TAR LAZIO - ROMA
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(GU Parte Seconda n.22 del 22-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 1157/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14342/2022 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 14342 del  2022,  integrato
da motivi aggiunti, proposto da  Ab  Sciex  S.r.l.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande,  con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
  contro 
  Ministero della Salute, Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Conferenza  delle  Regioni  e
delle Province  Autonome,  Regione  Siciliana  Assessorato  Regionale
della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza  Stato
Regioni ed  Unificata,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
  Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e  Le
Province Autonome di  Trento  e  Bolzano,  Regione  Abruzzo,  Regione
Basilicata, Regione  Calabria,  Regione  Campania,  Regione  Autonoma
Friuli - Venezia Giulia,  Regione  Lazio,  Regione  Liguria,  Regione
Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia,  Regione
Autonoma  della  Sardegna,  Assessorato  Alla  Salute  della  Regione
Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma  Valle  D'Aosta,  Regione
Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige  /  Sudtirol,  Provincia
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto  Adige,  non
costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri  di  Giustizia;  Regione  Marche,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come  da  PEC
da  Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
Cristiano Bosin in  Roma,  viale  Milizie  34;  Regione  Toscana,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli  avvocati  Sergio  Fidanzia,  Angelo  Gigliola,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di  Giustizia;  Azienda  Ospedaliero
Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
  nei confronti 
  Cook Italia S.r.l., non costituito in giudizio; 
  per l'annullamento 
  per l''annullamento, previa sospensiva 
  per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
  - del Decreto del Ministero della Salute del  6.7.2022,  pubblicato
in  G.U.R.I.,  Serie  generale,  n.  216   del   15.9.2022,   recante
"Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018", e dei relativi Allegati A, B, C e D; 
  - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022,  pubblicato
in G.U.R.I., Serie N. 14342/2022 REG.RIC. 
  generale, n. 251 del  26.10.2022,  recante  "Adozione  delle  linee
guida propedeutiche all''emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali  in  tema  di  ripiano  del  superamento  del  tetto  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018"; 
  - se e per quanto occorre possa: 
  (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n.  22413  del
29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti  del
SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi  medici
tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel
modello CE di ciascun anno 2015-2018; 
  (ii) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati,  siglato  tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
(Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute  di
attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con  il  quale  sono  stati
individuati, tra l''altro, i criteri  di  definizione  del  tetto  di
spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le  modalita'
procedurali di individuazione del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, 
  fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna  Regione
al 4,4%  del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard;  (iii)  del
Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto  con
il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante "Nuovi modelli di
rilevazione economica «Conto economico» (CE) e  «Stato  patrimoniale»
(SP)  delle  aziende  del   Servizio   sanitario   nazionale";   (iv)
dell''intesa  raggiunta  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e   delle
Province autonome in data 14.9.2022,  nonche'  quella  sancita  dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; 
  - di ogni altro atto  e  provvedimento  presupposto,  connesso  e/o
conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. 
  per quanto attiene ai successivi ricorsi per  motivi  aggiunti  dei
singoli provvedimenti regionali con i  quali  e'  stato  disposto  il
recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento  del  tetto
di spesa per dispostivi medici 
  per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai  sensi  dell''art.  9  ter,
comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
  Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome e di Regione Emilia 
  Romagna e di Regione Marche  e  di  Regione  Siciliana  Assessorato
Regionale della Salute e di  Regione  Toscana  e  di  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni  ed  Unificata  e  di
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche; 
  Relatore nella camera di consiglio del giorno 16  gennaio  2024  la
dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
  Rilevato che: 
  - con ordinanza collegiale n. 17542  del  24.11.2023,  il  presente
giudizio  e'  stato  sospeso  ed  e'   stata   rimessa   alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
9-ter  del  d.l.  19  giugno  2015,  n.  78,  disponendosi   la   sua
notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente  del
Consiglio dei Ministri"; 
  - precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di  "tutte   le
amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi  quali
tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni,  operanti  nel
settore di cui trattasi e  che  hanno  acquisito  dispositivi  medici
negli anni di riferimento e  conseguentemente  trasmesso  i  relativi
dati alle Regioni, dati sulla  base  dei  quali  e'  stato  calcolato
l'importo del pay back di cui trattasi - e,  dall'altro,  a  tutti  i
soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte  le  ditte
che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui  sopra  dispositivi
medici  negli  anni  di  riferimento",  autorizzando  il  ricorso  ai
pubblici  proclami  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  mediante   la
pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero  della  salute
nonche' delle singole Regioni evocate in giudizio; 
  Preso  atto  della  comunicazione  della  Cancelleria  della  Corte
Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito
degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; 
  Considerato che: 
  - l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87,  dispone  che:
"L'autorita' giurisdizionale ordina  che  a  cura  della  Cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  sia
notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura   nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal  cancelliere
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o  al  Presidente
del Consiglio regionale interessato"; 
  - al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.  13/2006,
ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle  quali
deve essere effettuata la notificazione  dell'ordinanza,  preordinata
al giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,  tutti  i
soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale, anche se  in
esso siano rimasti contumaci (ordinanza n.  104  del  1999);  che  il
citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del  1953  -  secondo
cui l'autorita' giudiziaria che solleva la questione incidentale deve
ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa»  -  e'
norma speciale del processo costituzionale  incidentale,  dettata  in
riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione  puo'
essere  sollevata  e  collega  l'onere  di  notificazione  alla  sola
circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un
soggetto se ne possa considerare parte; 
  che, in conseguenza, non  ha  alcun  rilievo  che  (...)  la  parte
appellata del giudizio a quo non  sia  costituita  e  non  sia  stata
dichiarata ancora contumace"; 
  -   pertanto,   per   consolidata   giurisprudenza   della    Corte
Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione  incidentale  di
legittimita'    costituzionale    va    notificata    a    tutti    i
controinteressati, ancorche' non costituiti; 
  Ritenuto, pertanto, che: 
  - la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte
le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da
intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza  di  integrazione
del contradditorio con pubblici proclami; 
  -  conseguentemente,  a  parziale   rettifica   dell'ordinanza   di
rimessione, debba essere disposta la  notificazione  della  stessa  a
tutti i controinteressati di cui sopra; 
  - la notificazione della predetta  ordinanza  ai  controinteressati
indicati debba essere effettuata  per  pubblici  proclami,  ai  sensi
dell'art.  150  c.p.c.,  in  considerazione  dell'elevato  numero  di
destinatari, parimenti a quanto disposto  ai  fini  dell'integrazione
del contraddittorio; 
  - conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui  trattasi
debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici
proclami; 
  - quanto alle specifiche modalita',  la  Segreteria  della  Sezione
debba procedere mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di copia
della presente ordinanza  e  di  copia  integrale  dell'ordinanza  di
rimessione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  (come
indicato  dalla   comunicazione   della   Cancelleria   della   Corte
Costituzionale del 27.12.2023); 
  -  la  Segreteria  della  Sezione  debba  trasmettere  alla   Corte
Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione,  la  presente
ordinanza e l'attestazione di  avvenuta  notificazione  per  pubblici
proclami, entro il termine di 90  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
quater): 
  - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17542 del 24.11.2023  e
della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione,  per
pubblici  proclami,  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.,  a  tutti   i
controinteressati mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; 
  -  onera  la  Segreteria  della   Sezione   di   questo   Tribunale
dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro  il  termine  di  90
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
  - dispone,  sempre  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
trasmissione immediata  alla  Corte  Costituzionale  di  copia  della
presente  ordinanza,  unitamente  all'ordinanza  n.   17542/2023,   e
dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
  Ordina che a  cura  della  Segreteria  della  Sezione  la  presente
ordinanza sia  notificata  al  Ministero  della  Salute,  alla  parte
ricorrente e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
  Cosi' deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  16
gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
  Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore 
  Claudia Lattanzi, Consigliere 
  Silvia Piemonte, Referendario 
  IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1946
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