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Circolare n. 1306 Condizioni generali per l'accesso al Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC nell'ambito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni da parte degli enti pubblici non territoriali e degli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica Premessa La presente Circolare rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP"), relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, destinati agli enti di cui al successivo paragrafo 1 per la realizzazione di investimenti assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Nota 1) ("PNRR") o del Piano Nazionale Complementare (Nota 2) ("PNC"), come meglio specificati al successivo paragrafo 2 ("Prestiti EPNT Investimenti PNRR-PNC"). 1. Ambito Soggettivo La presente Circolare si applica ai Prestiti EPNT Investimenti PNRR-PNC destinati: (i) agli enti pubblici non territoriali di seguito indicati ("Enti Pubblici non Territoriali"): (a) Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (b) Universita' ed Istituti superiori ad esse assimilati, di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. (c) Autorita' di Sistema Portuale. (d) Consorzi di Bonifica. (ii) agli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica (Nota 3) ("Organismi di Diritto Pubblico" e, congiuntamente agli Enti Pubblici non Territoriali, "Enti"). L'Ente beneficiario, al momento della domanda del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC, dovra' dare evidenza: • di essere stato individuato come soggetto assegnatario di contributi a valere sulle risorse del PNRR o del PNC, indicando l'importo di tali contributi al netto delle somme gia' incassate dall'Ente medesimo a valere sui contributi stessi; • di essere il soggetto attuatore degli investimenti a cui i predetti contributi sono destinati e di avere affidato i lavori per la realizzazione di tali investimenti nel rispetto delle scadenze previste dalla relativa misura del PNRR e/o del PNC. Gli enti beneficiari dei Prestiti EPNT Investimenti PNRR-PNC, ai quali sono destinate le erogazioni, non possono essere diversi dagli enti debitori. 2. Ambito Oggettivo Sono finanziabili esclusivamente le spese per investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, purche' inseriti nel PNRR o nel PNC. Per gli Enti Pubblici non Territoriali e gli Organismi di Diritto Pubblico costituiti in forma giuridica non societaria, l'importo massimo del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' pari al minore tra (i) il 30% del contributo assegnato all'Ente beneficiario per singolo investimento ("Contributo PNRR-PNC") e (ii) il Contributo PNRR-PNC al netto della eventuale quota dello stesso gia' erogata all'Ente beneficiario entro la data di presentazione della domanda di concessione del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC. L'importo del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC non puo' essere comunque inferiore ad € 1 milione. Inoltre, per gli Organismi di Diritto Pubblico costituiti in forma giuridica societaria, che non esercitino attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, l'importo massimo del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC non potra', di norma: - essere superiore a €15 milioni per singolo investimento; - eccedere il fatturato totale della societa' relativo all'ultimo bilancio approvato. Per i Consorzi di Bonifica, fermo restando quanto sopra previsto per gli Enti Pubblici non Territoriali, le spese finanziabili sono relative esclusivamente a quelle oggetto di stati avanzamento lavori, restando esclusi pertanto gli importi relativi alle anticipazioni contrattuali concesse ai soggetti aggiudicatari degli appalti. 3. Caratteristiche del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC Il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC potra' essere concesso dalla CDP sino al 31 dicembre 2025. Gli Enti dovranno produrre il provvedimento del Ministero competente di assegnazione del Contributo PNRR-PNC relativo all'investimento finanziato. Dovra' essere fornita, inoltre, una dichiarazione dell'Ente nella quale lo stesso attesti che a seguito della concessione del Contributo PNRR-PNC ha posto in essere o, ove non abbia gia' provveduto in tal senso, si impegna a porre in essere tutte le attivita' funzionali all'incasso del contributo stesso. 4. Istruttoria ed affidamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC La fase istruttoria e' funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004). La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonche' la descrizione dettagliata dell'investimento da finanziare e della durata prescelta per il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC richiesto. La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica e delle caratteristiche dell'Ente, nonche' della tipologia dell'investimento da finanziare. L'istruttoria concerne, tra l'altro, l'analisi della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria. Il positivo esito delle verifiche e delle valutazioni condotte in istruttoria comporta l'affidamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC all'Ente. Nel sito internet della CDP sono disponibili le schede riepilogative della documentazione da produrre per l'istruttoria, restando salva la facolta' della CDP di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimita' delle operazioni di indebitamento ovvero l'equilibrio economico-finanziario e la solidita' patrimoniale dell'Ente. 5. Condizioni Generali del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC Il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' offerto nella modalita' del prestito senza preammortamento ad erogazione multipla a tasso di interesse variabile. 5.1. Erogazione La somma prestata e' erogata, in una o piu' soluzioni, in date non predefinite alla stipula del contratto, di norma entro e non oltre il 30 novembre 2026 ("Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo"). Ciascuna erogazione deve essere espressamente richiesta dall'Ente, utilizzando il modello allegato alla proposta contrattuale, debitamente compilato e sottoscritto. Qualora in prossimita' della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l'intero importo della somma prestata, l'Ente ricevera' dalla CDP una comunicazione di ricognizione dell'importo ancora disponibile ed erogabile ed avra' la facolta' di chiedere un'ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si avvalga di tale facolta', la CDP procedera', alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all'importo erogato, come specificato nel successivo paragrafo 5.7. Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilita' speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente puo' attingere esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato. 5.2. Ammortamento Il prestito e' erogato in piu' soluzioni e l'ammortamento avviene attraverso piu' piani di rimborso (ciascuno un "Piano di Ammortamento per Erogazione"), uno per ogni singola erogazione. La durata dell'ammortamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e', di norma, pari a 5 anni o, in alternativa, a 20 anni, a scelta dell'Ente, da effettuarsi al momento della domanda del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC. La durata dell'ammortamento prescelta dall'Ente sara' la stessa per tutti i Piani di Ammortamento Erogazione. Il Piano di Ammortamento per Erogazione decorre dalla data della relativa erogazione, che coincide pertanto con la data di inizio ammortamento, e prevede rate con periodo di interessi semestrale, fatta eventualmente eccezione per la prima. Le rate, comprensive di quota capitale costante (metodo italiano) e quota interessi, calcolata sulla base del tasso variabile, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno (ciascuna una "Data di Pagamento"). Il numero di rate previsto in ogni Piano di Ammortamento per Erogazione non puo' essere, di norma, inferiore a 10 o superiore a 40, comunque nel rispetto della durata di ammortamento prescelta. Per ciascuna erogazione, la prima Data di Pagamento corrisponde al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla data di erogazione, salvo che la relativa data di erogazione: i) cada nel mese di dicembre, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadra' il 30 giugno successivo; o ii) cada nel mese di giugno, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadra' il 31 dicembre successivo. 5.3. Tasso di interesse Il tasso di interesse di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione e' pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC, tra quelle determinate e rese note settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet (Nota 4) ("Maggiorazione PINV-PNRR/PNC"), e il Parametro Tasso Variabile, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato. Il Parametro Tasso Variabile e' calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. In particolare, si applica il Primo Parametro Euribor (Nota 5) nel primo periodo di interessi ed il Parametro Euribor (Nota 6) in tutti i periodi di interessi successivi al primo. 5.4 Garanzie e impegni I contratti di Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC sono assistiti: - per le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Universita' e gli Istituti superiori ad esse assimilati, di cui alle lettere (a) e (b) del precedente paragrafo 1, (i), dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1274 del 24 luglio 2009 e ss.mm.ii.; - per gli enti pubblici non territoriali di cui alle lettere (c) e (d) del precedente paragrafo 1, (i), dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1277 del 19 marzo 2010 e ss.mm.ii.; - per gli Organismi di Diritto Pubblico, dalle garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti chirografari riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che alla data di pubblicazione della presente Circolare e' la Circolare CDP n. 1296 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo, ulteriori forme di garanzia personale o reale. E' previsto, altresi', l'impegno dell'Ente a comunicare alla CDP qualsiasi variazione dell'importo del Contributo PNRR-PNC rispetto a quello indicato in sede di domanda di Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC. 5.5. Rimborso Anticipato obbligatorio Per l'intera durata del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC, l'Ente che abbia incassato, in una o piu' soluzioni, il Contributo PNRR-PNC, e' obbligato a darne tempestiva comunicazione alla CDP ed e' tenuto a rimborsare anticipatamente l'importo del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC erogato non oggetto di precedente rimborso anticipato, per un importo pari al contributo incassato e nei limiti del debito residuo di ciascuna tranche erogata, senza pagamento di alcun indennizzo. In particolare, l'Ente e' tenuto a rimborsare alla CDP un importo pari al Contributo PNRR-PNC incassato, se tale importo e' minore del debito residuo, ovvero pari al debito residuo, se il Contributo PNRR-PNC incassato risulta maggiore di tale ultimo, restando inteso che gli importi corrisposti a titolo di rimborso anticipato obbligatorio saranno imputati al rimborso del debito residuo di cui al Piano di Ammortamento per Erogazione piu' risalente, sino a concorrenza del medesimo e, per l'eventuale eccedenza, ai successivi Piani di Ammortamento per Erogazione in ordine cronologico di erogazione. 5.6. Rimborso anticipato volontario E' facolta' dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale di uno o piu' Piani di Ammortamento per Erogazione per un importo inferiore al debito residuo ("Somma da Rimborsare"), ovvero totale per l'intero importo del debito residuo, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In entrambi i casi l'Ente dovra' corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovra' restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento per Erogazione e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare. In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovra' corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal Piano di Ammortamento per Erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Non e' prevista la corresponsione di alcun indennizzo per estinzione anticipata. 5.7 Riduzione Qualora, al 30 novembre 2026, l'Ente non abbia richiesto l'erogazione integrale del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC, la CDP procedera', al 31 dicembre 2026, alla riduzione della somma prestata fino all'importo erogato a tale ultima data. 6. Perfezionamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC Successivamente all'affidamento del Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC, si procede alla stipula del relativo contratto di prestito: - mediante sottoscrizione dello stesso presso la sede della CDP ovvero mediante scambio via Posta Elettronica Certificata (PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante apposizione di firma digitale, se il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' concesso ad un Ente Pubblico non Territoriale ed il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' di importo inferiore a cento milioni di euro; - in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'Ente, se il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' concesso (i) ad un Organismo di Diritto Pubblico ovvero (ii) ad un Ente Pubblico non Territoriale ed il Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC e' di importo pari o superiore a cento milioni di euro. NOTA 1 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; NOTA 2 - Il Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. NOTA 3 - Per la definizione di Organismo di Diritto Pubblico avente natura giuridica privatistica, che non eserciti attivita' di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, si rimanda ai requisiti riportati nella Circolare CDP che tempo per tempo rende note le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti, che, alla data di pubblicazione della presente Circolare, e' la Circolare CDP n. 1296 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii. NOTA 4 - La Maggiorazione PINV-PNRR/PNC applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti Investimenti PNRR-PNC di pari durata totale e comunque in conformita' con le durate e le tipologie quotate settimanalmente, di norma il venerdi', sul sito internet della CDP [e nei limiti indicati al termine del presente paragrafo]. NOTA 5 - Il Primo Parametro Euribor, indica il valore, aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente nel sito internet della CDP, dell'EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in corrispondenza della penultima data di aggiornamento delle condizioni applicabili al Prestito EPNT Investimenti PNRR-PNC di pari durata che precede la data di inizio ammortamento ("Data di Rilevazione") - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la prima Data di Pagamento. NOTA 6 - Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX24AAB1511