MINISTERO DELLA SANITA`

(GU Parte Seconda n.242 del 15-10-1991)

    IL MINISTRO
    (Omissis).
    Decreta:
      La ditta Phideapharma - S.r.l., con sede legale e domicilio
 fiscale in Milano, viale Renato Serra, 6, codice fiscale 09499650159,
 e' autorizzata a porre in vendita la specialita' medicinale
 denominata 'Miadenil' (salcatonina), nelle sottocitate preparazioni e
 confezioni, da prodursi nella officina farmaceutica consortile Chiesi
 Farmaceutici - S.p.a. - Master Pharma - S.r.l. - Phideapharma -
 S.r.l., sita in Parma, via Palermo, 26/A.
      A ciascuna confezione della specialita' medicinale di cui
 trattasi e' attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a
 tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione
 in commercio:
    Preparazioni
    e confezioni
    Codice
    in base 10
    Codice
    in base 32
    -
    -
    -
    flacone spray 2 ml 50 U.I.
    027812015
    0UJS5H
    flacone spray 1 ml 100 U.I.
    027812027
    0UJS5V
    5 fiale iniettabili da 1 ml 50 U.I.
    027812039
    0UJS67
    5 fiale iniettabili da 1 ml 100 U.I.
    027812041
    0UJS69
      Detta specialita' medicinale e' collocata nella classe a) di cui
 comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere
 dal 15 maggio 1991 e con applicazione dell'art. 6 del decreto
 ministeriale 7 marzo 1985, (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23
 marzo 1985).
      Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e
 la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella
 misura
    del 40%.
      I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da
 provvedimento CIP 25/90 del 3 agosto 1990, in L. 56.685 per la
 confezione codice 027812015, in L. 56.685 per la confezione codice
 027812027, in L. 16.970 per la confezione codice 027812039 e in
    L. 31.005 per la confezione codice 027812041.
      La preparazione spray da 50 U.I. nella confezione sopra
 specificata, costituisce prodotto base, mentre le restanti
 preparazioni costituiscono serie, categoria e serie di categoria, ai
 sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.
      L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e'
 subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli
 articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con
 decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984.
      Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla
 data del presente decreto la societa' titolare della registrazione
 dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni
 comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che
 giustificano l'autorizzazione al commercio delle preparazioni di cui
 trattasi.
    (Omissis).
    Roma, 22 febbraio 1991
    Il Ministro: De Lorenzo.
C-29229 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.