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Errata corrige
Errata corrige
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione interlocutoria 11 giugno 1990, n. 593 ha disposto la notifica per pubblici proclami, in relazione al concorso della scuola materna statale indetto con decreto del Provveditore agli Studi di Caserta del 30 settembre 1982, n. 0/11325, nei confronti degli insegnanti controinteressati rispetto ai ricorrenti Pinto Immacolata, Cattaneo Ersilia e Bosco Maria Teresa, nei confronti dei quali venne effettuata la notifica del ricorso e cioe' dei vincitori ed ogni altro interessato fra cui e in particolare gli insegnanti collocati nella riserva ex legge n. 482 del 1968 appartenenti ai gruppi ai quali sono rivolti i primi tre motivi del ricorso di primo grado. Si premette che con ricorso in appello notificato il 10 aprile 1989 ai signori Pinto Immacolata, Cattaneo Ersilia e Bosco Maria Teresa, il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Caserta hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Campania, Sez. II, 15 marzo 1989 n. 89 non notificata. L'appellata sentenza ha accolto il ricorso dei signori Pinto Immacolata, Cattaneo Ersilia e Bosco Maria Teresa, in qualita' di appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 ed idonee al concorso di scuola materna bandito con decreto del Provveditore agli Studi di Caserta 30 settembre 1982, n. 0/11325, volto a far annullare il decreto provveditoriale 8 agosto 1983, n. 0/11592 di determinazione dei posti da riservare ai sensi della legge n. 482 del 1968, il decreto provveditoriale 7 agosto 1983, n. 0/11596 R.p. I - Uff. 2 di approvazione dell'elenco dei vincitori, nonche' la graduatoria stessa ed ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresa, in particolare, la circolare ministeriale 21 luglio 1983, n. 1200 recante direttive in ordine all'applicazione di riserva nei concorsi di cui trattasi. Avverso tale sentenza si deducono i seguenti motivi di appello: 1) Errata applicazione dell'art. 12 legge 2 aprile 1968, n. 482. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 12, legge n. 482 del 1968 prevede che gli appartenenti alle categorie protette che abbiano conseguito l'idoneita', siano inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori 'fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento di posti in organico'. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 la P.A. e' tenuta ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette per una percentuale complessiva predeterminata rapportata ai posti di organico. Il fine perseguito dalla legge e' quello di superare l'ostacolo: a) dell'idoneita' fisica per alcune categorie di collocandi imponendo alla P.A. una particolare deroga ai normali requisiti fisici previsti per i pubblici dipendenti; b) del previo concorso per alcune categorie le cui condizioni familiari e personali lascino presumere una situazione di difficolta' nell'affrontare le prove di esame. Tale deroga non e' illimitata ma opera nell'ambito di una percentuale rapportata all'intero organico ed in favore di categorie individuate o individuabili ex lege. Il significato del limite percentuale e' duplice: a) imposizione alla P.A. di una organizzazione del lavoro tale da fare spazio alla utilizzazione, in compiti confacenti, di personale che difficilmente potrebbe trovare ingresso nel pubblico impiego; b) contenimento, per la quota delle categorie protette in una percentuale predeterminata il cui sfondamento turberebbe l'efficienza della P.A. e quindi la regolarita' del servizio. La P.A. deve tener conto dell'intero organico. In tal senso si orienta la circolare ministeriale n. 1200 del 21 luglio 1983. Ne consegue che per i concorsi di accesso al ruolo di insegnante di scuola materna, nel determinare la percentuale riservata, deve tenersi conto dell'organico della relativa carriera. Da cio' la piena legittimita' delle disposizioni ministeriali impartite con la C.M. n. 1200 del 21 luglio 1983 e conseguentemente dell'operato del Provveditore agli Studi di Caserta. Infine si e' osservato che lo stato di disoccupazione e' richiesto solo al momento della nomina, e non al momento della presentazione della domanda; 2) Scorrimento. Il criterio interpretativo espresso dal Giudice Amministrativo di appello (C. St. VI, 16 giugno 1981, n. 300) e' stato fatto proprio dall'Amministrazione resistente; nel caso di specie l'aliquota spettante agli orfani per servizio e di guerra e' ipersatura. La situazione di saturazione dell'aliquota rende tra l'altro il ricorso inammissibile in quanto nessun vantaggio deriverebbe alla parte ricorrente da un eventuale accoglimento. L'appello conclude con la domanda di riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado. Sono stati richiesti e sono pervenuti i fascicoli di 1 grado. Gli appellati vincitori si sono costituiti. L'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, disposto come sopra, viene effettuato dall'amministrazione appellante mediante la presente iscrizione nel Foglio Annunci Legali della provincia di Caserta nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' i vincitori del concorso ed ogni altro interessato ne abbiano notificazione. Avvocato dello Stato: Francesco Lettera. C-24780 (A pagamento).