(GU Parte Seconda n.221 del 21-9-1990)

      Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione interlocutoria 11
 giugno 1990, n. 593 ha disposto la notifica per pubblici proclami, in
 relazione al concorso della scuola materna statale indetto con
 decreto del Provveditore agli Studi di Caserta del 30 settembre 1982,
 n. 0/11325, nei confronti degli insegnanti controinteressati rispetto
 ai ricorrenti Pinto Immacolata, Cattaneo Ersilia e Bosco Maria
 Teresa, nei confronti dei quali venne effettuata la notifica del
 ricorso e cioe' dei vincitori ed ogni altro interessato fra cui e in
 particolare gli insegnanti collocati nella riserva ex legge n. 482
 del 1968 appartenenti ai gruppi ai quali sono rivolti i primi tre
 motivi del ricorso di primo grado.
      Si premette che con ricorso in appello notificato il 10 aprile
 1989 ai signori Pinto Immacolata, Cattaneo Ersilia e Bosco Maria
 Teresa, il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato
 agli Studi di Caserta hanno impugnato la sentenza del T.A.R.
 Campania, Sez. II, 15 marzo 1989 n. 89 non notificata.
      L'appellata sentenza ha accolto il ricorso dei signori Pinto
 Immacolata, Cattaneo Ersilia e Bosco Maria Teresa, in qualita' di
 appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482 del
 1968 ed idonee al concorso di scuola materna bandito con decreto del
 Provveditore agli Studi di Caserta 30 settembre 1982, n. 0/11325,
 volto a far annullare il decreto provveditoriale 8 agosto 1983, n.
 0/11592 di determinazione dei posti da riservare ai sensi della legge
 n. 482 del 1968, il decreto provveditoriale 7 agosto 1983, n. 0/11596
 R.p. I - Uff. 2 di approvazione dell'elenco dei vincitori, nonche' la
 graduatoria stessa ed ogni altro atto presupposto, collegato,
 connesso e conseguente ivi compresa, in particolare, la circolare
 ministeriale 21 luglio 1983, n. 1200 recante direttive in ordine
 all'applicazione di riserva nei concorsi di cui trattasi.
    Avverso tale sentenza si deducono i seguenti motivi di appello:
    1)  Errata applicazione dell'art. 12 legge 2 aprile 1968, n. 482.
      La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 12, legge n.
 482 del 1968 prevede che gli appartenenti alle categorie protette che
 abbiano conseguito l'idoneita', siano inclusi nell'ordine di
 graduatoria tra i vincitori 'fino a che non sia stata raggiunta la
 percentuale del 15 per cento di posti in organico'.
      Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 la P.A. e' tenuta ad assumere
 lavoratori appartenenti alle categorie protette per una percentuale
 complessiva predeterminata rapportata ai posti di organico.
    Il fine perseguito dalla legge  e' quello di superare l'ostacolo:
      a) dell'idoneita' fisica per alcune categorie di collocandi
 imponendo alla P.A. una particolare deroga ai normali requisiti
 fisici previsti per i pubblici dipendenti;
      b) del previo concorso per alcune categorie le cui condizioni
 familiari e personali lascino presumere una situazione di difficolta'
 nell'affrontare le prove di esame.
      Tale deroga non e' illimitata ma opera nell'ambito di una
 percentuale rapportata all'intero organico ed in favore di categorie
 individuate o individuabili ex lege.
    Il significato del limite percentuale e' duplice:
      a) imposizione alla P.A. di una organizzazione del lavoro tale
 da fare spazio alla utilizzazione, in compiti confacenti, di
 personale che difficilmente potrebbe trovare ingresso nel pubblico
 impiego;
      b) contenimento, per la quota delle categorie protette in una
 percentuale predeterminata il cui sfondamento turberebbe l'efficienza
 della P.A. e quindi la regolarita' del servizio.
    La P.A. deve tener conto dell'intero organico.
    In tal senso si orienta la circolare ministeriale n. 1200 del 21
    luglio 1983.
      Ne consegue che per i concorsi di accesso al ruolo di insegnante
 di scuola materna, nel determinare la percentuale riservata, deve
 tenersi conto dell'organico della relativa carriera.
      Da cio' la piena legittimita' delle disposizioni ministeriali
 impartite con la C.M. n. 1200 del 21 luglio 1983 e conseguentemente
 dell'operato del Provveditore agli Studi di Caserta.
      Infine si e' osservato che lo stato di disoccupazione e'
 richiesto solo al momento della nomina, e non al momento della
 presentazione della domanda;
      2) Scorrimento. Il criterio interpretativo espresso dal Giudice
 Amministrativo di appello (C. St. VI, 16 giugno 1981, n. 300) e'
 stato fatto proprio dall'Amministrazione resistente; nel caso di
 specie l'aliquota spettante agli orfani per servizio e di guerra e'
 ipersatura.
      La situazione di saturazione dell'aliquota rende tra l'altro il
 ricorso inammissibile in quanto nessun vantaggio deriverebbe alla
 parte ricorrente da un eventuale accoglimento.
      L'appello conclude con la domanda di riforma della sentenza e
 rigetto del ricorso di primo grado.
    Sono stati richiesti e sono pervenuti i fascicoli di 1  grado.
    Gli appellati vincitori si sono costituiti.
      L'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami,
 disposto come sopra, viene effettuato dall'amministrazione appellante
 mediante la presente iscrizione nel Foglio Annunci Legali della
 provincia di Caserta nonche' nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana affinche' i vincitori del concorso ed ogni altro
 interessato ne abbiano notificazione.
    Avvocato dello Stato: Francesco Lettera.
C-24780 (A pagamento).
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