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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Giuranno Quintino - R.G. n. 123/2008 Vista la relazione finale dell'avvocato Salvatore Pepe, nominato, con decreto in data 23.4.2008 curatore dell'eredita' giacente di GIURANNO Quintino, nato a Tuglie il 3.4.1928 e deceduto a Parabita l'1.11.2007; visti gli atti; rilevato che nel lungo periodo per il quale si e' protratta la procedura il predetto curatore, oltre all'espletamento dell'ordinaria attivita', si e' occupato sostanzialmente della liquidazione dell'unico bene immobile facente parte dell'eredita': terreno censito nel Catasto terreni nel comune di Parabita al Foglio 20, particella 302, seminativo, classe 2, are 16,05; che dopo inutili tentativi di vendita, con decreto collegiale in data 10-17.9.2021, questo tribunale, previo invito al curatore "a non procedere oltre nelle operazioni di vendita astenersi", ha disposto l'assegnazione del predetto bene per il prezzo di €.17.488,48 al creditore ipotecario, Comune di Parabita. In data 1.6.2022, preso atto dell'assunzione da parte dell'assegnatario di tutti gli oneri relativi al pagamento delle imposte e tasse dovute, e' stato emesso decreto di trasferimento in suo favore; ritenuto che debba procedersi alla chiusura della procedura per mancanza di attivo, considerato che, oltre alle ipotesi in cui vi e' l'accettazione dell'eredita' ai sensi dell'ad 532 cod. civ., lo stato di giacenza deve cessare quando non vi sia alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo in tal caso alcun interesse ad un procedimento che non ha piu' ragion d'essere; precisato, quanto al compenso del curatore, come non vi sia obbligo per il giudice di applicare alcuna tariffa professionale e possa essere presa in considerazione in via orientativa quella riguardante non tanto la professione esercitata dallo stesso, bensi' la natura tecnica prevalente delle attivita' richiestegli per l'espletamento dell'incarico (Cass. civile, sez. II, n. 7731/1991). Tenendo conto della durata dell'incarico, dell'entita' della procedura e dei risultati di gestione dell'incarico svolto si ritiene di poter liquidare in favore del curatore la somma di € 1500,00 per onorario, dando atto che le spese vive dallo stesso anticipate sono state in precedenza liquidate; quanto al soggetto a cui carico deve essere posto nel presente caso l'onorario, si deve rilevare che dall'esame degli atti, l'eredita' giacente risulta aperta d'ufficio, a seguito del deposito nella cancelleria della Sezione Distaccata di Gallipoli in data 14.4.2008 degli oggetti e documenti appartenenti al de cuius, indicati nel relativo verbale da parte dei chiamati rinuncianti Giuranno Maria Coltura e Giuranno Rocco; cio' esclude che l'onorario del curatore possa essere posto a carico di questi ultimi; invero, l'art. 148 comma 4 del Dpr n.115/002 in caso di eredita' incipiente, dispone che lo stesso gravi sul curatore. Tuttavia, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 148 comma 3 del DPR n.115/2202 (sentenza della Corte Costit. n 21 del 30.4.2021) "nella parte in cui non prevede tra le spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario, le spese per onorano, in caso di procedura aperta d'ufficio, che e' esattamente quello di specie dovrebbero essere poste a carico dell'erario: dall'esame degli atti e dalla lettura del decreto di trasferimento in favore del Comune di Parabita risulta che l'iscrizione d'ipoteca eseguita da quest'ultimo in data 6.2.2008, e' avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 2830 cod. civ. a tenore del quale, se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore". L'ipoteca risulta iscritta, invero, dopo la morte del debitore (1.11.2007) anche se prima del decreto di formale apertura dell'eredita' giacente (23.4.2008): ritenuto che detta iscrizione giudiziale ipoteca non possa considerarsi nulla, bensi' solo inopponibile ai creditori partecipanti al concorso sui beni dell'eredita' (cfr Cassaz., 2571/1970), si ritiene rispondente a giustizia porre l'onorario della presente procedura a carico del Comune di Parabita che, di fatto, e' il creditore che ha tratto vantaggio dalla presente procedura; dichiara cessata la curatela dell'eredita' giacente di Giuranno Quintino, nato a Tuglie il 3.4.1928 e deceduto a Parabita l'1.11.2007; P.Q.M. dichiara il curatore, dott. Salvatore Pepe, cessato dalle sue funzioni; approva il relativo operato: liquida in favore del predetto curatore, a titolo di onorario, la somma di €.1500,00 oltre IVA e CAP come per legge, oltre spese future di chiusura della presente procedura ponendole a carico del Comune di Parabita. Dispone lo svincolo di tutte le somme eventualmente residuate su libretti intestati al de cuius o alla procedura autorizzando il curatore al prelievo delle stesse imputandole, in caso positivo e fino a concorrenza, al suo onorario ed alle spese di chiusura; dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto di chiusura; dichiara l'efficacia immediata del presente decreto, manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Lecce 02.08.2023, depositato in cancelleria in data 09.8.2008. Il Giudice Piera Portaluri Segue annotazione: Il Sottoscritto Cancelliere Visto il provvedimento dell' 08/11/2023 del Presidente delegato dott. Mario Cigna, emesso nella procedura RG 40000123/2008 VG, annota in calce al provvedimento del 02/08/2023 a firma del Giudice dott.ssa Piera Portaluri che laddove si legge "dichiara il curatore dott. Salvatore Pepe, cessato dalle sue funzioni "debba invece leggersi "dichiara il curatore dott. Antonio Pepe, cessato dalle sue funzioni". Lecce, 08/11/2023. ll Funzionario UPP Dott. Marco Petrachi. Il curatore avv. Antonio Pepe TX24ABH307