TAR LAZIO - ROMA
Sede: via Flaminia n. 189 - Roma
Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel. 0632872253
- Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it
Codice Fiscale: 80195990587

(GU Parte Seconda n.22 del 22-2-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Integrazione del  contraddittorio  -
       N. 17546/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 1822/2023 Reg. Ric. 
 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
  (Sezione Terza Quater) 
  ha pronunciato la presente 
  ORDINANZA 
  sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2023, integrato da
motivi aggiunti, proposto da Diatek S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e  difeso  dall'avv.  prof.
Angelo Clarizia e dall'avv. Sebastiana Dore, con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo
studio dell'avv. Prof.  Angelo  Clarizia  in  Roma,  via  Principessa
Clotilde n. 2; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  Presidenza
del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti  Tra  Stato
Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei  Portoghesi,  12;  Conferenza
Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni e Province  Autonome  di
Trento e Bolzano,  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  Autonome,
Regione  Abruzzo,  Regione  Basilicata,  Regione  Calabria,   Regione
Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria,  Regione  Lombardia,  Regione
Marche, Regione Molise, Regione  Piemonte,  Regione  Puglia,  Regione
Autonoma della  Sardegna,  Regione  Siciliana,  Regione  Siciliana  -
Assessorato Alla Salute, Regione  Toscana,  Regione  Umbria,  Regione
Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma  di  Trento,
Provincia Autonoma  di  Bolzano,  non  costituiti  in  giudizio;  nei
confronti Acs Forniture S.r.l., Regione Autonoma Trentino-Alto  Adige
- Südtirol, non costituiti in giudizio; 
  per  l'annullamento  della  Determinazione  della  Regione  Puglia-
Dipartimento promozione della salute e del benessere animale-  n.  10
del 12 dicembre 2022, con la quale sono stati determinati  gli  oneri
di ripiano della spesa per i dispositivi medici per  gli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018 ai sensi  dell'art.  9  ter  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125 e s.m.i., del Decreto del Ministero della  Salute
di concerto con il Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  del  6
luglio 2022, e del Decreto del Ministero della Salute del  6  ottobre
2022, e per l'effetto alla societa' ricorrente e' stato richiesto  il
pagamento delle somme come meglio  individuate  negli  allegati  alla
Determina Dirigenziale; 
  Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province; 
  Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
  1.  I  fatti  di  causa.  La  ricorrente,  azienda  fornitrice   di
dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in  poi
solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe,  con  cui
sono  stati  stabiliti  i  tetti  di  spesa  a  livello  nazionale  e
regionale,  per  le  annualita'   2015-2018,   per   l'acquisto   dei
dispositivi medici ed e' stato previsto che  l'eventuale  superamento
del tetto di spesa regionale e' a carico delle aziende fornitrici  di
dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i
provvedimenti  regionali  con  i  quali   sono   stati   adottati   i
provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno  2015,  n.
78, per procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a
carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha  dedotto,  oltre  a
plurime censure in via diretta, anche vari profili di  illegittimita'
costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma  1,  lett.  c),  del
d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza  dal  primo  gennaio
2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei  dispositivi
medici avrebbe  dovuto  essere  fissata  entro  un  tetto  a  livello
nazionale e un tetto a livello di ogni  singola  Regione.  Il  valore
assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto  dei  dispositivi
medici, a livello nazionale e per ciascuna  Regione,  avrebbe  dovuto
essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  Regioni  avrebbero
dovuto  monitorare  l'andamento  della   spesa   per   acquisto   dei
dispositivi  medici:  l'eventuale  superamento  del  predetto  valore
sarebbe  stato  recuperato  interamente  a   carico   della   Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del  2015  ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   "9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n.
115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui sopra,
il comma 9-bis, per il quale "In  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'ultimo  periodo  del  comma  9   e   limitatamente   al   ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  di
cui al comma 8, le regioni e le  province  autonome  definiscono  con
proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Il Ministero della Salute, con  decreto  del  6  luglio
2022, ha individuato i criteri di  definizione  del  tetto  di  spesa
regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno
dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4%  del
fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, il  Ministero  della
Salute, con decreto del 6 ottobre 2022, a seguito dell'intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee  propedeutiche  per
l'emanazione dei provvedimenti regionali  di  recupero  dei  relativi
importi   nei   confronti   delle   singole    aziende    fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione
e' stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare
i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more
della delibazione della questione di costituzionalita'. 
  2. - La  rilevanza  della  questione.  E'  opinione  del  Tribunale
Amministrativo Regionale  che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter
del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e  117
Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle Regioni. 
  3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
  3.1. La  Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
Cost.  in  quanto  la  ratio  della  disposizione  "e'  espressamente
individuata  nella  finalita'  di   favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate"  con  la   conseguenza   che   "la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione". Nel caso  in  esame,  invece,  il  legislatore  non  ha
individuato alcuna finalita' precisa che  legittima  la  disposizione
impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre,
diversamente  da  quanto  avviene  per  il  pay  back   farmaceutico,
l'acquisto dei dispositivi medici  -  il  cui  fabbisogno,  e  quindi
l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale da parte
dell'amministrazione - avviene  all'esito  di  gare  pubbliche  e  il
prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi
partecipano. 
  3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del  contrasto  della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost.,  ritenendosi
che sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,
in   quanto   comprime   l'attivita'    imprenditoriale    attraverso
prescrizioni  eccessive,  non  considerando  che  le  imprese   hanno
partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio  di  sostenibilita'
dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine  di
assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili  in
termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per  come
delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le  Regioni,
nonostante vi sia la  fissazione  di  un  tetto  di  spesa  regionale
predeterminato  sulla  base  di  criteri  indicati  dal  legislatore,
possono acquistare i dispositivi medici anche superando  il  predetto
tetto di spesa;- le aziende fornitrici  dei  dispositivi  medici  non
partecipano alla determinazione del predetto tetto  di  spesa  e  non
possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di  questo
da parte delle Regioni;- il  fabbisogno  dei  dispositivi  medici  e'
stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura  concorrenziale;-
le  aziende  fornitrici  sono  chiamate  a  ripianare  pro  quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato  fissato  a  distanza  di  anni;-  le
aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in  sede  di
gara in base ai costi di produzione e al  margine  di  utile  atteso,
senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto
ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione  della
normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la
garanzia che permanga  un  minimo  ragionevole  margine  di  utile  e
addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per
determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento  al  fatturato  e
non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore  ha  fissato
il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisito  dei  dispositivi
medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,  solo  con
il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il  periodo
di riferimento era oramai  interamente  decorso.  Le  Regioni  hanno,
quindi, acquistato i dispositivi  medici  in  questione  senza  poter
avere come riferimento  un  tetto  di  spesa  regionale  predefinito,
mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno  partecipato
alle  gare  indette  dalle  amministrazioni  regionali  senza   poter
prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro  richiesto  in
conseguenza del pay back  e  senza  poter  formulare  in  alcun  modo
un'offerta economica che  tenesse  conto  degli  effettivi  costi  da
sostenere con  riferimento  a  ogni  singola  fornitura.  Tutto  cio'
determina  un  ingiustificato  sacrificio  dell'iniziativa  economica
privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima  solo  se  il
bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata  e
la  salvaguardia  dell'utilita'  sociale  risponde  ai  principi   di
ragionevolezza e proporzionalita' e  non  e'  perseguita  con  misure
incongrue.  E'  stato  infatti  precisato  che  "gli  interventi  del
legislatore, pur potendo  incidere  sull'organizzazione  dell'impresa
privata, non possono perseguire l'utilita' sociale  con  prescrizioni
eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali  in  grado
cosi'  elevato  da  indurre  sostanzialmente  la   funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte  Cost.
n. 113 del 2022). 
  3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi  appaiono,  inoltre,
violare anche gli art. 3 e  117,  comma  1,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  eN.  01822/2023
REG.RIC.  delle  liberta'  fondamentali  (CEDU),  sotto  il   profilo
dell'affidamento, della ragionevolezza  e  dell'irretroattivita',  in
quanto la previsione dei tetti regionali di spesa  e  la  conseguente
quantificazione della quota complessiva di  ripiano  posta  a  carico
delle aziende fornitrici determinano una  compromissione  sostanziale
dell'utile calcolato dall'azienda  al  momento  della  partecipazione
alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare  l'azzeramento
di detto  utile.  L'art.  9-  ter  non  ha  consentito  alle  aziende
fornitrici di individuare in modo chiaro  e  preciso  la  prestazione
economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non
solo non e' stato  previamente  determinato  il  tetto  regionale  di
spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche  le  modalita'
di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del
sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea afferma  costantemente  che  il  principio  della
certezza del diritto esige che una  normativa  che  possa  comportare
conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che  la
sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati  (Corte,  Terza
sezione,  del  12  dicembre  2013,  Test  Claimants  in  the  Franked
Investment Income Group Litigation, in  C-  362/12  e  Corte,  Grande
Sezione, del 7  giugno  2005,  Vereniging  voor  Energie,  Milieu  en
Waterin, in C-17/03, ma  anche  Corte,  Terza  Sezione,  sentenza  10
settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG,  in  C-201/08).  E'  poi  da
rilevare,  che  il  comma  8  dell'art.  9-ter,  nella  sua  versione
originaria, vigente sino al 31  dicembre  2018,  disponeva  che  "Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento". Tuttavia, tale disposizione e'  rimasta  lettera  morta
atteso che sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui
tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma
9-bis per il quale "In deroga alle  disposizioni  di  cui  all'ultimo
periodo  del  comma  9  e  limitatamente  al  ripiano  dell'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,
2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al
comma 8, le regioni e le province autonome  definiscono  con  proprio
provvedimento,  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  predetto  decreto  ministeriale,  l'elenco  delle
aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa
verifica della documentazione contabile anche per  il  tramite  degli
enti del servizio sanitario  regionale.  Con  decreto  del  Ministero
della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le  linee
guida propedeutiche alla emanazione  dei  provvedimenti  regionali  e
provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta
a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018,  appare  violativa  dei  profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
  3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i parametri
costituzionali di cui all'articolo 23  Cost.  Il  prelievo  economico
disposto  sul  fatturato  delle  aziende   fornitrici   puo'   essere
inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge
senza la volonta' della persona  destinataria,  di  cui  all'art.  23
Cost., non avendo invece naturaN. 01822/2023 REG.RIC. tributaria.  La
destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce  il
mantenimento dei prelievi economici  -disposti  anche  attraverso  la
compensazione - all'interno del SSR  (cfr.  il  co.  9-bis  dell'art.
9-ter del d.l. n.  78  del  2015,  conv.  in  l.  n.  125  del  2015,
introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e  le
province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni  sul  bilancio
del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione
patrimoniale  adottata  in  assenza  della   previsione   a   livello
legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi,  idonei  ad
indirizzare  la  discrezionalita'  amministrativa   nella   fase   di
attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83  del
2015). In particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri  per  la
fissazione da parte delle  Amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia     dei     destinatari     dell'imposizione.      Inoltre,
l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la  fissazione
del tetto regionale e' ancora piu' evidente ove si consideri  che  il
mercato dei dispositivi medici e' vastissimo e ricomprende  beni  tra
loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura  disparate,  tanto
da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi,  in  quanto
rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale  diversita'  il
legislatore non si e',  tuttavia,  curato  in  alcun  modo  lasciando
conseguentemente in maniera del  tutto  irragionevole  un  amplissimo
potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si
e' preoccupata di calibrarlo in ragione  della  diversita'  dei  beni
forniti.  La  giurisprudenza  costituzionale  ha  precisato  che   la
prestazione patrimoniale imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente
legittima anche quando la legge non ne stabilisce  compiutamente  gli
estremi,  ma  ne  demanda  la  determinazione  al  potere  esecutivo,
purche', in questo caso, indichi  i  criteri  e  i  limiti  idonei  a
circoscrivere  l'esercizio  di  tale  potere.  La   norma   contenuta
nell'art. 23 Cost.,  infatti,  essendo  stabilita  a  garanzia  della
liberta' e proprieta' individuale, esige che la  stessa  disposizione
legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri  limitativi
della discrezionalita' del potere esecutivo (in  tal  senso  sentenza
Corte Cost. n. 70 del 1960). E cio', come si e' visto,  nel  caso  in
esame non e' invece avvenuto. Deve poi  rilevarsi  che  la  norma  in
questione dovrebbe trovare la sua ratio nella corresponsabilizzazione
delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture  agli
enti  del  SSN  attraverso  la  loro  compartecipazione  agli   oneri
derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia,  la
norma  in  questione  per  determinare  l'ammontare  del  ripiano  fa
riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo
modo  l'intero  reddito   dell'impresa,   mancando   del   tutto   la
predisposizione  di   un   meccanismo   che   consenta   di   tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la
stessa previsione in quanto operante a regime e  pertanto  senza  che
alcun limite temporale sia stato posto al  sistema  di  contribuzione
cosi' introdotto si pone  in  contrasto  con  la  previsione  di  cui
all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza  della  Corte
Cost. e' costante nel giustificare temporanei  interventi  impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati,  in  circostanze  eccezionali.
Invece la norma censurata non  e'  contenuta  in  un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
  4.  Conclusioni.  Il  presente  giudizio  va  quindi  sospeso,  con
trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953,  degli  atti
alla  Corte  costituzionale,  affinche'  decida  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  che,   con   la   presente   ordinanza,
incidentalmente  si  pone.  Devono   essere   infine   ordinati   gli
adempimenti  di  notificazione  e  di  comunicazione  della  presente
ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione  Terza
Quater)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l.  19
giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.
Dispone la sospensione del presente giudizio  sino  alla  definizione
del   giudizio   incidentale   sulla   questione   di    legittimita'
costituzionale. Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale.  Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia
notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio
ed al Presidente del Consiglio  dei  Ministri.  Manda  altresi'  alla
Segreteria di comunicare la presente ordinanza  al  Presidente  della
Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. 
  Cosi' deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  24
ottobre  2023  con  l'intervento  dei  magistrati:   Maria   Cristina
Quiligotti,  Presidente,  Estensore  Claudia  Lattanzi,   Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo  Referendario  IL  PRESIDENTE,  ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti 
  IL SEGRETARIO 

                       Il funzionario delegato 
                        dott.ssa Maria Puleo 

 
TX24ABA1950
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.