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IL MINISTRO (Omissis). Decreta: La ditta Phideapharma - S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Renato Serra, 6, codice fiscale 09499650159, e' autorizzata a porre in vendita la specialita' medicinale denominata 'Miadenil' (salcatonina), nelle sottocitate preparazioni e confezioni, da prodursi nella officina farmaceutica consortile Chiesi Farmaceutici - S.p.a. - Master Pharma - S.r.l. - Phideapharma - S.r.l., sita in Parma, via Palermo, 26/A. A ciascuna confezione della specialita' medicinale di cui trattasi e' attribuito il codice di seguito riportato, costituente, a tutti gli effetti di legge, numero di autorizzazione all'immissione in commercio: Preparazioni e confezioni Codice in base 10 Codice in base 32 - - - flacone spray 2 ml 50 U.I. 027812015 0UJS5H flacone spray 1 ml 100 U.I. 027812027 0UJS5V 5 fiale iniettabili da 1 ml 50 U.I. 027812039 0UJS67 5 fiale iniettabili da 1 ml 100 U.I. 027812041 0UJS69 Detta specialita' medicinale e' collocata nella classe a) di cui comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere dal 15 maggio 1991 e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985, (S.S. alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985). Si applicano la quota per ricetta prevista dalle norme vigenti e la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40%. I prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti, come da provvedimento CIP 25/90 del 3 agosto 1990, in L. 56.685 per la confezione codice 027812015, in L. 56.685 per la confezione codice 027812027, in L. 16.970 per la confezione codice 027812039 e in L. 31.005 per la confezione codice 027812041. La preparazione spray da 50 U.I. nella confezione sopra specificata, costituisce prodotto base, mentre le restanti preparazioni costituiscono serie, categoria e serie di categoria, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478. L'autorizzazione rilasciata con il presente decreto e' subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 25 marzo 1980, modificato con decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 23 agosto 1984. Tre mesi prima dello scadere del termine di cinque anni dalla data del presente decreto la societa' titolare della registrazione dovra' presentare a questo Ministero considerazioni e documentazioni comprovanti la permanenza dei presupposti tecnico-scientifici che giustificano l'autorizzazione al commercio delle preparazioni di cui trattasi. (Omissis). Roma, 22 febbraio 1991 Il Ministro: De Lorenzo. C-29229 (A pagamento).