  alla
modifica della centrale termoelettrica di  Brindisi  Nord,  sita  nel
Comune di Brindisi, consistente nell'installazione di un  sistema  di
accumulo  elettrochimico  (BESS)  da  circa  6   MW/MWh   all'interno
dell'area di centrale, come specificato ed in conformita' al progetto
presentato nell'istanza prot. n. 2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020
(prot. in ingresso MiSE n. 14511 del 06 luglio 2020), e nel  rispetto
vincolante  delle   prescrizioni   e   condizioni   formulate   dalle
Amministrazioni interessate nel corso del  procedimento  e  riportate
nel decreto stesso. Si  riporta  di  seguito  l'estratto  del  citato
decreto   n.55/14/2021:   Ministero   della   Transizione   Ecologica
Dipartimento  per   l'Energia   e   il   Clima   Direzione   Generale
Infrastrutture e  Sicurezza  Sistemi  Energetici  e  Geominerari.  IL
DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
concernente misure urgenti per garantire  la  sicurezza  del  sistema
elettrico nazionale,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  9
aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; VISTI il Decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge  17
aprile  2003,  n.  83,  e  ss.mm.ii,  ...  -  omissis  -;  VISTO   il
Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e  ss.mm.ii,  ...  -  omissis  -
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e  ss.mm.ii,  ...  -  omissis;
VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi'  come
modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti  la  regolamentazione  del
contributo dovuto per le attivita' istruttorie  del  Ministero  dello
Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004,
n. 239 e ss.mm.ii); VISTO il Decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152 e ss.mm.ii., ... - omissis -; VISTA la Legge 23 luglio  2009,  n.
99, e ss.mm.ii, ... - omissis; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. ... - omissis; VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n.  22,
... - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e
ss.mm.ii, ... - omissis; VISTO il  Decreto  Legislativo  6  settembre
2011,  n.  159  e  ss.mm.ii  omissis;  VISTA   la   nota   prot.   n.
2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020 (prot. in ingresso MiSE n. 14511
del  06  luglio  2020),  comprensiva  della  relativa  documentazione
tecnica,  con  cui  la  A2A  Energiefuture  S.p.A.  (Proponente)   ha
presentato istanza di autorizzazione  alla  modifica  della  centrale
termoelettrica di Brindisi Nord, consistente nell'installazione di un
sistema  di  accumulo  elettrochimico  (BESS)  da  circa   6   MW/MWh
all'interno  dell'area  di  centrale;  CONSIDERATO  che  la  centrale
termoelettrica  di   Brindisi   Nord,   di   proprieta'   della   A2A
Energiefuture S.p.A., e' ubicata nella zona industriale di  Brindisi,
ad est del centro cittadino, su un'area di circa 225.502 m2,  che  la
medesima e' composta da n. 4 gruppi  convenzionali  (BR1,  BR2,  BR3,
BR4) ciascuno da 320 MWe alimentati a carbone, di cui due (BR1 e BR2)
messi definitivamente fuori servizio dal 2001 e  due  gruppi  (BR3  e
BR4) in possesso di autorizzazione AIA, i gruppi BR3  e  BR4  erogano
attualmente  un  servizio  di  rifasamento  sincrono  alla  Rete   di
Trasmissione Nazionale (RTN) per conto di Terna Rete  Italia  S.p.a.;
CONSIDERATO che il sistema BESS da installare  all'interno  del  sito
energetico di Brindisi: - consiste in una serie  di  container  e  di
apparecchiature elettriche (sistemi  di  conversione,  trasformatori,
ecc.) che saranno collocati all'interno del perimetro della centrale;
- nello  specifico,  prevede  l'installazione  all'interno  dell'area
individuata di: - fino  a  n.  6  container  40'  contenenti  i  rack
batterie (ESS) o in  numero  proporzionalmente  maggiore  qualora  il
fornitore del sistema utilizzasse container di lunghezza inferiore; -
n. 1 container in cui e' installato il sistema di gestione EMS; -  n.
1 cabinato  prefabbricato  ovvero  realizzato  mediante  pannellatura
fonoassorbente, in cui sono installati i quadri elettrici MT,  BT,  i
quadri di automazione e protezione; - Il/i trasformatore/i  elevatori
BT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari MT/BT e il/i  sistema/i
di conversione (PCS  -  Power  Conversion  Unit)  saranno  installati
all'interno di container e/o cabinati e/o piccoli  prefabbricati,  in
accordo  agli   standard   del   fornitore   selezionato.   -   avra'
un'occupazione del suolo limitata e sara' realizzato  in  piazzole  e
aree attualmente  non  impegnate  e  non  facenti  parte  delle  zone
sistemate a verde; - la connessione alla rete elettrica avverra'  per
mezzo  di  un  punto  di  collegamento   esistente   alla   rete   di
distribuzione a 20 kV (cabina di consegna  esistente  edificio  121).
Sara' impiegato a tale scopo il cavo MT e la via cavi esistente  fino
ad una cabina anch'essa esistente posta in prossimita'  dell'area  di
installazione del sistema di accumulo (edificio 123). All'interno  di
questa cabina sara' installato  un  quadro  di  sezionamento  per  il
collegamento del nuovo cavo proveniente dal sistema MT del BESS; 
  VISTA la nota del 10 giugno  2020  con  cui  la  A2A  Energiefuture
S.p.A.  ha  comunicato  il  valore  complessivo  delle  attivita'  da
eseguire ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo di  cui
al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge  23  agosto
2004, n. 239, e ss.mm.ii. e Decreto  Interministeriale  18  settembre
2006, cosi' come modificato con successivo  Decreto  del  9  novembre
2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio  2007;  VISTA
la nota prot. n. 13756 del 26 giugno 2020 con cui il Ministero  dello
Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza:  -
ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi  e
per gli effetti del combinato disposto  dell'art.  7  della  Legge  7
agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e  del  Decreto-legge  7  febbraio
2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica di
Brindisi Nord mediante la realizzazione di un sistema di accumulo  di
energia elettrica all'interno  della  centrale,  di  cui  all'istanza
della A2A Energiefuture S.p.A.  prot.  n.  2020-AEF-000421-P  dell'11
giugno 2020; -  ha  indetto  la  Conferenza  di  Servizi  secondo  la
modalita' semplificata, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  14-bis
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; - ha  contestualmente  sospeso  di
fatto il procedimento autorizzativo, in attesa  delle  determinazioni
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che,
in base ai dettami  di  legge,  l'esito  positivo  della  valutazione
ambientale costituisce parte integrante e condizione  necessaria  per
la conclusione del procedimento di cui al D.L. n.7/2002 e ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale: - con nota  prot.  n.
2020-AEF-000303-P  del  20/04/2020,  acquisita  al  prot.  28506  del
23/04/2020,  la  A2A  Energiefuture  S.p.A.  ha  chiesto   all'allora
Ministero dell'Ambiente e della tutela  del  Territorio  e  del  Mare
l'espletamento di una valutazione preliminare, ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs  152/2006  e  ss.mm.ii.,  per
l'installazione di  un  sistema  di  accumulo  di  energia  elettrica
all'interno della centrale termoelettrica di  Brindisi  Nord;  -  con
nota prot. n. 43553 dell'11 giugno 2020 la Divisione V -  Sistemi  di
valutazione ambientale della ex Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali del Ministero  dell'Ambiente  e  della
tutela del Territorio  e  del  Mare  ha  ritenuto  che  "  [...]  non
sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia
in fase sia di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui
trattasi" rimandando tuttavia al parere  degli  Enti  competenti  per
eventuali ulteriori "nulla osta"  e/o  autorizzazioni,  al  fine  del
rispetto  di  tutte  le   disposizioni   normative   di   settore   e
territoriali; VISTA la nota prot. n. 16099 del 20 luglio 2020 con cui
il Ministero  dello  Sviluppo  economico,  preso  atto  del  giudizio
favorevole del Ministero dell'Ambiente e della tutela del  Territorio
e del Mare,  ha  comunicato  il  riavvio  del  procedimento  fissando
contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75  giorni
e la data  per  la  eventuale  Conferenza  di  Servizi  in  modalita'
sincrona al 9 ottobre 2020, da effettuarsi solo in caso  di  elementi
di complessita' tale da renderla necessaria; 
  CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati  acquisiti  i
seguenti pareri/nullaosta/ comunicazioni: - nota n.  59275-P  del  18
giugno 2020 con cui ENAC ha precisato  la  necessita'  a  carico  del
Proponente di attivare la procedura descritta nel Protocollo  Tecnico
pubblicato  sul  sito  dell'Ente   (www.enac.gov.it)   alla   sezione
"Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente
Direzione la documentazione necessaria e attivando,  contestualmente,
analoga procedura con ENAV; - dichiarazione di non  interferenza  con
attivita' minerarie  del  26  giugno  2020,  predisposta  da  tecnico
abilitato incaricato dal Proponente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. recante il "Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici",
che equivale, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11
giugno 2012,  a  pronuncia  positiva  da  parte  dell'amministrazione
mineraria; - nota 579-P del 27 luglio 2020 con cui il Proponente,  in
risposta alle precisazioni di  ENAC,  ha  trasmesso,  in  esito  alla
valutazione  sul  sito   internet   effettuata   sulla   base   delle
disposizioni di ENAC, la dichiarazione asseverata di insussistenza di
interesse aeronautico a ENAV e ENAC; - nota n. 145-3/08/2020_5790 del
3 agosto 2020  con  cui  la  Regione  Puglia  ha  comunicato  che  la
competenza  al  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica  o   dei
provvedimenti autorizzativi, comunque denominati,  e'  attribuita  al
Comune di Brindisi, ente  delegato  in  virtu'  della  DGR  1152  del
11.05.2010; - nota 89605 del 7 agosto 2020 con cui il Ministero dello
Sviluppo  economico,  DG  per  le  attivita'  territoriali  (DIV  III
Ispettorato   territoriale   Puglia,   Basilicata   e   Molise)    ha
rappresentato al Proponente le modalita'  e  le  condizioni  relative
alla richiesta del Nulla Osta ai sensi del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii.
e del D.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.; - nota n. 9218  del  10  agosto
2020 con cui il 10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa
ha fornito i chiarimenti e le informazioni per effettuare l'eventuale
procedura di  bonifica  di  ordigni  bellici;  -  nota  634-P  del  1
settembre 2020 con cui il Proponente, in risposta alle richieste  del
Ministero dello Sviluppo economico - DG  Attivita'  territoriali,  ha
trasmesso la relazione tecnica e la attestazione di  conformita'  del
cavo MT cordato a elica; - nota 683-P del 24 settembre 2020  con  cui
il Proponente ha trasmesso la relazione antincendio  al  Comando  dei
VV.FF. di Brindisi; - nota n. 339310/RU del 1 ottobre  2020  con  cui
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel precisare che l'esecuzione
di opere in prossimita' della linea doganale ricade  nella  sfera  di
applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii., che  ne
subordina la costruzione ad autorizzazione dell'Ufficio delle  Dogane
territorialmente competente,  ha  espresso,  per  quanto  concerne  i
profili prettamente fiscali di  competenza,  parere  favorevole  alla
realizzazione del progetto esaminato, condizionato al rispetto di una
serie di prescrizioni tra cui il preventivo rilascio della  succitata
autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii;  -  nota
n. 18065-P del 2 ottobre 2020 con cui la Soprintendenza  Archeologia,
belle arti e paesaggio per la provincia di Brindisi, Lecce e  Taranto
ha espresso parere favorevole  con  prescrizioni  alla  realizzazione
dell'intervento; - nota n. 10571  del  6  ottobre  2020  con  cui  il
Comando Provinciale  dei  VV.FF.  di  Brindisi  ha  fornito  elementi
informativi relativamente al Certificato di prevenzione  incendi  con
cui il Proponente esercisce l'impianto esistente; - nota n. 774-P del
8 ottobre 2020 con cui  il  Proponente  ha  comunicato  alla  Regione
Puglia  e  al  Comune  di  Brindisi  che  l'intervento  proposto   e'
completamente esterno a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs.42/04 e
ss..mm..ii.. e  che  inoltre,  data  l'assenza  di  interferenze  del
progetto con Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR  e
che  le  opere  in  progetto  non  si  configurano   come   rilevanti
trasformazioni del paesaggio non si  ravvisa  la  necessita'  neppure
dell'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex  art.  91  delle
NTA del PPTR; - nota  n.  65640  del  12  ottobre  2020  con  cui  il
Consorzio ASI ha comunicato la propria favorevole  presa  d'atto  del
progetto, per quanto di  competenza;  -  nota  del  13  ottobre  2020
(acquisita al protocollo MiSE 23446 del 16 ottobre 2020) con la quale
il Comune di Brindisi ha fatto richiesta di elementi  integrativi  al
Proponente in materia elettromagnetica e acustica; - nota del  Comune
di Brindisi (acquisita al protocollo MiSE 23091 del  13-10-2020)  con
cui si comunica che non vi sono i presupposti  per  l'assoggettamento
dell'intervento ad  autorizzazione  paesaggistica  ex  art.  146  del
D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ex art.  90  delle  NTA  del  PPTR  o
all'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex art. 91 delle NTA
del PPTR di competenza del Comune di Brindisi; - nota n. 23806 del 20
ottobre 2020 con  cui  la  DG  ISSEG  del  Ministero  dello  Sviluppo
economico ha chiesto al Proponente di dare seguito alle richieste del
Comune   di   Brindisi   in   materia   di   impatto   acustico    ed
elettromagnetico, precisando che gli  approfondimenti  richiesti  del
Comune, pur essendo ultronei rispetto  alle  determinazioni  positive
del  MATTM,  sono  ritenuti   utili   ai   fini   della   completezza
dell'istruttoria; - nota n. 25140 del 2 novembre 2020 con la quale il
Proponente ha  risposto  alle  richieste  del  Comune,  fornendo  gli
elementi   integrativi   in   materia   di   impatto   acustico    ed
elettromagnetico; - nota 12190 del 6 novembre 2020 con cui il Comando
provinciale del  VV.FF.  di  Brindisi,  ad  integrazione  della  nota
n.10571 del 6 ottobre 2020, ha precisato che "il BESS in progetto non
introduce attivita' rientranti nell'elenco  dell'Allegato  I  al  DPR
151/2011 "; - nota del Comune di Brindisi - Settore ambiente e igiene
urbana - Servizio  Autorizzazioni  Ambientali,  Rischio  Industriale,
Agenti Fisici - prot. n. 0101387/2020 del 18 novembre  2020  con  cui
l'ente locale ha espresso parere favorevole con prescrizioni. 
  VISTA la nota prot. n. 26285 dell'11  novembre  2020,  con  cui  il
Ministero dello Sviluppo economico: - ha  comunicato  la  conclusione
favorevole della Conferenza di Servizi in modalita' semplificata,  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis  della  Legge  n.  241/90  e
ss.mm.ii. convocata con nota prot. n. 13756 del 26 giugno 2020; -  ha
proposto, ai sensi e per gli effetti del D.L.n.  7/2002  e  ss.mm.ii.
alla  Regione  Puglia  l'adozione  dell'intesa,  da   esprimere   con
deliberazione della Giunta Regionale; -  ha  determinato,  una  volta
acquisita  l'intesa  favorevole,   di   adottare   il   provvedimento
autorizzativo   dell'intervento,   subordinato   alle    prescrizioni
richieste da Enti/amministrazioni e societa' convocate  ad  esprimere
il relativo parere; 
  VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione  Puglia  n.  635
del 19 aprile 2021 con  cui  l'Ente  territoriale  ha  disposto,  tra
l'altro: - di esprimere l'intesa, ai  sensi  della  Legge  55  del  9
aprile  2002,  per  l'autorizzazione  alla  modifica  della  Centrale
Termoelettrica di Brindisi Nord  di  proprieta'  della  societa'  A2A
Energiefuture  S.p.A.  mediante  l'installazione  di  un  sistema  di
accumulo di  energia  elettrica  all'interno  della  centrale;  -  di
subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera  da  realizzare,
da parte del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  prevista  dalle
stesse  disposizioni,  relativamente  all'istanza  presentata   dalla
societa' A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze  della  Conferenza
di Servizi finale; 
  CONSIDERATO che,  ai  fini  dell'acquisizione  della  comunicazione
antimafia: 
  - in data 7 luglio 2021, il Ministero della  transizione  Ecologica
ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i  nominativi
dei soggetti interessati, ai sensi e per gli  effetti  del  combinato
disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193; - ai sensi  e  per
gli effetti dell'art. 88, comma  4-bis,  del  Decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, decorso il termine di cui al comma
4 del medesimo art. 88, e'  comunque  possibile  procedere  anche  in
assenza   della   comunicazione   antimafia,   previa    acquisizione
dell'autocertificazione di  cui  all'art.  89  del  medesimo  Decreto
legislativo; VISTA la nota del 10 maggio 2021 (prot. ingresso MiSE n.
15399 del 17 maggio 2021) con cui  la  A2A  Energiefuture  S.p.A.  ha
dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla  clausola
anti pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  e  ss.mm.ii.  "[...]  di  non  aver
concluso (e che  non  concludera'  in  futuro)  contratti  di  lavoro
subordinato o autonomo, ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a
ex dipendenti pubblici (*) che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali  nei  propri  confronti   in   relazione   allo   specifico
procedimento riguardante l'istanza di Autorizzazione  Unica  ex  Lege
55/2002  per  le  attivita'  di  modifica   dell'esistente   centrale
termoelettrica  di  Brindisi  (BR)  mediante  la  realizzazione   del
"Progetto di installazione di  un  sistema  di  accumulo  di  energia
elettrica" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro."; 
  PRESO ATTO che l'istanza di  modifica  e'  finalizzata  a  ottenere
l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7 e ss.mm.ii. e  che  l'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a
realizzare l'intervento, in conformita' al progetto  approvato  dalla
Conferenza  di  servizi,  come  modificato  in   ottemperanza   delle
conseguenti prescrizioni, fermo restando  le  successive  valutazioni
del  Ministero  della  transizione  ecologica  in   particolare   gli
adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); 
  CONSIDERATO  che  la  verifica  di  ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; CONSIDERATA la positiva conclusione
dell'istruttoria; 
  DECRETA 
  Art. 1 - Autorizzazione: 1. La A2A Energiefuture S.p.A.,  con  sede
in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano  (MI),  codice  fiscale  e
partita iva 09426250966, e' autorizzata, ai sensi e per  gli  effetti
del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7  e  ss.mm.ii,  alla  modifica
della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita  nel  Comune  di
Brindisi, consistente nell'installazione di un  sistema  di  accumulo
elettrochimico (BESS) da circa  6  MW/MWh  all'interno  dell'area  di
centrale, come specificato ed in conformita' al  progetto  presentato
nell'istanza prot. n. 2020-AEF-000421-P dell'11 giugno 2020 (prot. in
ingresso MiSE n. 14511 del 6/07/2020) e nel rispetto vincolante delle
prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate
nel corso del procedimento, come riportate al successivo art.  3.  2.
Copia integrale del  progetto  esecutivo,  nel  quale  devono  essere
recepite le  prescrizioni  e  le  condizioni  di  cui  al  successivo
articolo 3, dovra' essere trasmessa, prima della messa  in  esercizio
dell'impianto, dalla  A2A  Energiefuture  S.p.A.  all'Amministrazione
autorizzante, alla Regione e al Comune interessato. 
  Art. 2 - Programma dei lavori: 1. La A2A  Energiefuture  S.p.A.  e'
tenuta a inviare preventiva comunicazione della  data  di  avvio  dei
lavori al Ministero della transizione ecologica, al  Ministero  della
cultura  e  alla  Soprintendenza  territorialmente   competente,   al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla  Regione  Puglia  nonche'  al  Comune  di  Brindisi,
evidenziando lo stato d'ottemperanza alle  prescrizioni,  di  cui  al
successivo art. 3. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa
anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti  eventualmente  interessati
alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui  al  successivo
art. 3. 3. La A2A Energiefuture S.p.A.  e'  tenuta  a  realizzare  le
attivita' autorizzate entro 24 mesi dalla data di avvio lavori di cui
al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini
di cui al comma 3, anche ai fini del  completamento  delle  procedure
AIA, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta  a  formalizzare  apposita
richiesta di proroga  alla  Direzione  per  le  infrastrutture  e  la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  del  Ministero  della
transizione ecologica. 1. La realizzazione degli  interventi  avviene
in conformita' al progetto approvato,  quale  risultante  dagli  atti
istruttori, dagli esiti della Conferenza di  servizi  semplificata  e
dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni  interessate.  2.
In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato  diverse  da
quelle necessarie  per  il  recepimento  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 3, anche in corso d'opera, la A2A  Energiefuture  S.p.A.
e' tenuta  a  presentare  relativa  domanda  alla  Direzione  per  le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del Ministero della transizione ecologica. 
  Art. 3 - Prescrizioni: 1. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta  al
rispetto delle prescrizioni di cui  ai  successivi  commi,  formulate
dalle  Amministrazioni  interessate  che,  se  non  diversamente   ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 2. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta  a  comunicare  al
Ministero della transizione ecologica -  Direzione  generale  per  le
Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici  e  geominerari:
a) l'avvenuto  deposito  del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile,  ai
sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al  progetto
definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art.
2, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori
sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle  suddette
prescrizioni, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a trasmettere  al
Ministero della transizione ecologica, al Ministero della  Cultura  e
alla   Soprintendenza   archeologia,   belle   arti    e    paesaggio
territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al  Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco territorialmente competente,  nonche'  alla  Regione
Puglia e al Comune di  Brindisi  un  rapporto  concernente  lo  stato
dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di  cui
al presente  articolo,  nel  formato  approvato  da  questa  medesima
Direzione generale con nota n. 0018393  del  05/11/2007.  4.  La  A2A
Energiefuture S.p.A. e' tenuta altresi' a trasmettere il rapporto  di
cui  al  comma  3  anche  a  tutte  le   Amministrazioni   e/o   Enti
eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.  5.  La  A2A
Energiefuture S.p.A., e' tenuta inoltre al  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni/condizioni  previste  da   enti/societa'/amministrazioni
intervenuti  nel  procedimento  autorizzativo,   che   si   ritengono
vincolanti  per  la  validita'  della  presente  autorizzazione:   a)
Prescrizioni contenute nella nota n. prot. n. 339310/RU del 1 ottobre
2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in  estratto).  "[...]
In primo luogo,  viene  evidenziato  che  l'esecuzione  di  opere  in
prossimita' della linea doganale ricade nella sfera  di  applicazione
dell'art. 19 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, che ne subordina la
costruzione   ad    autorizzazione    dell'Ufficio    delle    Dogane
territorialmente competente. Tale autorizzazione, che la  norma  pone
come   condizione   pregiudiziale   al   rilascio   di   ogni   altra
autorizzazione, non  risulta  ancora  richiesta  dalla  societa'  A2A
Energiefuture S.p.A. al competente Ufficio delle Dogane di  Brindisi.
[...] Cio' stante, per quanto concerne i profili prettamente  fiscali
di competenza, nell'esprime parere favorevole alla realizzazione  del
progetto esaminato, previo rilascio della  citata  autorizzazione  ex
art. 19 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, si fa presente  che,  in
ossequio all'art. 53,  commi  4  e  7,  del  decreto  legislativo  n.
504/1995, la societa' A2A  Energiefuture  S.p.A.,  dovra'  dichiarare
all'Ufficio delle Dogane di  Brindisi  le  modifiche  apportate  alla
Centrale   Termoelettrica   Brindisi   Nord,   per   il   conseguente
aggiornamento  della  licenza.  A  tal  proposito,  dovranno   essere
definiti: a)  i  sistemi  di  misura,  conformi  alle  vigenti  norme
metriche,  dell'energia  elettrica  riferibile  al   BESS,   sia   in
immissione che in  prelievo;  b)  il  lay-out  elettrico  dell'intero
stabilimento, evidenziando le eventuali interconnessioni e i relativi
flussi tra le diverse  sezioni  d'impianto  presenti;  c)  le  utenze
associate al sistema di accumulo,  distinguendo  quelle  strettamente
necessarie al  funzionamento  dell'apparato;  d)  l'installazione  di
strumenti di  misura  (fiscalizzabili)  per  la  discriminazione  dei
consumi tassati (se  presenti)  e  di  quelli  esenti  dal  pagamento
dell'accisa. [...]" b) Prescrizioni contenute  nella  Delibera  della
Giunta regionale (D.G.R.) della Puglia n. 635  del  19  aprile  2021.
"[...]  subordinare  il  procedimento  autorizzativo  dell'opera   da
realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista
dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla
societa' A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze  della  Conferenza
di Servizi finale"; c) Prescrizioni contenute  nella  nota  prot.  n.
18065-P del 2 ottobre 2020 della  Soprintendenza  Archeologia,  belle
arti e paesaggio per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto. [...]
1. ai fini della tutela archeologica, qualora durante le attivita' di
scavo e/o movimento terra previste per la realizzazione del  progetto
di cui  trattasi  dovessero  essere  casualmente  ritrovati  resti  o
manufatti di rilevanza archeologica, anche  di  dubbio  interesse,  i
lavori  dovranno  essere  immediatamente  sospesi  e  dovra'   essere
immediatamente  informata  questa  Soprintendenza,  la  quale  se  ne
ravvisera' la necessita', fornira' le specifiche indicazioni  per  la
verifica di quanto trovato e l'eventuale  conservazione,  richiedendo
l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del  D.Lgs.
42/2004,  rimanendo  a  carico  del   proponente   la   redazione   e
realizzazione - con oneri a proprio carico - di un relativo  progetto
dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva
approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle  arti
e paesaggio; 2. il Direttore dei Lavori e  le  Ditte  incaricate  dei
lavori dovranno essere  informati  di  quanto  gia'  in  carico  alla
suddetta  Societa'  A2A  Energiefuture  S.p.A.   relativamente   agli
obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo
90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1,  lett.  b),  del
D.Lgs. 42/2004 in materia  di  tutela  del  patrimonio  archeologico.
[...] d) Prescrizioni contenute nella nota del Comune di  Brindisi  -
Settore  ambiente  e  igiene   urbana   -   Servizio   Autorizzazioni
Ambientali, Rischio Industriale, Agenti Fisici prot. n.  0101387/2020
del  18  novembre  2020.  [...]  1.  circa  la  componente  acustica,
esaminati i documenti e considerati gli esiti del  "monitoraggio  del
clima acustico al confine di proprieta' con centrale in esercizio 6 e
7 luglio 2020  rif.  1539  A  del  4-8-2020"  e  del  "Allegato  1  -
Valutazione Impatto  acustico  BESS  codice  BRP-RTY-100005-BESS"  si
prescrive che: a. in fase  di  cantiere  dovra'  essere  redatta  una
relazione  dell'impatto  acustico   derivante   dalle   attivita'   e
dall'esercizio di macchine, veicoli ed  attrezzature,  utilizzando  i
punti di misurazione gia' individuati e nella situazione di  maggiore
emissione acustica delle sorgenti durante  le  fasi  di  lavorazione;
sulla scorta di quanto evidenziato dai tecnici  incaricati,  al  par.
5.1.3 "Verifica del rispetto dei limiti di immissione  del  documento
codice BRP-RTY-100005-BESS", in seguito ad eventuale superamento  del
limite assoluto di immissione indotto  dalle  attivita'  di  cantiere
presso il punto di monitoraggio 6, prima dell'avvio  delle  attivita'
di cantiere da allestire per la realizzazione del  sistema  BESS,  il
proponente dovra' richiedere, al Comune di Brindisi istanza di deroga
per le attivita' rumorose temporanee ai sensi del comma 1 lettera  h)
dell'articolo  6  della  Legge  n.  447  del  26   ottobre   1995   e
dell'articolo 14, comma 1, lettera f) della Legge Regionale Puglia n.
3 del 12/02/2002.  L'istanza  dovra'  contenere  oltre  agli  aspetti
previsionali di impatto delle lavorazioni, a valle anche di  adeguate
modellizzazioni/simulazioni, le misure  di  mitigazione  adottate  di
natura tecnica ed organizzativa- gestionale, oltre al  cronoprogramma
degli interventi. b. In fase "post operam" sia redatto  un  documento
di "Valutazione dell' impatto acustico in fase  di  esercizio"  ;  2.
circa  la  componente  elettromagnetica,   si   prende   atto   delle
considerazioni rese nel documento  BRP  RTY  10004  BES,  per  quanto
attiene  almeno  ai  trasformatori  MT/B;  ma   occorrera'   comunque
effettuare, con gli impianti a  regime,  una  valutazione  del  campo
elettro-magnetico,   correlato   alle   specifiche   tecniche   delle
apparecchiature elettriche installate, da inviare a questo settore  e
ad Arpa Puglia. [...]". 6. Gli esiti finali degli eventuali controlli
e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero della
transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari. 
  Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali: 1. L'esercizio  dell'impianto
ai fini ambientali, cosi' come modificato a  seguito  dell'iniziativa
autorizzata, rimane disciplinato  da  un  autonomo  provvedimento  di
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),  nei  termini  previsti
dalla normativa in materia e richiamati in premessa. 
  Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi: 1.  La  Societa'  autorizzata  e'
tenuta alla pubblicazione di un estratto del  presente  provvedimento
sulla  Gazzetta  Ufficiale  al  massimo  tre  mesi  dalla   data   di
ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto  e'
pubblicato  sul  sito  Internet  del  Ministero   della   Transizione
ecologica  (http://www.minambiente.it).  3.   Avverso   il   presente
provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del  Lazio  -
Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della  Legge
23 luglio 2009,  n.  99  e  ss.mm.ii.,  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel  termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione  di  un  suo
Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  (Foglio
Inserzioni). 

        A2A Energiefuture S.p.A. - L'amministratore delegato 
                         Giuseppe Monteforte 

 
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