TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
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Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.22 del 22-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
      N. 17550/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 13541 del  2022,  integrato
da motivi  aggiunti,  proposto  da  Servizi  Ospedalieri  S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo  Chirulli,  Patrizio  Ivo
D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  Massimo  Luciani  in  Roma,
Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro  Ministero  della  Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Conferenza Permanente dei  Rapporti  tra  Stato  Regioni  e
Provincie Autonome, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti
Regione Toscana, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Sergio  Fidanzia,   Angelo
Gigliola,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri   di
Giustizia; Provincia Autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con
domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di  Giustizia;  Regione
Veneto,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara  Drago,
Luisa  Londei,  Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco  Zanlucchi,
Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca
Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; Regione  Abruzzo,  Regione
Campania, Regione Emilia-Romagna,  Regione  Lazio,  Regione  Liguria,
Regione  Lombardia,  Regione  Marche,  Regione  Piemonte,   Provincia
Autonoma di Trento,  non  costituiti  in  giudizio;  Con  il  ricorso
originario per l'annullamento- del Decreto del Ministro della  Salute
6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, pubblicato in G.U. - Serie generale n. 216 in data  15
settembre 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018";  -  del  Decreto  del  Ministro  della
Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. - Serie generale n. 251  in
data  26  ottobre  2022,  recante   "Adozione   delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonche'  di
ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo
stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di  completezza,  la
Nota della Provincia autonoma  di  Trento  10  novembre  2022  (prot.
769504) recante "Comunicazione ai  sensi  dell'art.  25  della  legge
provinciale sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992,  n.
23) e degli artt. 7 e 8 della  l.  n.  241  del  1990  di  avvio  del
procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa  per  i
dispositivi medici per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018  di  cui
all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015". Con i primi
motivi aggiunti per l'annullamento i) con riferimento alla  Provincia
autonoma  di  Trento,  della   Determinazione   del   Dirigente   del
Dipartimento "Salute e Politiche sociali"  14  dicembre  2022  (prot.
2022- D337-00238)  recante  "Definizione  dell'elenco  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici  e  attribuzione  degli  importi  da
queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di  spesa  dei
dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter
del  decreto  legge  19  giugno  2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e  successivamente
modificato al comma 8 dall'articolo 1,  comma  557,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145",  unitamente  ai  relativi  Elenchi  allegati,
nella parte in cui  si  prevede  l'importo  di  ripiano  pretesamente
addebitato  a  Servizi  Ospedalieri  s.p.a.,  nonche'  di  ogni  atto
presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non
conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza  e  per  quanto
occorrer possa: - Deliberazione del Direttore  generale  dell'Azienda
provinciale per i servizi  sanitari  della  provincia  di  Trento  16
settembre 2019, n. 499,  recante  "Ricognizione  straordinaria  della
spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", unitamente al
relativo All. A); Fatture nn. 13939 e  14387  del  20.12.2022  emesse
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari  della  provincia  di
Trento  aventi  per   oggetto   rispettivamente   "ADDEBITO   PAYBACK
DISPOSITIVI MEDICI -  ANNO  2017"  e  "ADDEBITO  PAYBACK  DISPOSITIVI
MEDICI - ANNO 2018"; - Modello CE consolidato regionale per gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce  «BA0210  Dispositivi
medici»; ii) con riferimento alla Regione Toscana,  del  Decreto  del
Direttore della Direzione "Sanita', Welfare e  Coesione  sociale"  14
dicembre 2022 (prot. n. 24681), recante "Approvazione  degli  elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici  soggette  al  ripiano
per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016,   2017,   2018,   ai   sensi
dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015",  unitamente  agli
Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di  ripiano
pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni
atto presupposto, consequenziale  o  comunque  connesso,  anche  allo
stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e  senza
pretesa di completezza: - Deliberazione n. 1363  del  30/09/2019  del
Direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - Deliberazione  n.  769
del 05/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana  Nord  Ovest;
Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL
Toscana Sud Est; - Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del  Direttore
generale dell'AOU Pisana; - Deliberazione n. 740 del  30/08/2019  del
Direttore generale  dell'AOU  Senese;  -  Deliberazione  n.  386  del
27/09/2019 del direttore  generale  dell'ESTAR;  Nota  della  Regione
Toscana recante "Comunicazione di avvio  del  procedimento  ai  sensi
degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad  oggetto  l'adozione
del decreto del Direttore della Direzione Sanita', welfare e coesione
sociale  con  il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9        bis         del         d.l.         78/2015"         (prot.
"E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433680_202211- 14_servizio"), inviata
a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; -  "Modelli  CE  per  gli  anni
2015-2018  delle  Aziende  sanitarie  e  del  Enti  del  Sst",  tutti
pubblicati      nel      sito       della       Regione       Toscana
"https://www.regione.toscana.it/-/payback-suidispositivi-medici";
iii) con riferimento alla Regione Abruzzo, della  Determinazione  del
Direttore del Dipartimento Sanita' regionale 13 dicembre 2022  (prot.
n.  DPF/121)  recante  "D.M.  6  Luglio  2022   «Certificazione   del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»  -
Adempimenti attuativi", e  del  relativo  Elenco  sub  All.  A)  alla
medesima Determinazione, nella parte in cui si prevede  l'importo  di
ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche'
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso,  anche
allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer  possa  e
senza  pretesa  di  completezza:  Nota  prot.  n.  RA/0525691/22  del
12.12.2022  dal  Servizio  Programmazione   economico-finanziaria   e
finanziamento del SSR del  Dipartimento  Sanita';  Deliberazione  del
Direttore Generale dell'ASL01 di  Avezzano-Sulmona-L'Aquila  n.  1493
del 22/08/2019, recante "Certificazione costo dei dispositivi  medici
anni 2015- 2016-2017-e 2018"; - Deliberazione del Direttore  Generale
dell'ASL01  di  Avezzano-Sulmona-L'Aquila  n.  2110  del  14/11/2022,
recante "Ricognizione fatturato dispositivi  medici  2015-2018,  art.
9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557";  -
Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti
n. 373 del 13/08/2019, recante: "Adempimenti conseguenti  all'art.  9
ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge  125/2015  e  smi
Certificazione  del  fatturato  anni  2015,  2016,  2017,  2018   per
dispositivi medici" ; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02
Lanciano-Vasto-Chieti  n.  373n.  1601   del   14/11/2022,   recante:
"Ricognizione fatturato dispositivi medici 20152018, art.  9-ter,  DL
78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; Deliberazione
del Direttore Generale dell'ASL03 Pescara  n.  1043  del  22/08/2019,
recante: "Ricognizione fatturato dispositivi medici  anni  2015-2018,
DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9"; - Deliberazione del Direttore Generale
dell'ASL03 Pescara n. 1708  del  14/11/2022,  recante:  "Ricognizione
fatturato dispositivi  medici  2015-2018,  art.  9-ter,  DL  78/2015,
modificato con L. 145/2018, art. 1,  comma  557";  Deliberazione  del
Direttore Generale dell'ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante:
"Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9
del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi  -  certificazione
del fatturato  per  dispositivi  medici  anni  2015-2016-2017-2018";-
Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 Teramo  n.  1994  del
14/11/2022,  recante:  "Ricognizione  fatturato  dispositivi   medici
2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L.  145/2018,  art.
1, comma 557"; - Modello CE consolidato regionale per gli anni  2015,
2016, 2017 e 2018, con  riguardo  alla  voce  «BA0210  -  Dispositivi
medici»; iv) con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano,  del
Decreto del Direttore del Dipartimento "Ufficio di Governo sanitario"
n. 24408 del 2022 recante "fatturato e relativo importo  del  payback
per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai  sensi
del Decreto del Ministero della Salute 6  ottobre  2022",  unitamente
alle Tabelle di cui all'All. A al medesimo Decreto,  nella  parte  in
cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi
Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto,  consequenziale
o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto,  tra  i  quali,
per quanto occorrer possa e senza  pretesa  di  completezza:  -  Nota
della  Direzione  generale  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige
14.8.2019  (prot.  prov.le  n.  0545641);  Determina  del   Direttore
generale dell'Azienda sanitaria  dell'Alto  Adige  10.05.2016  (prot.
2016-A000139);  -  Determina  del  Direttore  generale   dell'Azienda
sanitaria  dell'Alto  Adige  28.04.2017  (prot.   2017-A-000193);   -
Determina del Direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto
Adige  27.4.2018  (prot.  2018-A-000228);  Determina  del   Direttore
generale dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige  30.4.2019  (prot.
2019-A-000244); - Nota 14 novembre 2022 di comunicazione di avvio del
procedimento  -  Determina  del   Direttore   generale   dell'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige 31.11.2022 (prot. 2022-A-001321); - Modello
CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,  con
riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; v) con  riferimento
alla Regione Veneto, del Decreto  del  Direttore  generale  dell'Area
"Sanita' e Sociale" 13  dicembre  2022,  n.  172,  recante  "Articolo
9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.
Ripartizione tra le aziende fornitrici di  dispositivi  medici  degli
oneri di ripiano derivanti dal superamento del  tetto  di  spesa  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018,  certificato
dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con  il  Ministero
dell'Economia e delle finanze del  6  luglio  2022  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.  Decreto
del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2022,  n.  251.  Definizione  dell'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette  a  ripiano  e  dei
relativi importi", unitamente all'Elenco di cui All.  A  al  medesimo
Decreto,  nella  parte  in  cui  si  prevede  l'importo  di   ripiano
pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni
atto presupposto, consequenziale  o  comunque  connesso,  anche  allo
stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e  senza
pretesa di  completezza:  -  Nota  dell'Area  Sanita'  e  Sociale  24
novembre 2022 (prot.  regionale  n.  544830);  -  "Deliberazioni  dei
Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale,  agli
atti delle strutture competenti dell'Area Sanita' e Sociale, con  cui
e' stato validato e certificato il  fatturato  relativo  all'anno  di
riferimento per singola azienda di dispositivi medici", alle quali fa
riferimento il suddetto Decreto 13 dicembre 2022; - Nota  di  Azienda
Zero prot. n. 34255 del  7  dicembre  2022;  Modello  CE  consolidato
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  con  riguardo  alla
voce «BA0210 - Dispositivi medici»; vi) con riferimento alla  Regione
Lombardia, della Nota della Direzione Generale  Welfare  14  novembre
2022 recante "Ripiano superamento del tetto di spesa dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017  e
2018" e  del  relativo  allegato,  nella  parte  in  cui  si  prevede
l'importo di ripiano pretesamente addebitato  a  Servizi  Ospedalieri
s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale  o  comunque
connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa
di completezza e per quanto occorrer possa:  -  DDG  dell'ASST  Ovest
Milanese n. 250 dell'8/8/2019; DDG dell'ASST dei  Laghi  n.  513  del
26/08/2019; - DDG dell'ASST della Valle Olona n. 932 del 26/8/2019; -
DDG dell'ASST Lariana n. 793 del 29/8/2019; DDG dell'ASST  Valtellina
e Alto Lario n. 622 del  22/8/2019;  -  DDG  dell'ASST  Lecco  s.n.;-
Modello CE consolidato regionale per gli  anni  2015,  2016,  2017  e
2018, con riguardo alla voce «BA0210 -  Dispositivi  medici».  Con  i
secondi motivi aggiunti per l'annullamento i)  con  riferimento  alla
Regione Toscana: - dell'elenco di fatture inviate da  ESTAR  a  mezzo
PEC in data 16 gennaio 2023; - della Nota  dell'Azienda  USL  Toscana
Sud-Est 19 gennaio 2023, unitamente ai documenti allegati, inviata  a
mezzo PEC in pari data; ii) con riferimento alla  Regione  Veneto:  -
della Nota 26 gennaio 2023  (prot.  n.  18230)  dell'Azienda  ULSS  3
Serenissima, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in
pari data; - della Nota 25 gennaio 2023 (prot. n. 4643) e della  Nota
26 gennaio 2023 (prot. n. 4807) dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale,
unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in  pari  data;
iii) con riferimento alla Regione Abruzzo: - della Nota  14  febbraio
2023 (prot. 15221) dell'A.U.S.L. 4 Teramo,  unitamente  ai  documenti
allegati, inviata a mezzo PEC in data  17  febbraio  2023.  Visti  il
ricorso, i motivi aggiunti e i relativi  allegati;  Visti  tutti  gli
atti della causa; Visti gli atti  di  costituzione  in  giudizio  del
Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle  Finanze,
della Regione Toscana, della Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  della
Regione Veneto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  della
Conferenza Permanente dei Rapporti  Tra  Stato  Regioni  e  Provincie
Autonome; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24  ottobre  2023
la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
  1.  I  fatti  di  causa.  La  ricorrente,  azienda  fornitrice   di
dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in  poi
solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe,  con  cui
sono  stati  stabiliti  i  tetti  di  spesa  a  livello  nazionale  e
regionale,  per  le  annualita'   2015-2018,   per   l'acquisto   dei
dispositivi medici ed e' stato previsto che  l'eventuale  superamento
del tetto di spesa regionale e' a carico delle aziende fornitrici  di
dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i
provvedimenti  regionali  con  i  quali,  sono   stati   adottati   i
provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno  2015,  n.
78, per procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a
carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha  dedotto,  oltre  a
plurime censure in via diretta, anche vari profili di  illegittimita'
costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma  1,  lett.  c),  del
d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza  dal  primo  gennaio
2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei  dispositivi
medici avrebbe  dovuto  essere  fissata  entro  un  tetto  a  livello
nazionale e un tetto a livello di ogni  singola  Regione.  Il  valore
assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto  dei  dispositivi
medici, a livello nazionale e per ciascuna  Regione,  avrebbe  dovuto
essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  Regioni  avrebbero
dovuto  monitorare  l'andamento  della   spesa   per   acquisto   dei
dispositivi  medici:  l'eventuale  superamento  del  predetto  valore
sarebbe  stato  recuperato  interamente  a   carico   della   Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del  2015  ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   "9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n.
115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter  di  cui,  il
comma 9-bis, per  il  quale  "In  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'ultimo  periodo  del  comma  9   e   limitatamente   al   ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 8, le regioni e le  province  autonome  definiscono  con
proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Il Ministero della Salute, con  decreto  del  6  luglio
2022, ha individuato i criteri di  definizione  del  tetto  di  spesa
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno
dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4%  del
fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con  decreto  del  6
ottobre 2022, il Ministero della salute,  a  seguito  dell'intesa  in
sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee  propedeutiche
per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi
importi   nei   confronti   delle   singole    aziende    fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione
e' stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare
i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more
della delibazione della questione di costituzionalita'. 
  2. - La  rilevanza  della  questione.  E'  opinione  del  Tribunale
Amministrativo Regionale  che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter
del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e  117
Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle Regioni. 
  3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
  3.1. La  Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
Cost.  in  quanto  la  ratio  della  disposizione  "e'  espressamente
individuata  nella  finalita'  di   favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate"  con  la   conseguenza   che   "la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione". Nel caso  in  esame,  invece,  il  legislatore  non  ha
individuato alcuna finalita' precisa che  legittima  la  disposizione
impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre,
diversamente  da  quanto  avviene  per  il  pay  back   farmaceutico,
l'acquisto dei dispositivi medici  -  il  cui  fabbisogno,  e  quindi
l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale da parte
dell'amministrazione - avviene  all'esito  di  gare  pubbliche  e  il
prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi
partecipano. 
  3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del  contrasto  della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost.,  ritenendosi
che sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,
in   quanto   comprime   l'attivita'    imprenditoriale    attraverso
prescrizioni  eccessive,  non  considerando  che  le  imprese   hanno
partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio  di  sostenibilita'
dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine  di
assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili  in
termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per  come
delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le  Regioni,
nonostante vi sia la  fissazione  di  un  tetto  di  spesa  regionale
predeterminato  sulla  base  di  criteri  indicati  dal  legislatore,
possono acquistare i dispositivi medici anche superando  il  predetto
tetto di spesa;- le aziende fornitrici  dei  dispositivi  medici  non
partecipano alla determinazione del predetto tetto  di  spesa  e  non
possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di  questo
da parte delle Regioni;- il  fabbisogno  dei  dispositivi  medici  e'
stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura  concorrenziale;-
le  aziende  fornitrici  sono  chiamate  a  ripianare  pro  quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato  fissato  a  distanza  di  anni;-  le
aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in  sede  di
gara in base ai costi di produzione e al  margine  di  utile  atteso,
senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto
ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione  della
normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la
garanzia che permanga  un  minimo  ragionevole  margine  di  utile  e
addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per
determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento  al  fatturato  e
non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore  ha  fissato
il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisito  dei  dispositivi
medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,  solo  con
il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il  periodo
di riferimento era oramai  interamente  decorso.  Le  Regioni  hanno,
quindi, acquistato i dispositivi  medici  in  questione  senza  poter
avere come riferimento  un  tetto  di  spesa  regionale  predefinito,
mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno  partecipato
alle  gare  indette  dalle  amministrazioni  regionali  senza   poter
prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro  richiesto  in
conseguenza del pay back  e  senza  poter  formulare  in  alcun  modo
un'offerta economica che  tenesse  conto  degli  effettivi  costi  da
sostenere con  riferimento  a  ogni  singola  fornitura.  Tutto  cio'
determina  un  ingiustificato  sacrificio  dell'iniziativa  economica
privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima  solo  se  il
bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata  e
la  salvaguardia  dell'utilita'  sociale  risponde  ai  principi   di
ragionevolezza e proporzionalita' e  non  e'  perseguita  con  misure
incongrue.  E'  stato  infatti  precisato  che  "gli  interventi  del
legislatore, pur potendo  incidere  sull'organizzazione  dell'impresa
privata, non possono perseguire l'utilita' sociale  con  prescrizioni
eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali  in  grado
cosi'  elevato  da  indurre  sostanzialmente  la   funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte  Cost.
n. 113 del 2022). 
  3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi  appaiono,  inoltre,
violare anche gli art. 3 e  117,  comma  1,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la  previsione  dei
tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota
complessiva di  ripiano  posta  a  carico  delle  aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto  utile.  L'art.
9- ter non ha consentito alle aziende fornitrici  di  individuare  in
modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro  richiesta  in
concreto in sede di gara, in quanto non solo non e' stato previamente
determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono  state  indicate
puntualmente   neanche   le   modalita'   di   calcolo   di   questo,
determinandosi   di   conseguenza   un'incertezza   del    sinallagma
contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia  dell'Unione
Europea afferma costantemente che il  principio  della  certezza  del
diritto esige che una  normativa  che  possa  comportare  conseguenze
svantaggiose per i  privati  sia  chiara  e  precisa  e  che  la  sua
applicazione sia  prevedibile  per  gli  amministrati  (Corte,  Terza
sezione,  del  12  dicembre  2013,  Test  Claimants  in  the  Franked
Investment Income Group Litigation, in  C-  362/12  e  Corte,  Grande
Sezione, del 7  giugno  2005,  Vereniging  voor  Energie,  Milieu  en
Waterin, in C-17/03, ma  anche  Corte,  Terza  Sezione,  sentenza  10
settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG,  in  C-201/08).  E'  poi  da
rilevare,  che  il  comma  8  dell'art.  9-ter,  nella  sua  versione
originaria, vigente sino al 31  dicembre  2018,  disponeva  che  "Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento". Tuttavia, tale disposizione e'  rimasta  lettera  morta
atteso che sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui
tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma
9-bis per il quale "In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'ultimo
periodo  del  comma  9  e  limitatamente  al  ripiano  dell'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,
2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al
comma 8, le regioni e le province autonome  definiscono  con  proprio
provvedimento,  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta
a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018,  appare  violativa  dei  profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
  3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i parametri
costituzionali di cui all'articolo 23  Cost.  Il  prelievo  economico
disposto  sul  fatturato  delle  aziende   fornitrici   puo'   essere
inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge
senza la volonta' della persona  destinataria,  di  cui  all'art.  23
Cost., non avendo invece natura tributaria. La  destinazione  difatti
resta quella sanitaria atteso  che  garantisce  il  mantenimento  dei
prelievi economici -disposti  anche  attraverso  la  compensazione  -
all'interno del SSR (cfr. il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78
del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del
2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario  2022...").
Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza
della previsione a livello legislativo  di  "specifici  e  vincolanti
criteri  direttivi,  idonei  ad   indirizzare   la   discrezionalita'
amministrativa nella fase di  attuazione  della  normativa  primaria"
(sentenza Corte cost. n. 83  del  2015).  In  particolare,  rimangono
indeterminati  i  criteri  per   la   fissazione   da   parte   delle
Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del  tutto
assenti criteri idonei a considerare la molteplicita' e la diversita'
dei dispositivi medici da ricomprendere  nel  calcolo  dell'ammontare
complessivo della spesa  rilevante  ai  fini  del  pay  back  di  cui
trattasi e conseguentemente della diversa tipologia  dei  destinatari
dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da
seguire per la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente
ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici e'  vastissimo
e ricomprende beni tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. Di tale diversita' il legislatore non  si  e',  tuttavia,
curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del  tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. La  giurisprudenza  costituzionale
ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta  puo'  ritenersi
costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne  stabilisce
compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al  potere
esecutivo, purche', in questo caso, indichi  i  criteri  e  i  limiti
idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta
nell'art. 23 Cost.,  infatti,  essendo  stabilita  a  garanzia  della
liberta' e proprieta' individuale, esige che la  stessa  disposizione
legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri  limitativi
della discrezionalita' del potere esecutivo (in  tal  senso  sentenza
Corte Cost. n. 70 del 1960). E cio', come si e' visto,  nel  caso  in
esame non e' invece avvenuto. Deve poi  rilevarsi  che  la  norma  in
questione dovrebbe trovare la sua ratio nella corresponsabilizzazione
delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture  agli
enti  del  SSN  attraverso  la  loro  compartecipazione  agli   oneri
derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia,  la
norma  in  questione  per  determinare  l'ammontare  del  ripiano  fa
riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo
modo  l'intero  reddito   dell'impresa,   mancando   del   tutto   la
predisposizione  di   un   meccanismo   che   consenta   di   tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la
stessa previsione in quanto operante a regime e  pertanto  senza  che
alcun limite temporale sia stato posto al  sistema  di  contribuzione
cosi' introdotto si pone  in  contrasto  con  la  previsione  di  cui
all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza  della  Corte
Cost. e' costante nel giustificare temporanei  interventi  impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati,  in  circostanze  eccezionali.
Invece la norma censurata non  e'  contenuta  in  un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
  4.  Conclusioni.  Il  presente  giudizio  va  quindi  sospeso,  con
trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953,  degli  atti
alla  Corte  costituzionale,  affinche'  decida  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  che,   con   la   presente   ordinanza,
incidentalmente  si  pone.  Devono   essere   infine   ordinati   gli
adempimenti  di  notificazione  e  di  comunicazione  della  presente
ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno  2015,
n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.  Dispone  la
sospensione del presente giudizio sino alla definizione del  giudizio
incidentale sulla questione di legittimita'  costituzionale.  Dispone
altresi'   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
costituzionale. Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata,  a
cura della  Segreteria,  alle  parti  del  presente  giudizio  ed  al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresi' alla Segreteria
di comunicare la presente ordinanza al Presidente  della  Camera  dei
Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.  Cosi'  deciso
in Roma nella camera di consiglio del  giorno  24  ottobre  2023  con
l'intervento dei magistrati: Maria  Cristina  Quiligotti,  Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Consigliere 
  L'ESTENSORE  IL  PRESIDENTE   Claudia   Lattanzi   Maria   Cristina
Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1921
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