MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.242 del 15-10-1991)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La societa' Les Laboratoires Servier - Gidy - (Francia),
 rappresentata in Italia dalla societa' Servier Italia - S.p.a., con
 sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi n.
 13, Codice fiscale n. 00701480584, ed e' autorizzata a porre in
 vendita la specialita' medicinale denominata 'Artex' (tertatololo),
 compresse da 5 mg., nella confezione sottospecificata, da prodursi,
 nell'officina farmaceutica della societa' estera succitata, e da
 importare in Italia gia' pronta e confezionata per la vendita.
      Alla confezione della specialita' medicinale predetta e'
 attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a tutti gli
 effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in
 commercio:
    Codice espresso con sistema
    Confezione
    Codice
    di numerazione in base 32
    -
    -
    -
    30 compresse da 5 mg.
    026684011
    0TGBMC
      La confezione succitata e' collocata nella classe a) di cui al
 comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 a decorrere dal
 15 marzo 1991.
      Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e
 la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
 misura del 40%.
      Il prezzo di vendita al pubblico e' stabilito come da
 Provvedimento CIP n. 4/90 del 16 gennaio 1990, in L. 19.475 per la
 citata confezione codice 026684011.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli
 articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con
 decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984.
      La societa' titolare della registrazione (o, per conto di questa
 la societa' che la rappresenta in Italia) dovra' comunicare
 immediatamente al Ministero della Sanita' - Direzione Generale del
 Servizio Farmaceutico:
      1) ogni eventuale variazione concernente l'autorizzazione al
 commercio del prodotto nel Paese di produzione;
      2) l'eventuale spontanea decisione di sospendere la produzione e
 il commercio del prodotto nello stesso Paese.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
 data del presente decreto la societa' titolare della registrazione
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio della specialita'
 medicinale di cui trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 9 marzo 1991
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-29223 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.