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Milano, Galleria De Cristoforis n. 3 Capitale sociale L. 20.000.000 Tribunale di Milano n. 230904/6220/4 Estratto della delibera di fusione per incorporazione nella Immobiliare Polesine S.r.l. della Immobiliare Oglio S.r.l. In ottemperanza al disposto dell'art. 2502/bis, primo comma del Codice civile, in previsione della fusione per incorporazione della Immobiliare Oglio S.r.l., con sede in Milano, nella Immobiliare Polesine S.r.l., con sede in Milano, si riporta l'estratto della delibera assembleare in data 18 luglio 1991, n. di rep. 111609/7671, notaio Cavallone di Milano, depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese del Tribunale di Milano in data 26 settembre 1991 al n. 89060 reg. d'ordine. In proposito si precisa: 1. Che le societa' partecipanti alla fusione sono: societa' incorporante: la Immobiliare Polesine S.r.l., con sede in Milano, galleria De Cristoforis n. 3, capitale sociale L. 20.000.000, Tribunale di Milano n. 230908/6220/8, CCIAA di Milano n. 1151365, codice fiscale e partita IVA n. 07310410159; societa' incorporata: la Immobiliare Oglio S.r.l., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 3, capitale sociale L. 20.000.000, Tribunale di Milano n. 230904/6220/4, CCIAA di Milano n. 1151366, codice fiscale e partita IVA n. 07310510156. 2. L'operazione di fusione cosi' come approvata non comportera' variazioni del capitale sociale dell'incorporante Immobiliare Polesine S.r.l., ne' modifiche statutarie, dato che il capitale sociale della incorporanda Immobiliare Oglio S.r.l., e' interamente posseduto dalla Immobiliare Polesine S.r.l. 3. Essendo stato ottenuto il preventivo consenso di tutti i rispettivi creditori delle due societa' anteriormente agli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 2501/bis Codice civile, la fusione sara' attuata appena eseguite le formalita' di legge richieste (art. 2502-bis Codice civile). 4. La data a decorrere dalla quale le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate alla societa' incorporante, coincidera' con l'atto di fusione. Ai fini puramente fiscali la decorrenza sara' anticipata al 1 gennaio 1991. 5. Nessun trattamento particolare e nessun vantaggio particolare e' previsto a favore di soci o di amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Milano, 8 ottobre 1991 L'amministratore unico: dott. Giancarlo Mantovani. M-9030 (A pagamento).