TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

(GU Parte Seconda n.70 del 18-6-2022)

 
       Chiusura eredita' giacente di Luigi Douglas Cappellini 
 

  Il giudice designato dott. Sergio Garofalo, 
  visto il rendiconto  e  la  relazione  finale  depositati  in  data
19.4.2022 dal curatore dell'eredita' giacente, aperta a seguito della
morte di Luigi Douglas Cappellini, avv. Simona de Caro; 
  rilevato che il rendiconto con la relazione finale e  la  richiesta
di liquidazione del compenso e' stato notificato alla  parte  istante
nonche' all'Agenzia del Demanio; 
  che nel termine assegnato i predetti non hanno  comunicato  ragioni
di opposizione all'approvazione del rendiconto, ne' hanno  contestato
la liquidazione richiesta dal curatore per l'attivita' prestata; 
  esaminato il rendiconto; 
  rilevato che, in assenza di  opposizione,  lo  stesso  puo'  essere
approvato; 
  che, secondo quanto espresso nel rendiconto, sono stati  venduti  i
beni di cui il de cuius era comproprietario; 
  che la vendita e' avvenuta nell'ambito del  giudizio  di  divisione
endoesecutivo introdotto dal creditore del comproprietario; 
  che e' stata versata la quota di pertinenza della Eredita' Giacente
Cappellini Douglas, pari ad € 25.670,26; 
  che non e' stata appurata accettazione dell'eredita'  da  parte  di
alcuno nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.; 
  rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita'
giacente, per  decorso  del  termine  decennale  dall'apertura  della
successione; 
  ritenuto pertanto che il decorso infruttuoso del decennio  comporti
la devoluzione, ai sensi dell'art. 586  c.c.,  dei  beni  residui  in
favore dello Stato, il quale risponde  di  eventuali  residui  debiti
ereditari (peraltro non risultanti dalla relazione del curatore)  nei
limiti del valore dei beni acquistati, con chiusura  della  procedura
di eredita' giacente; 
  ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la  chiusura  dell'eredita'
giacente, con  conseguente  cessazione  dalle  proprie  funzioni  del
curatore, dovendo comunque procedersi alla liquidazione del  compenso
in suo favore; 
  ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio  univoco  e
non potendo  farsi  applicazione  dei  criteri  di  liquidazione  del
curatore  fallimentare  (in   considerazione   della   disomogeneita'
dell'attivita'  prestata,  richiamandosi  sul  punto  Cass.  Civ.  n.
12767/91), il compenso al curatore possa  essere  liquidato  ex  art.
2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per
lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di  specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; 
  ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della  natura  di  volontaria
giurisdizione della procedura, del  valore  dei  beni  effettivamente
amministrati  quale  e'   desumibile   dagli   atti,   dell'attivita'
concretamente svolta, della partecipazione del curatore  al  giudizio
civile di divisione  endoesecutivo  ed  al  giudizio  di  esecuzione,
appare congruo liquidare al curatore, avv. Simona de Caro,  a  titolo
di compenso, la somma di  €  1.350,00  per  l'attivita'  di  curatore
dell'eredita' giacente  (applicando  la  tariffa  relativamente  alla
volontaria  giurisdizione),  nonche'  la  somma  di  €  2,000,00  per
l'attivita' di procuratore  costituito  nel  processo  civile,  oltre
accessori di legge; 
  ritenuto di dover liquidare le spese come documentate per € 320,97; 
  ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come  tutte  le  spese
della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione  del
decreto di chiusura in Gazzetta  Ufficiale,  devono  essere  poste  a
carico della procedura; P.Q.M. 
  Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Simona  de  Caro
in data 19.4.2022; 
  dichiara la chiusura dell'eredita'  giacente  aperta  in  morte  di
Luigi Douglas Cappellini nato a Serravalle Pistoiese il 08.01.1930  e
deceduto in Pistoia il 13.06.1992 con ultimo domicilio a Pistoia; 
  liquida a favore del curatore, avv.to Simona de Caro  a  titolo  di
compenso la somma di euro 3.350,00 oltre rimborso forfetario al  15%,
cap ed iva, oltre ad € 320,97 a titolo di rimborso spese, ponendo  il
relativo pagamento, così come tutte le spese di  procedura  compresa
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  del  presente  decreto  e  la
notifica all'Agenzia del Demanio, da effettuarsi a cura del curatore,
a carico della procedura; 
  dispone che il curatore restituisca alla parte istante la somma  di
euro 800,00 versata a titolo di fondo spese e non utilizzata; 
  devolve in favore dello Stato ex art. 586  c.  civ.  la  somma  che
residuera' al netto del  pagamento  in  favore  del  curatore,  della
restituzione del fondo spese e delle spese di pubblicazione in GU del
presente decreto; 
  entro gg. 20 da oggi il curatore dara' corso ai  pagamenti  di  cui
sopra, depositera' le ricevute e provvedera' alla chiusura del conto. 
  Si comunichi. Il Giudice dott. Sergio Garofalo 
  Pistoia, 23.5.2022 

                         avv. Simona de Caro 

 
TX22ABH7185
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.