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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Luigi Douglas Cappellini Il giudice designato dott. Sergio Garofalo, visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 19.4.2022 dal curatore dell'eredita' giacente, aperta a seguito della morte di Luigi Douglas Cappellini, avv. Simona de Caro; rilevato che il rendiconto con la relazione finale e la richiesta di liquidazione del compenso e' stato notificato alla parte istante nonche' all'Agenzia del Demanio; che nel termine assegnato i predetti non hanno comunicato ragioni di opposizione all'approvazione del rendiconto, ne' hanno contestato la liquidazione richiesta dal curatore per l'attivita' prestata; esaminato il rendiconto; rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo' essere approvato; che, secondo quanto espresso nel rendiconto, sono stati venduti i beni di cui il de cuius era comproprietario; che la vendita e' avvenuta nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutivo introdotto dal creditore del comproprietario; che e' stata versata la quota di pertinenza della Eredita' Giacente Cappellini Douglas, pari ad € 25.670,26; che non e' stata appurata accettazione dell'eredita' da parte di alcuno nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.; rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente, per decorso del termine decennale dall'apertura della successione; ritenuto pertanto che il decorso infruttuoso del decennio comporti la devoluzione, ai sensi dell'art. 586 c.c., dei beni residui in favore dello Stato, il quale risponde di eventuali residui debiti ereditari (peraltro non risultanti dalla relazione del curatore) nei limiti del valore dei beni acquistati, con chiusura della procedura di eredita' giacente; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredita' giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla liquidazione del compenso in suo favore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita' concretamente svolta, della partecipazione del curatore al giudizio civile di divisione endoesecutivo ed al giudizio di esecuzione, appare congruo liquidare al curatore, avv. Simona de Caro, a titolo di compenso, la somma di € 1.350,00 per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente (applicando la tariffa relativamente alla volontaria giurisdizione), nonche' la somma di € 2,000,00 per l'attivita' di procuratore costituito nel processo civile, oltre accessori di legge; ritenuto di dover liquidare le spese come documentate per € 320,97; ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico della procedura; P.Q.M. Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Simona de Caro in data 19.4.2022; dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Luigi Douglas Cappellini nato a Serravalle Pistoiese il 08.01.1930 e deceduto in Pistoia il 13.06.1992 con ultimo domicilio a Pistoia; liquida a favore del curatore, avv.to Simona de Caro a titolo di compenso la somma di euro 3.350,00 oltre rimborso forfetario al 15%, cap ed iva, oltre ad € 320,97 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e la notifica all'Agenzia del Demanio, da effettuarsi a cura del curatore, a carico della procedura; dispone che il curatore restituisca alla parte istante la somma di euro 800,00 versata a titolo di fondo spese e non utilizzata; devolve in favore dello Stato ex art. 586 c. civ. la somma che residuera' al netto del pagamento in favore del curatore, della restituzione del fondo spese e delle spese di pubblicazione in GU del presente decreto; entro gg. 20 da oggi il curatore dara' corso ai pagamenti di cui sopra, depositera' le ricevute e provvedera' alla chiusura del conto. Si comunichi. Il Giudice dott. Sergio Garofalo Pistoia, 23.5.2022 avv. Simona de Caro TX22ABH7185