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IL MINISTRO (Omissis). Decreta: La societa' Les Laboratoires Servier - Gidy - (Francia), rappresentata in Italia dalla societa' Servier Italia - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 13, Codice fiscale n. 00701480584, ed e' autorizzata a porre in vendita la specialita' medicinale denominata 'Artex' (tertatololo), compresse da 5 mg., nella confezione sottospecificata, da prodursi, nell'officina farmaceutica della societa' estera succitata, e da importare in Italia gia' pronta e confezionata per la vendita. Alla confezione della specialita' medicinale predetta e' attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in commercio: Codice espresso con sistema Confezione Codice di numerazione in base 32 - - - 30 compresse da 5 mg. 026684011 0TGBMC La confezione succitata e' collocata nella classe a) di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 a decorrere dal 15 marzo 1991. Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40%. Il prezzo di vendita al pubblico e' stabilito come da Provvedimento CIP n. 4/90 del 16 gennaio 1990, in L. 19.475 per la citata confezione codice 026684011. L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e' subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984. La societa' titolare della registrazione (o, per conto di questa la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare immediatamente al Ministero della Sanita' - Direzione Generale del Servizio Farmaceutico: 1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al commercio del prodotto nel Paese di produzione; 2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere la produzione e il commercio del prodotto nello stesso Paese. Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla data del presente decreto la societa' titolare della registrazione dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita' medicinale di cui trattasi. (Omissis). Roma, 9 marzo 1991 Il Ministro: De Lorenzo. C-29223 (A pagamento).