TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel. 0632872253
- Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it
Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.22 del 22-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1162/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13541/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 13541 del  2022,  integrato
da motivi  aggiunti,  proposto  da  Servizi  Ospedalieri  S.p.A.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo  Chirulli,  Patrizio  Ivo
D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  Massimo  Luciani  in  Roma,
Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro  Ministero  della  Salute,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Conferenza Permanente dei  Rapporti  Tra  Stato  Regioni  e
Provincie Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione  Lazio,  Regione  Liguria,
Regione  Lombardia,  Regione  Marche,  Regione  Piemonte,   Provincia
Autonoma di  Trento,  non  costituiti  in  giudizio;  Regione  Emilia
Romagna,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria  Russo  Valentini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Regione
Toscana,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Sergio  Fidanzia,   Angelo
Gigliola,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri   di
Giustizia; Provincia Autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con
domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di  Giustizia;  Regione
Veneto,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara  Drago,
Luisa  Londei,  Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco  Zanlucchi,
Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca
Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5; Con il ricorso  originario
per l'annullamento- del Decreto del Ministro della  Salute  6  luglio
2022, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze, pubblicato in G.U. -  Serie  generale  n.  216  in  data  15
settembre 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018";  -  del  Decreto  del  Ministro  della
Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. - Serie generale n. 251  in
data  26  ottobre  2022,  recante   "Adozione   delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonche'  di
ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo
stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa di  completezza,  la
Nota della Provincia autonoma  di  Trento  10  novembre  2022  (prot.
769504) recante "Comunicazione ai  sensi  dell'art.  25  della  legge
provinciale sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992,  n.
23) e degli artt. 7 e 8 della  l.  n.  241  del  1990  di  avvio  del
procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa  per  i
dispositivi medici per  gli  anni  2015,  2016,  2017,  2018  di  cui
all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015". Con i primi
motivi aggiunti per l'annullamento i) con riferimento alla  Provincia
autonoma  di  Trento,  della   Determinazione   del   Dirigente   del
Dipartimento "Salute e Politiche sociali"  14  dicembre  2022  (prot.
2022- D337-00238)  recante  "Definizione  dell'elenco  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici  e  attribuzione  degli  importi  da
queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di  spesa  dei
dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter
del  decreto  legge  19  giugno  2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e  successivamente
modificato al comma 8 dall'articolo 1,  comma  557,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145",  unitamente  ai  relativi  Elenchi  allegati,
nella parte in cui  si  prevede  l'importo  di  ripiano  pretesamente
addebitato  a  Servizi  Ospedalieri  s.p.a.,  nonche'  di  ogni  atto
presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non
conosciuto, tra i quali, senza pretesa di completezza  e  per  quanto
occorrer possa: - Deliberazione del Direttore  generale  dell'Azienda
provinciale per i servizi  sanitari  della  provincia  di  Trento  16
settembre 2019, n. 499,  recante  "Ricognizione  straordinaria  della
spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", unitamente al
relativo All. A); Fatture nn. 13939 e  14387  del  20.12.2022  emesse
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari  della  provincia  di
Trento  aventi  per   oggetto   rispettivamente   "ADDEBITO   PAYBACK
DISPOSITIVI MEDICI -  ANNO  2017"  e  "ADDEBITO  PAYBACK  DISPOSITIVI
MEDICI - ANNO 2018"; - Modello CE consolidato regionale per gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018, con riguardo alla voce  «BA0210  Dispositivi
medici»; ii) con riferimento alla Regione Toscana,  del  Decreto  del
Direttore della Direzione "Sanita', Welfare e  Coesione  sociale"  14
dicembre 2022 (prot. n. 24681), recante "Approvazione  degli  elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici  soggette  al  ripiano
per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016,   2017,   2018,   ai   sensi
dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015",  unitamente  agli
Elenchi allegati, nella parte in cui si prevede l'importo di  ripiano
pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni
atto presupposto, consequenziale  o  comunque  connesso,  anche  allo
stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e  senza
pretesa di completezza: - Deliberazione n. 1363  del  30/09/2019  del
Direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - Deliberazione  n.  769
del 05/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL Toscana  Nord  Ovest;
Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore generale dell'AUSL
Toscana Sud Est; - Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del  Direttore
generale dell'AOU Pisana; - Deliberazione n. 740 del  30/08/2019  del
Direttore generale  dell'AOU  Senese;  -  Deliberazione  n.  386  del
27/09/2019 del direttore  generale  dell'ESTAR;  Nota  della  Regione
Toscana recante "Comunicazione di avvio  del  procedimento  ai  sensi
degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad  oggetto  l'adozione
del decreto del Direttore della Direzione Sanita', welfare e coesione
sociale  con  il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma
9        bis         del         d.l.         78/2015"         (prot.
"E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0433680_202211- 14_servizio"), inviata
a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; -  "Modelli  CE  per  gli  anni
2015-2018  delle  Aziende  sanitarie  e  del  Enti  del  Sst",  tutti
pubblicati      nel      sito       della       Regione       Toscana
"https://www.regione.toscana.it/-/payback-suidispositivi-medici";
iii) con riferimento alla Regione Abruzzo, della  Determinazione  del
Direttore del Dipartimento Sanita' regionale 13 dicembre 2022  (prot.
n.  DPF/121)  recante  "D.M.  6  Luglio  2022   «Certificazione   del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018»  -
Adempimenti attuativi", e  del  relativo  Elenco  sub  All.  A)  alla
medesima Determinazione, nella parte in cui si prevede  l'importo  di
ripiano pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche'
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso,  anche
allo stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer  possa  e
senza  pretesa  di  completezza:  Nota  prot.  n.  RA/0525691/22  del
12.12.2022  dal  Servizio  Programmazione   economico-finanziaria   e
finanziamento del SSR del  Dipartimento  Sanita';  Deliberazione  del
Direttore Generale dell'ASL01 di  Avezzano-Sulmona-L'Aquila  n.  1493
del 22/08/2019, recante "Certificazione costo dei dispositivi  medici
anni 2015- 2016-2017-e 2018"; - Deliberazione del Direttore  Generale
dell'ASL01  di  Avezzano-Sulmona-L'Aquila  n.  2110  del  14/11/2022,
recante "Ricognizione fatturato dispositivi  medici  2015-2018,  art.
9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557";  -
Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti
n. 373 del 13/08/2019, recante: "Adempimenti conseguenti  all'art.  9
ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge  125/2015  e  smi
Certificazione  del  fatturato  anni  2015,  2016,  2017,  2018   per
dispositivi medici" ; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02
Lanciano-Vasto-Chieti  n.  373n.  1601   del   14/11/2022,   recante:
"Ricognizione fatturato dispositivi medici 20152018, art.  9-ter,  DL
78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; Deliberazione
del Direttore Generale dell'ASL03 Pescara  n.  1043  del  22/08/2019,
recante: "Ricognizione fatturato dispositivi medici  anni  2015-2018,
DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9"; - Deliberazione del Direttore Generale
dell'ASL03 Pescara n. 1708  del  14/11/2022,  recante:  "Ricognizione
fatturato dispositivi  medici  2015-2018,  art.  9-ter,  DL  78/2015,
modificato con L. 145/2018, art. 1,  comma  557";  Deliberazione  del
Direttore Generale dell'ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante:
"Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9
del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi  -  certificazione
del fatturato  per  dispositivi  medici  anni  2015-2016-2017-2018";-
Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 Teramo  n.  1994  del
14/11/2022,  recante:  "Ricognizione  fatturato  dispositivi   medici
2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L.  145/2018,  art.
1, comma 557"; - Modello CE consolidato regionale per gli anni  2015,
2016, 2017 e 2018, con  riguardo  alla  voce  «BA0210  -  Dispositivi
medici»; iv) con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano,  del
Decreto del Direttore del Dipartimento "Ufficio di Governo sanitario"
n. 24408 del 2022 recante "fatturato e relativo importo  del  payback
per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai  sensi
del Decreto del Ministero della Salute 6  ottobre  2022",  unitamente
alle Tabelle di cui all'All. A al medesimo Decreto,  nella  parte  in
cui si prevede l'importo di ripiano pretesamente addebitato a Servizi
Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto,  consequenziale
o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto,  tra  i  quali,
per quanto occorrer possa e senza  pretesa  di  completezza:  -  Nota
della  Direzione  generale  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige
14.8.2019  (prot.  prov.le  n.  0545641);  Determina  del   Direttore
generale dell'Azienda sanitaria  dell'Alto  Adige  10.05.2016  (prot.
2016-A000139);  -  Determina  del  Direttore  generale   dell'Azienda
sanitaria  dell'Alto  Adige  28.04.2017  (prot.   2017-A-000193);   -
Determina del Direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto
Adige  27.4.2018  (prot.  2018-A-000228);  Determina  del   Direttore
generale dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige  30.4.2019  (prot.
2019-A-000244); - Nota 14 novembre 2022 di comunicazione di avvio del
procedimento  -  Determina  del   Direttore   generale   dell'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige 31.11.2022 (prot. 2022-A-001321); - Modello
CE consolidato regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,  con
riguardo alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»; v) con  riferimento
alla Regione Veneto, del Decreto  del  Direttore  generale  dell'Area
"Sanita' e Sociale" 13  dicembre  2022,  n.  172,  recante  "Articolo
9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.
Ripartizione tra le aziende fornitrici di  dispositivi  medici  degli
oneri di ripiano derivanti dal superamento del  tetto  di  spesa  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,  2018,  certificato
dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con  il  Ministero
dell'Economia e delle finanze del  6  luglio  2022  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.  Decreto
del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2022,  n.  251.  Definizione  dell'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette  a  ripiano  e  dei
relativi importi", unitamente all'Elenco di cui All.  A  al  medesimo
Decreto,  nella  parte  in  cui  si  prevede  l'importo  di   ripiano
pretesamente addebitato a Servizi Ospedalieri s.p.a., nonche' di ogni
atto presupposto, consequenziale  o  comunque  connesso,  anche  allo
stato non conosciuto, tra i quali, per quanto occorrer possa e  senza
pretesa di  completezza:  -  Nota  dell'Area  Sanita'  e  Sociale  24
novembre 2022 (prot.  regionale  n.  544830);  -  "Deliberazioni  dei
Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale,  agli
atti delle strutture competenti dell'Area Sanita' e Sociale, con  cui
e' stato validato e certificato il  fatturato  relativo  all'anno  di
riferimento per singola azienda di dispositivi medici", alle quali fa
riferimento il suddetto Decreto 13 dicembre 2022; - Nota  di  Azienda
Zero prot. n. 34255 del  7  dicembre  2022;  Modello  CE  consolidato
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  con  riguardo  alla
voce «BA0210 - Dispositivi medici»; vi) con riferimento alla  Regione
Lombardia, della Nota della Direzione Generale  Welfare  14  novembre
2022 recante "Ripiano superamento del tetto di spesa dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017  e
2018" e  del  relativo  allegato,  nella  parte  in  cui  si  prevede
l'importo di ripiano pretesamente addebitato  a  Servizi  Ospedalieri
s.p.a., nonche' di ogni atto presupposto, consequenziale  o  comunque
connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali, senza pretesa
di completezza e per quanto occorrer possa:  -  DDG  dell'ASST  Ovest
Milanese n. 250 dell'8/8/2019; DDG dell'ASST dei  Laghi  n.  513  del
26/08/2019; - DDG dell'ASST della Valle Olona n. 932 del 26/8/2019; -
DDG dell'ASST Lariana n. 793 del 29/8/2019; DDG dell'ASST  Valtellina
e Alto Lario n. 622 del  22/8/2019;  -  DDG  dell'ASST  Lecco  s.n.;-
Modello CE consolidato regionale per gli  anni  2015,  2016,  2017  e
2018, con riguardo alla voce «BA0210 -  Dispositivi  medici».  Con  i
secondi motivi aggiunti per l'annullamento i)  con  riferimento  alla
Regione Toscana: - dell'elenco di fatture inviate da  ESTAR  a  mezzo
PEC in data 16 gennaio 2023; - della Nota  dell'Azienda  USL  Toscana
Sud-Est 19 gennaio 2023, unitamente ai documenti allegati, inviata  a
mezzo PEC in pari data; ii) con riferimento alla  Regione  Veneto:  -
della Nota 26 gennaio 2023  (prot.  n.  18230)  dell'Azienda  ULSS  3
Serenissima, unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in
pari data; - della Nota 25 gennaio 2023 (prot. n. 4643) e della  Nota
26 gennaio 2023 (prot. n. 4807) dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale,
unitamente ai documenti allegati, inviati a mezzo PEC in  pari  data;
iii) con riferimento alla Regione Abruzzo: - della Nota  14  febbraio
2023 (prot. 15221) dell'A.U.S.L. 4 Teramo,  unitamente  ai  documenti
allegati, inviata a mezzo PEC in data  17  febbraio  2023.  Visti  il
ricorso, i motivi aggiunti e i relativi  allegati;  Visti  tutti  gli
atti della causa; Visti gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  di
Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e
di Regione Emilia  Romagna  e  di  Regione  Toscana  e  di  Provincia
Autonoma di Bolzano e di Regione Veneto e di Presidenza del Consiglio
dei Ministri e  di  Conferenza  Permanente  dei  Rapporti  Tra  Stato
Regioni e Provincie Autonome; Relatore nella camera di consiglio  del
giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e  uditi  per  le
parti i difensori come specificato nel verbale;  Rilevato  che:-  con
ordinanza collegiale n. 17550 del 24.11.2023, il presente giudizio e'
stato sospeso ed  e'  stata  rimessa  alla  Corte  costituzionale  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l.  19
giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del
presente giudizio ed al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri";-
precedentemente, con apposita ordinanza,  il  Tribunale  ha  disposto
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di  "tutte   le
amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi  quali
tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni,  operanti  nel
settore di cui trattasi e  che  hanno  acquisito  dispositivi  medici
negli anni di riferimento e  conseguentemente  trasmesso  i  relativi
dati alle Regioni, dati sulla  base  dei  quali  e'  stato  calcolato
l'importo del pay back di cui trattasi - e,  dall'altro,  a  tutti  i
soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte  le  ditte
che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui  sopra  dispositivi
medici  negli  anni  di  riferimento",  autorizzando  il  ricorso  ai
pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  mediante   la
pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero  della  salute
nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso  atto  della
comunicazione della Cancelleria della  Corte  Costituzionale  del  27
dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito  degli  atti  di  cui
all'ordinanza di rimessione di cui sopra;  Considerato  che:-  l'art.
23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorita'
giurisdizionale ordina che a cura della  Cancelleria  l'ordinanza  di
trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  sia  notificata,
quando non se ne sia data lettura  nel  pubblico  dibattimento,  alle
parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento  sia
obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od  al
Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione  una
legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di  una  Regione.
L'ordinanza viene comunicata  dal  cancelliere  anche  ai  Presidenti
delle due  Camere  del  Parlamento  o  al  Presidente  del  Consiglio
regionale interessato";- al riguardo  la  Corte  Costituzionale,  con
l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che:"che sono «parti in  causa»,
a ciascuna  delle  quali  deve  essere  effettuata  la  notificazione
dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il  giudizio
principale, anche se in esso siano rimasti  contumaci  (ordinanza  n.
104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87
del 1953  -  secondo  cui  l'autorita'  giudiziaria  che  solleva  la
questione incidentale deve ordinare la  notificazione  dell'ordinanza
«alle parti in causa» - e' norma speciale del processo costituzionale
incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo  nel
quale la  questione  puo'  essere  sollevata  e  collega  l'onere  di
notificazione alla sola circostanza che,  in  relazione  al  tipo  di
processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare  parte;
che, in  conseguenza,  non  ha  alcun  rilievo  che  (...)  la  parte
appellata del giudizio a quo non  sia  costituita  e  non  sia  stata
dichiarata   ancora   contumace";-    pertanto,    per    consolidata
giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la
questione incidentale di legittimita' costituzionale va notificata  a
tutti  i  controinteressati,  ancorche'  non  costituiti;   Ritenuto,
pertanto, che:-  la  citata  ordinanza  di  rimessione  debba  essere
notificata a tutte  le  parti  in  causa,  ivi  comprese  quelle  non
costituite in giudizio, da intendersi come  tutte  le  parti  di  cui
all'ordinanza  di  integrazione  del  contradditorio   con   pubblici
proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica  dell'ordinanza  di
rimessione, debba essere disposta la  notificazione  della  stessa  a
tutti i controinteressati  di  cui  sopra;-  la  notificazione  della
predetta  ordinanza  ai  controinteressati  indicati   debba   essere
effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150  c.p.c.,  in
considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto
disposto   ai   fini    dell'integrazione    del    contraddittorio;-
conseguentemente, per la  notifica  dell'ordinanza  di  cui  trattasi
debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici
proclami;- quanto alle  specifiche  modalita',  la  Segreteria  della
Sezione debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta  Ufficiale
di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza
di rimessione della questione di  legittimita'  costituzionale  (come
indicato  dalla   comunicazione   della   Cancelleria   della   Corte
Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria  della  Sezione  debba
trasmettere alla Corte Costituzionale,  unitamente  all'ordinanza  di
rimessione,  la  presente  ordinanza  e  l'attestazione  di  avvenuta
notificazione per pubblici proclami, entro il termine  di  90  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi  dell'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17550 del 24.11.2023  e
della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione,  per
pubblici  proclami,  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  a  tutti   i
controinteressati  mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale;-
onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione
dei suindicati incombenti,  entro  il  termine  di  90  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della
Segreteria  della  Sezione,  la  trasmissione  immediata  alla  Corte
Costituzionale  di  copia  della   presente   ordinanza,   unitamente
all'ordinanza  n.  17550/2023,  e   dell'attestazione   di   avvenuta
notificazione per pubblici proclami,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria  della
Sezione la presente  ordinanza  sia  notificata  al  Ministero  della
Salute, alla parte ricorrente  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
16 gennaio 2024  con  l'intervento  dei  magistrati:  Maria  Cristina
Quiligotti,  Presidente  Claudia  Lattanzi,  Consigliere,   Estensore
Silvia Piemonte, Referendario 
  L'ESTENSORE  IL  PRESIDENTE   Claudia   Lattanzi   Maria   Cristina
Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1924
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.