CONSORZIO DEI PARTECIPANTI
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
LXVIII Divisione novennale dei beni - Anno 1995

(GU Parte Seconda n.246 del 20-10-1995)

      Alle ore 7 antimeridiane di sabato 28 ottobre avra' luogo, con
 l'intervento del presidente assistito dalla commissione
 amministrativa, sotto il portico del Palazzo comunale in piazza del
 Popolo di questa citta', la pubblica estrazione a sorte delle quote o
 parti dei beni consorziali, da assegnarsi a quei soli partecipanti
 che dalla commissione o dal Consiglio amministrativo sono ammessi a
 partecipare.
      L'estrazione avverra' in conformita' dell'art. 51 dello statuto
 leggendosi i nomi degli estratti e comunicandosi i numeri e gli
 appezzamenti delle quote a ciascuno toccate e dell'estrazione se ne
 fara' constare mediante stipulazione di pubblico atto.
      Allo scopo pertanto che i singoli assegnatari delle quote da
 estrarsi, nonche' dei terzi interessati, abbiano piena cognizione
 delle principali norme, prescrizioni e discipline che regolano il
 diritto al possesso e al godimento dei beni che verranno ripartiti,
 si rendono note le seguenti disposizioni:
      1) tutti gli effetti legali dell'estrazione, per cio' che
 riguarda il diritto di partecipazione, si retrotraggono dalla
 mezzanotte del 29 al 30 del trascorso mese di settembre corrente anno
 e per cio' che riguarda il possesso e il godimento dei beni, si
 protraggono alla mezzanotte del 29 al 30 settembre del venturo anno
 1996 al quale giorno soltanto i singoli assegnatari delle quote o
 loro cessionari ed aventi causa, salvo quanto appresso, potranno
 averne l'uso e godimento sino al 29 settembre 2005, appartenendo la
 nuda proprieta' dei beni esclusivamente al Consorzio;
      2) l'assegnazione delle quote o parti ai partecipanti debitori
 del Consorzio resta sospesa finche' essi non abbiano saldato ogni
 loro debito verso il Consorzio e di conseguenza saranno nulle e di
 nessun effetto le vendite, cessioni, locazioni, permute, iscrizioni e
 trascrizioni ipotecarie e qualsiasi altro atto di disposizione delle
 quote, delle quali sia rimasta sospesa l'assegnazione;
      3) l'assegnazione delle quote diverra' definitiva soltanto al
 momento in cui il Consorzio rilascera' ai singoli assegnatari le
 cedole di possesso dette 'piante' con le quali essi potranno entrare
 col giorno 30 settembre 1996 nel possesso e godimento delle quote
 assegnate;
      4) i singoli assegnatari delle quote dovranno ritirare dalla
 Segreteria consorziale, nei giorni, nelle ore e con le norme e
 condizioni, che verranno indicate con altro speciale avviso, le
 sopraindicate cedole di possesso, le quali, oltre al cognome, nome,
 paternita' ed altre necessarie indicazioni degli assegnatari,
 conterranno la descrizione, il numero di mappa, la planimetria e le
 misure delle quote assegnate ed ogni altra opportuna avvertenza ed
 eventuali norme particolari;
      5) qualsiasi contrattazione o disposizione delle quote prima
 della consegna delle cedole di possesso, dara' luogo alle penalita'
 comminate dall'art. 97 del vigente statuto consorziale;
      6) il possesso, l'uso ed il godimento delle quote dei beni
 assegnate saranno regolati dalle disposizioni di cui al cap. II, III,
 IV e V del titolo III del detto statuto consorziale nonche' da quelle
 ulteriori disposizioni regolamentari che, per l'interesse generale
 del Consorzio, il Consiglio amministrativo dovesse stabilire, alle
 quali disposizioni tutte, cosi' i partecipanti assegnatari come i
 loro cessionari, conduttori od aventi causa, nonche' i proprietari ed
 usuari dei fabbricati costruiti sui terreni consorziali, dovranno
 ottemperare;
      7) gli assegnatari delle parti o loro cessionari avranno
 l'obbligo di pagare un contributo sociale annuo a norma e con le
 modalita' stabilite dall'art. 89 dello statuto. In caso di ritardo i
 morosi incorreranno in penalita' di mora ai sensi dell'art. 90 e
 seguenti dello Statuto;
      8) la Commissione amministrativa si riserva la facolta' di
 procedere in qualsiasi momento all'abbattimento delle piantagioni
 vecchie ed improduttive;
      9) non si eseguiranno volture nei registri consorziali in capo
 agli acquirenti o conduttori delle parti, all'effetto dei pagamenti
 dei contributi sociali se non in base a scritture in regola con le
 leggi di bollo e di registro;
      10) qualsiasi vertenza in ordine alla misura od ai confini delle
 singole quote o parti assegnate od a quant'altro si riferisca al loro
 uso, godimento e possesso, dovra' essere deferita alla Commissione
 amministrativa la quale con la scorta delle mappe di riparto
 delineate dai tecnici incaricati dell'Ente in conformita' alle
 disposizioni statutarie, decidera' in via amministrativa ed
 inappellabilmente;
      11) le presenti disposizioni, che si pubblicano per affissione
 in questa citta', nelle parrocchie del territorio comunale e nei
 comuni vicini e che saranno allegate all'atto di estrazione, si hanno
 come personalmente notificate a tutti coloro che abbiano interesse.
    Dalla residenza consorziale, 9 ottobre 1995
    p. La Commissione amministrativa
    Il presidente: dott. Vittorio Cocchi
C-24625 (A pagamento).
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