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Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1162/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 13541 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; Con il ricorso originario per l'annullamento- del Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. - Serie generale n. 216 in data 15 settembre 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; - del Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. - Serie generale n. 251 in data 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza, la Nota della Provincia autonoma di Trento 10 novembre 2022 (prot. 769504) recante "Comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015". Con i primi motivi aggiunti per l'annullamento i) con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, della Determinazione del Dirigente del Dipartimento "Salute e Politiche sociali" 14 dicembre 2022 (prot. 2022- D337-00238) recante "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", unitamente ai relativi Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa: - Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento 16 settembre 2019, n. 499, recante "Ricognizione straordinaria della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", unitamente al relativo All. A); Fatture nn. 13939 e 14387 del 20.12.2022 emesse dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento aventi per oggetto rispettivamente "ADDEBITO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2017" e "ADDEBITO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI - ANNO 2018"; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 Dispositivi medici»; ii) con riferimento alla Regione Toscana, del Decreto del Direttore della Direzione "Sanita', Welfare e Coesione sociale" 14 dicembre 2022 (prot. n. 24681), recante "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", unitamente agli Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del Direttore generale dell'AOU Pisana; - Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del Direttore generale dell'AOU Senese; - Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR; Nota della Regione Toscana recante "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanita', welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015" (prot. "E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433680_202211- 14_servizio"), inviata a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; - "Modelli CE per gli anni 2015-2018 delle Aziende sanitarie e del Enti del Sst", tutti pubblicati nel sito della Regione Toscana "https://www.regione.toscana.it/-/payback-suidispositivi-medici"; iii) con riferimento alla Regione Abruzzo, della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanita' regionale 13 dicembre 2022 (prot. n. DPF/121) recante "D.M. 6 Luglio 2022 «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» - Adempimenti attuativi", e del relativo Elenco sub All. A) alla medesima Determinazione, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: Nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanita'; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL01 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila n. 1493 del 22/08/2019, recante "Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015- 2016-2017-e 2018"; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL01 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila n. 2110 del 14/11/2022, recante "Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557"; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti n. 373 del 13/08/2019, recante: "Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici" ; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti n. 373n. 1601 del 14/11/2022, recante: "Ricognizione fatturato dispositivi medici 20152018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL03 Pescara n. 1043 del 22/08/2019, recante: "Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9"; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022, recante: "Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557"; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante: "Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi - certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018";- Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022, recante: "Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557"; - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; iv) con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, del Decreto del Direttore del Dipartimento "Ufficio di Governo sanitario" n. 24408 del 2022 recante "fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", unitamente alle Tabelle di cui all'All. A al medesimo Decreto, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Nota della Direzione generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 14.8.2019 (prot. prov.le n. 0545641); Determina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 10.05.2016 (prot. 2016-A000139); - Determina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 28.04.2017 (prot. 2017-A-000193); - Determina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 27.4.2018 (prot. 2018-A-000228); Determina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 30.4.2019 (prot. 2019-A-000244); - Nota 14 novembre 2022 di comunicazione di avvio del procedimento - Determina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 31.11.2022 (prot. 2022-A-001321); - Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; v) con riferimento alla Regione Veneto, del Decreto del Direttore generale dell'Area "Sanita' e Sociale" 13 dicembre 2022, n. 172, recante "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi", unitamente all'Elenco di cui All. A al medesimo Decreto, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e senza pretesa di completezza: - Nota dell'Area Sanita' e Sociale 24 novembre 2022 (prot. regionale n. 544830); - "Deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, agli atti delle strutture competenti dell'Area Sanita' e Sociale, con cui e' stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici", alle quali fa riferimento il suddetto Decreto 13 dicembre 2022; - Nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; vi) con riferimento alla Regione Lombardia, della Nota della Direzione Generale Welfare 14 novembre 2022 recante "Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e 2018" e del relativo allegato, nella parte in cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa: - DDG dell'ASST Ovest Milanese n. 250 dell'8/8/2019; DDG dell'ASST dei Laghi n. 513 del 26/08/2019; - DDG dell'ASST della Valle Olona n. 932 del 26/8/2019; - DDG dell'ASST Lariana n. 793 del 29/8/2019; DDG dell'ASST Valtellina e Alto Lario n. 622 del 22/8/2019; - DDG dell'ASST Lecco s.n.;- Modello CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici». Con i secondi motivi aggiunti per l'annullamento i) con riferimento alla Regione Toscana: - dell'elenco di fatture inviate da ESTAR a mezzo PEC in data 16 gennaio 2023; - della Nota dell'Azienda USL Toscana Sud-Est 19 gennaio 2023, unitamente ai documenti allegati, inviata a mezzo PEC in pari data; ii) con riferimento alla Regione Veneto: - della Nota 26 gennaio 2023 (prot. n. 18230) dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; - della Nota 25 gennaio 2023 (prot. n. 4643) e della Nota 26 gennaio 2023 (prot. n. 4807) dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in pari data; iii) con riferimento alla Regione Abruzzo: - della Nota 14 febbraio 2023 (prot. 15221) dell'A.U.S.L. 4 Teramo, unitamente ai documenti allegati, inviata a mezzo PEC in data 17 febbraio 2023. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17550 del 24.11.2023, il presente giudizio e' stato sospeso ed e' stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che:"che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione puo' essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio a quo non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimita' costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorche' non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contradditorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalita', la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17550 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17550/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Silvia Piemonte, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO Il funzionario delegato dott.ssa Maria Puleo TX24ABA1924