TRIBUNALE DI TARANTO
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(GU Parte Seconda n.64 del 4-6-2022)

 
             Dichiarazione di assenza di Efato Emanuele 
 

  il Tribunale di  Taranto,  prima  sezione  civile  in  composizione
collegiale,  riunito  in  camera  di  consiglio  nelle  persone   dei
magistrati: 
  Marcello DIOTAIUTI Presidente rel. 
  Stefania D'ERRICO Giudice 
  Patrizia NIGRI Giudice 
  ha pronunziato la seguente 
  SENTENZA 
  nel procedimento civile in primo grado iscritto al n.  27/2015  del
R.G. Affari camera di consiglio, promosso da 
  De  Giorgio  Isabella,  in  proprio  e  nella  qualita'  di  legale
rappresentante dei figli minori EFATO Mariagrazia ed  EFATO  Carmela,
rappresentate e difese dall'Avv. Mariangela  Scarci  per  procura  in
calce al ricorso, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO  presso  il
Tribunale di Taranto, avente ad oggetto la dichiarazione  di  assenza
di Efato Emanuele. 
  CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  DI  FATTO  E  DI  DIRITTO  DELLA
DECISIONE 
  Ricorrono i presupposti per la declaratoria dell'Assenza  di  Efato
Emanuele. 
  Infatti, premesso che i  ricorrenti  sono  tutti  legittimati  alla
proposizione alla proposizione della domanda in quanto  titolari,  ai
sensi  degli  artt.  566   e   581   c.c.,   di   diritti   ereditari
inscindibilmente collegati e dipendenti  dalla  morte  della  persona
assente e come tali  aventi  diritto  alla  sua  successione,  e'  da
rilevare che di Efato Emanuele non si  hanno  piu'  notizie  fin  dal
10.6.2012, ultimo giorno in cui e' stato in compagnia di  parenti,  e
che le  successive  ricerche  da  parte  dell'autorita'  di  Polizia,
eseguite nei luoghi in  cui  l'assente  potrebbe  trovarsi  anche  in
ragione della propria condizione di disagio personale,  sono  rimaste
del tutto infruttuose (v. la relazione  informativa  della  Divisione
Polizia Anticrimine della Questura di Taranto). 
  Nessun risultato, inoltre, ha sortito la  pubblicita'  dell'istanza
sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. 
  Non resta, pertanto, che addivenire alla declaratoria dell'assenza,
ricorrendone i presupposti normativi, mentre non puo' provvedersi  in
merito alla immissione temporanea dei  ricorrenti  nel  possesso  dei
beni dell'assente, la quale presuppone che la  sentenza  dichiarativa
dell'assenza sia divenuta  eseguibile  e  che  sia  quindi,  divenuta
irrevocabile «artt. 50 c.c. e 730 c.p.c.) 
  P.Q,M. 
  il Tribunale cosi provvede: 
  1)  dichiara  l'assenza  di  Efato  Emanuele,  nato  a  Taranto  il
14.2.1967; 
  2) dispone che la presente sentenza, a cura degli interessati,  sia
inserita per estratto nella- Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  e
pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia; 
  3) manda alla cancelleria, una volta  che  sara'  stato  depositato
l'estratto della Gazzetta Ufficiale, di dare corso  agii  adempimenti
prescritti da1l'art. 729 secondo comma c.p.c. - 
  Cosi' decido il 9.10.2015 nella camera  di  consiglio  della  prima
sezione civile del Tribunale di Taranto, 
  Il Presidente estensore Marcello Diotaiuti 

                         avv. Paola La Gioia 

 
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