CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.17 del 10-2-2024)

 
                          Circolare n. 1306 
 
 
Condizioni generali  per  l'accesso  al  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC nell'ambito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa'  per  azioni  da  parte  degli  enti  pubblici  non
territoriali e degli Organismi  di  Diritto  Pubblico  aventi  natura
giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di  gestione  di
       servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica 
 

  Premessa 
  La  presente  Circolare  rende  note  le  condizioni  generali  per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni ("CDP"), relative ai prestiti  di  scopo
ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, destinati agli enti
di cui al successivo paragrafo 1 per la realizzazione di investimenti
assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Nota  1)  ("PNRR")  o  del  Piano  Nazionale
Complementare (Nota 2) ("PNC"), come meglio specificati al successivo
paragrafo 2 ("Prestiti EPNT Investimenti PNRR-PNC"). 
  1. Ambito Soggettivo 
  La presente Circolare si  applica  ai  Prestiti  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC destinati: 
  (i) agli enti pubblici non territoriali di seguito indicati  ("Enti
Pubblici non Territoriali"): 
  (a) Aziende Sanitarie locali  e  Aziende  Ospedaliere,  di  cui  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  (b) Universita' ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. 
  (c) Autorita' di Sistema Portuale. 
  (d) Consorzi di Bonifica. 
  (ii) agli Organismi di Diritto  Pubblico  aventi  natura  giuridica
privatistica, che non esercitino attivita'  di  gestione  di  servizi
pubblici in settori aventi rilevanza economica (Nota  3)  ("Organismi
di  Diritto  Pubblico"  e,  congiuntamente  agli  Enti  Pubblici  non
Territoriali, "Enti"). 
  L'Ente beneficiario, al momento della  domanda  del  Prestito  EPNT
Investimenti PNRR-PNC, dovra' dare evidenza: 
  •  di  essere  stato  individuato  come  soggetto  assegnatario  di
contributi a valere sulle risorse  del  PNRR  o  del  PNC,  indicando
l'importo di tali contributi al  netto  delle  somme  gia'  incassate
dall'Ente medesimo a valere sui contributi stessi; 
  • di essere il  soggetto  attuatore  degli  investimenti  a  cui  i
predetti contributi sono destinati e di avere affidato i  lavori  per
la realizzazione di tali investimenti  nel  rispetto  delle  scadenze
previste dalla relativa misura del PNRR e/o del PNC. 
  Gli enti beneficiari dei Prestiti EPNT  Investimenti  PNRR-PNC,  ai
quali sono destinate le erogazioni, non possono essere diversi  dagli
enti debitori. 
  2. Ambito Oggettivo 
  Sono  finanziabili  esclusivamente  le  spese   per   investimenti,
individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della  legge  n.  350
del 24 dicembre 2003, purche' inseriti nel PNRR o nel PNC. 
  Per gli Enti Pubblici non Territoriali e gli Organismi  di  Diritto
Pubblico costituiti in  forma  giuridica  non  societaria,  l'importo
massimo del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' pari al minore tra
(i) il 30% del contributo assegnato all'Ente beneficiario per singolo
investimento ("Contributo PNRR-PNC") e (ii) il Contributo PNRR-PNC al
netto della  eventuale  quota  dello  stesso  gia'  erogata  all'Ente
beneficiario  entro  la  data  di  presentazione  della  domanda   di
concessione del Prestito EPNT Investimenti  PNRR-PNC.  L'importo  del
Prestito  EPNT  Investimenti  PNRR-PNC  non  puo'   essere   comunque
inferiore ad € 1 milione. 
  Inoltre, per gli Organismi di Diritto Pubblico costituiti in  forma
giuridica societaria, che non esercitino  attivita'  di  gestione  di
servizi pubblici in settori  aventi  rilevanza  economica,  l'importo
massimo del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC non potra', di norma: 
  - essere superiore a €15 milioni per singolo investimento; 
  - eccedere il fatturato totale della societa'  relativo  all'ultimo
bilancio approvato. 
  Per i Consorzi di Bonifica, fermo restando  quanto  sopra  previsto
per gli Enti Pubblici non Territoriali, le  spese  finanziabili  sono
relative esclusivamente a quelle oggetto di stati avanzamento lavori,
restando esclusi pertanto gli  importi  relativi  alle  anticipazioni
contrattuali concesse ai soggetti aggiudicatari degli appalti. 
  3. Caratteristiche del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC 
  Il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC potra' essere concesso dalla
CDP sino al 31 dicembre 2025. 
  Gli  Enti  dovranno  produrre  il   provvedimento   del   Ministero
competente  di  assegnazione   del   Contributo   PNRR-PNC   relativo
all'investimento finanziato. 
  Dovra' essere fornita, inoltre, una dichiarazione  dell'Ente  nella
quale  lo  stesso  attesti  che  a  seguito  della  concessione   del
Contributo PNRR-PNC  ha  posto  in  essere  o,  ove  non  abbia  gia'
provveduto in tal senso, si  impegna  a  porre  in  essere  tutte  le
attivita' funzionali all'incasso del contributo stesso. 
  4.  Istruttoria  ed  affidamento  del  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC 
  La  fase  istruttoria   e'   funzionale   "all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per  le  operazioni  di
indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche'  di  eventuali  altre
condizioni fissate dalla CDP per categorie  omogenee"  (articolo  11,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
ottobre 2004). La fase istruttoria, effettuata sulla base di  criteri
uniformi, ha inizio con la presentazione  da  parte  dell'Ente  della
domanda di prestito, contenente  la  quantificazione  del  fabbisogno
finanziario, nonche' la descrizione dettagliata dell'investimento  da
finanziare e della durata prescelta per il Prestito EPNT Investimenti
PNRR-PNC richiesto. 
  La documentazione  oggetto  di  valutazione  istruttoria  varia  in
funzione della natura giuridica e  delle  caratteristiche  dell'Ente,
nonche'   della   tipologia    dell'investimento    da    finanziare.
L'istruttoria  concerne,  tra  l'altro,  l'analisi  della  situazione
finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al
biennio  precedente,  con  particolare   riguardo   alla   situazione
debitoria. Il positivo esito  delle  verifiche  e  delle  valutazioni
condotte in istruttoria  comporta  l'affidamento  del  Prestito  EPNT
Investimenti PNRR-PNC all'Ente. Nel  sito  internet  della  CDP  sono
disponibili le schede riepilogative della documentazione da  produrre
per l'istruttoria, restando salva la facolta' della CDP di richiedere
eventuali  ulteriori  documenti  o  attestazioni  che  si  rendessero
necessari al fine di verificare i presupposti di  legittimita'  delle
operazioni di indebitamento ovvero l'equilibrio economico-finanziario
e la solidita' patrimoniale dell'Ente. 
  5. Condizioni Generali del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC 
  Il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' offerto  nella  modalita'
del prestito senza preammortamento ad erogazione multipla a tasso  di
interesse variabile. 
  5.1. Erogazione 
  La somma prestata e' erogata, in una o piu' soluzioni, in date  non
predefinite alla stipula del contratto, di norma entro e non oltre il
30 novembre 2026  ("Data  di  Scadenza  del  Periodo  di  Utilizzo").
Ciascuna erogazione deve essere  espressamente  richiesta  dall'Ente,
utilizzando  il  modello   allegato   alla   proposta   contrattuale,
debitamente compilato e sottoscritto. Qualora  in  prossimita'  della
Data di Scadenza del  Periodo  di  Utilizzo  non  sia  stato  erogato
l'intero importo della somma prestata, l'Ente ricevera' dalla CDP una
comunicazione di  ricognizione  dell'importo  ancora  disponibile  ed
erogabile ed avra' la facolta' di chiedere un'ultima  erogazione  e/o
la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si  avvalga  di
tale facolta', la CDP procedera', alla Data di Scadenza  del  Periodo
di Utilizzo, alla riduzione della  somma  prestata  fino  all'importo
erogato, come specificato nel successivo paragrafo 5.7. 
  Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti  dal
prestito in contabilita' speciale, presso la  competente  sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della  legge  29  ottobre
1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in  un
deposito bancario vincolato, cui l'Ente puo' attingere esclusivamente
per realizzare l'investimento finanziato. 
  5.2. Ammortamento 
  Il prestito e' erogato in piu' soluzioni e  l'ammortamento  avviene
attraverso piu' piani di rimborso 
  (ciascuno un "Piano di Ammortamento per Erogazione"), uno per  ogni
singola erogazione. 
  La durata dell'ammortamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC
e', di norma, pari a 5 anni o, in alternativa, a 20  anni,  a  scelta
dell'Ente, da effettuarsi al momento della domanda del Prestito  EPNT
Investimenti  PNRR-PNC.   La   durata   dell'ammortamento   prescelta
dall'Ente  sara'  la  stessa  per  tutti  i  Piani  di   Ammortamento
Erogazione. 
  Il Piano di Ammortamento per Erogazione decorre  dalla  data  della
relativa erogazione, che coincide pertanto  con  la  data  di  inizio
ammortamento, e prevede rate con  periodo  di  interessi  semestrale,
fatta eventualmente eccezione per la prima. Le rate,  comprensive  di
quota  capitale  costante  (metodo  italiano)  e   quota   interessi,
calcolata sulla base del tasso variabile,  vengono  corrisposte  alle
scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno  (ciascuna  una
"Data di Pagamento"). Il numero di rate previsto  in  ogni  Piano  di
Ammortamento per Erogazione non puo' essere, di norma, inferiore a 10
o superiore a 40, comunque nel rispetto della durata di  ammortamento
prescelta. 
  Per ciascuna erogazione, la prima Data di Pagamento corrisponde  al
30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla data
di erogazione, salvo che la relativa data di erogazione: 
  i) cada nel mese di dicembre, nel qual caso,  di  norma,  la  prima
Data di Pagamento cadra' il 30 giugno successivo; o 
  ii) cada nel mese di giugno, nel qual caso, di norma, la prima Data
di Pagamento cadra' il 31 dicembre successivo. 
  5.3. Tasso di interesse 
  Il tasso di interesse di ogni Piano di Ammortamento per  Erogazione
e' pari alla somma tra  la  maggiorazione  in  vigore  alla  data  di
stipula per  il  Prestito  EPNT  Investimenti  PNRR-PNC,  tra  quelle
determinate e rese  note  settimanalmente  dalla  CDP  attraverso  il
proprio sito internet (Nota 4) ("Maggiorazione PINV-PNRR/PNC"), e  il
Parametro Tasso Variabile, sulla base  delle  condizioni  di  mercato
vigenti, come di seguito specificato. 
  Il Parametro Tasso Variabile e' calcolato, per ciascun  periodo  di
interessi, sulla base del valore  dell'Euribor.  In  particolare,  si
applica il Primo Parametro Euribor (Nota  5)  nel  primo  periodo  di
interessi ed il Parametro Euribor (Nota 6)  in  tutti  i  periodi  di
interessi successivi al primo. 
  5.4 Garanzie e impegni 
  I contratti di Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC sono assistiti: 
  - per le Aziende  Sanitarie  locali,  le  Aziende  Ospedaliere,  le
Universita' e gli Istituti superiori ad esse assimilati, di cui  alle
lettere (a) e (b) del precedente paragrafo 1, (i), dalle  garanzie  e
impegni  previsti  per  la  concessione  dei  prestiti   chirografari
riportati nella Circolare CDP che  tempo  per  tempo  rende  note  le
condizioni generali per l'accesso al credito della gestione  separata
della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di  pubblicazione
della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1274  del  24  luglio
2009 e ss.mm.ii.; 
  - per gli enti pubblici non territoriali di cui alle lettere (c)  e
(d) del  precedente  paragrafo  1,  (i),  dalle  garanzie  e  impegni
previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella
Circolare CDP che tempo per tempo rende note le  condizioni  generali
per l'accesso al credito della gestione separata della CDP  da  parte
dei predetti enti, che alla  data  di  pubblicazione  della  presente
Circolare e' la Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e ss.mm.ii.; 
  - per gli Organismi di Diritto Pubblico, dalle garanzie  e  impegni
previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella
Circolare CDP che tempo per tempo rende note le  condizioni  generali
per l'accesso al credito della gestione separata della CDP  da  parte
dei predetti enti, che alla  data  di  pubblicazione  della  presente
Circolare e' la Circolare  CDP  n.  1296  del  20  settembre  2019  e
ss.mm.ii. 
  La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti, in
alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo,
ulteriori forme di garanzia personale o reale. 
  E' previsto, altresi', l'impegno dell'Ente a  comunicare  alla  CDP
qualsiasi variazione dell'importo del Contributo PNRR-PNC rispetto  a
quello indicato in sede di  domanda  di  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC. 
  5.5. Rimborso Anticipato obbligatorio 
  Per l'intera durata del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC, l'Ente
che abbia incassato, in una o piu' soluzioni, il Contributo PNRR-PNC,
e' obbligato a darne tempestiva comunicazione alla CDP ed e' tenuto a
rimborsare anticipatamente l'importo del Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC erogato non oggetto di precedente rimborso  anticipato,  per
un importo pari al contributo  incassato  e  nei  limiti  del  debito
residuo  di  ciascuna  tranche  erogata,  senza  pagamento  di  alcun
indennizzo. 
  In particolare, l'Ente e' tenuto a rimborsare alla CDP  un  importo
pari al Contributo PNRR-PNC incassato, se tale importo e' minore  del
debito residuo, ovvero pari  al  debito  residuo,  se  il  Contributo
PNRR-PNC incassato risulta maggiore di tale ultimo,  restando  inteso
che  gli  importi  corrisposti  a  titolo  di   rimborso   anticipato
obbligatorio saranno imputati al rimborso del debito residuo  di  cui
al Piano di  Ammortamento  per  Erogazione  piu'  risalente,  sino  a
concorrenza del medesimo e, per l'eventuale eccedenza, ai  successivi
Piani  di  Ammortamento  per  Erogazione  in  ordine  cronologico  di
erogazione. 
  5.6. Rimborso anticipato volontario 
  E' facolta' dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale di
uno o piu' Piani  di  Ammortamento  per  Erogazione  per  un  importo
inferiore al debito residuo ("Somma da  Rimborsare"),  ovvero  totale
per  l'intero  importo  del  debito  residuo,  in  corrispondenza  di
ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da  inviarsi
alla CDP almeno 30 (trenta) giorni  prima  della  Data  di  Pagamento
prescelta per il rimborso. 
  In entrambi i casi l'Ente dovra' corrispondere  alla  CDP  l'intera
rata (comprensiva di quota capitale e quota  interessi)  in  scadenza
alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  In caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovra' restituire la
Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del
prestito, alla Data  di  Pagamento  prescelta  per  il  rimborso,  si
ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento per Erogazione e
il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare. 
  In caso di rimborso anticipato totale l'Ente  dovra'  corrispondere
alla CDP il debito residuo, come risultante dal Piano di Ammortamento
per Erogazione a seguito del pagamento della rata  in  scadenza  alla
Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  Non  e'  prevista  la  corresponsione  di  alcun   indennizzo   per
estinzione anticipata. 
  5.7 Riduzione 
  Qualora,  al  30  novembre  2026,  l'Ente   non   abbia   richiesto
l'erogazione integrale del Prestito EPNT  Investimenti  PNRR-PNC,  la
CDP procedera', al 31  dicembre  2026,  alla  riduzione  della  somma
prestata fino all'importo erogato a tale ultima data. 
  6. Perfezionamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC 
  Successivamente  all'affidamento  del  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC, si procede alla stipula del relativo contratto di prestito: 
  - mediante sottoscrizione dello stesso presso  la  sede  della  CDP
ovvero mediante scambio via Posta Elettronica  Certificata  (PEC)  di
documenti informatici  sottoscritti  mediante  apposizione  di  firma
digitale, se il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' concesso ad un
Ente Pubblico non  Territoriale  ed  il  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC e' di importo inferiore a cento milioni di euro; 
  - in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con
oneri a carico dell'Ente, se il Prestito EPNT  Investimenti  PNRR-PNC
e' concesso (i) ad un Organismo di Diritto Pubblico ovvero (ii) ad un
Ente Pubblico non  Territoriale  ed  il  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC e' di importo pari o superiore a cento milioni di euro. 
  NOTA 1 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  di  cui
al  decreto-legge  31   maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  NOTA  2  -  Il  Piano  Nazionale  Complementare  (PNC)  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. 
  NOTA 3 - Per la definizione di Organismo di Diritto Pubblico avente
natura giuridica privatistica, che non eserciti attivita' di gestione
di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, si rimanda
ai requisiti riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo  rende
note le condizioni generali per l'accesso al credito  della  gestione
separata della CDP da parte dei predetti  enti,  che,  alla  data  di
pubblicazione della presente Circolare, e' la Circolare CDP  n.  1296
del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. 
  NOTA 4 -  La  Maggiorazione  PINV-PNRR/PNC  applicata  al  prestito
rimane unica per tutta la durata  del  contratto  e  risulta  pari  a
quella in vigore per i Prestiti Investimenti PNRR-PNC di pari  durata
totale e comunque in conformita' con le durate e le tipologie quotate
settimanalmente, di norma il venerdi', sul sito internet della CDP [e
nei limiti indicati al termine del presente paragrafo]. 
  NOTA 5 - Il Primo Parametro Euribor, indica il valore, aggiornato e
pubblicato di norma settimanalmente  nel  sito  internet  della  CDP,
dell'EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e
rilevato in corrispondenza  della  penultima  data  di  aggiornamento
delle condizioni applicabili al Prestito EPNT  Investimenti  PNRR-PNC
di pari durata che precede la data di inizio ammortamento  ("Data  di
Rilevazione") - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente
al lasso temporale che intercorre tra la Data  di  Rilevazione  e  la
prima Data di Pagamento. 
  NOTA  6  -  Il  Parametro  Euribor  indica  la  media   aritmetica,
arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a
sei  mesi  rilevato,  secondo   il   criterio   di   calcolo   giorni
effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters,
nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)
del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di  interessi
di riferimento. 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
TX24AAB1511
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.