MAESTRALE SRL

(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2009)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
("Legge sulla Cartolarizzazione") nonche' informativa ai sensi degli
articoli 13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 ("Codice di protezione dei dati personali")
 
   Maestrale  S.r.l.,  societa'  costituita ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione,  con  sede  legale  in Via S. Prospero n. 4, Milano
(Italia),  partita  IVA  03395220969 e n. 03395220969 di iscrizione al
Registro  delle  Imprese  di  Milano, iscritta al n. 33809 dell'elenco
generale tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'articolo
106  del  Testo  Unico Bancario ed all'elenco speciale presso la Banca
d'Italia   ai   sensi  dell'articolo  107  del  Testo  Unico  Bancario
(Maestrale)
                               COMUNICA
   che  la stessa Maestrale, in forza di (i) un accordo quadro e di un
contratto di cessione e (ii) determinate scritture private di cessione
autenticate  da  notaio  ai  sensi  del  Regio  Decreto n. 2440 del 18
novembre  1923,  aventi ad oggetto crediti pecuniari individuabili "in
blocco"  ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli  1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58
del   decreto  legislativo  1  settembre  1993  n.  385  (Testo  Unico
Bancario),  stipulati  in  data 15 aprile 2005 con Commercio e Finanza
S.p.A.  Leasing  e  Factoring, con sede in Napoli, in Via F. Crispi 4,
c.a.p.  80121, (Commercio e Finanza o l'Originator), ha acquistato pro
soluto   da  Commercio  e  Finanza  tutti  i  crediti  (per  capitale,
interessi,   anche  di  mora,  accessori,  spese,  ulteriori  danni  e
quant'altro)  derivanti  da  contratti di leasing e i crediti ASL (per
capitale,  interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni
e quant'altro) derivanti da contratti di factoring, che alle ore 24.00
del 15 Marzo 2009 presentavano le seguenti caratteristiche:
                           Crediti Leasing
   I Crediti che:
      (i) sono denominati in euro;
      (ii)  sono  nati  in  forza  di  contratti  di leasing validi ed
efficaci (il relativo contratto, il "Contratto di Leasing");
      (iii)  derivano  da contratti di leasing mobiliare, strumentale,
di  targato  pesante  e leasing immobiliare con esclusione di quelli i
cui Beni Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono
immobili in costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili;
      (iv)  derivano  da  Contratti di Leasing stipulati a partire dal
giorno  1  gennaio 1999 e relativamente a beni ubicati o immatricolati
in Italia;
      (v)  derivano da Contratti di Leasing stipulati con utilizzatori
residenti  o  aventi  sede  legale in Italia alla stipula del relativo
contratto (gli "Utilizzatori");
      (vi) derivano da Contratti di Leasing che prevedono l'obbligo in
capo  al  relativo Utilizzatore di effettuare in ogni caso i pagamenti
previsti nella misura e alle scadenze stabilite, anche qualora il bene
oggetto  del  contratto  non  funzioni,  sia  inutilizzabile  per vizi
palesi  o  occulti,  o  non  sia  a disposizione dell'Utilizzatore per
motivi non imputabili all'Originator (c.d. "net lease");
      (vii) i relativi contratti di leasing mobiliare prevedono che le
somme  dovute  a  titolo  di  prezzo  per  l'esercizio dell'opzione di
acquisto  del  bene finanziato al termine del Contratto di Leasing (il
"Valore  Residuo")  non eccedano, per i beni finanziati con leasing di
durata  iniziale  da  24  a 36 mesi, il 15% del prezzo di acquisto del
bene  finanziato  attraverso  tale  contratto  di  leasing, per i beni
finanziati  dati in leasing per un periodo superiore a 36 mesi, il 10%
del  prezzo  di acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto
di leasing;
      (viii) i relativi contratti di leasing strumentale prevedono che
il  Valore  Residuo  non  ecceda il 5% del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale contratto di leasing;
      (ix)   i  relativi  contratti  di  leasing  di  targato  pesante
prevedono  che  il  Valore  Residuo  non  ecceda il 10 % del prezzo di
acquisto del bene finanziato attraverso tale contratto di leasing;
      (x) i relativi contratti di leasing immobiliare prevedono che il
Valore  Residuo  non  ecceda  il  30%  del prezzo di acquisto del bene
finanziato attraverso tale contratto di leasing;
      (xi)  sono classificati in bonis, non presentano canoni insoluti
(vale  a  dire  canoni  che  non  siano stati integralmente pagati dal
relativo   Utilizzatore   decorsi  almeno  30  (trenta)  giorni  dalla
corrispondente scadenza prevista per il pagamento, fatta eccezione per
i  canoni  che siano gia' stati qualificati come canoni inadempiuti) -
salvo  caso fortuito prontamente sanato - ne' canoni inadempiuti (vale
a  dire  canoni  che non siano stati integralmente pagati dal relativo
Utilizzatore   decorsi   almeno   180  (cento  ottanta)  giorni  dalla
corrispondente   scadenza   prevista   per  il  pagamento),  risultano
puntualmente   eseguiti  dai  rispettivi  Utilizzatori  alla  data  di
cessione iniziale ed il relativo Utilizzatore non ha violato i termini
e le condizioni del contratto;
      (xii)  derivano  da  Contratti  di Leasing a tasso fisso su base
annua  superiore  al  4%  o  a  tasso  variabile  su  base  annua pari
all'EURIBOR  a  tre  mesi con uno spread dell'1% annuo e tali comunque
che la media ponderata dello spread sia superiore al 2%; in entrambi i
casi comunque dovranno risultare al di sotto la soglia di usura;
      (xiii)  a  fronte  dei  quali  non  esistono  liti, procedimenti
giurisdizionali  civili o amministrativi, procedure arbitrali o azioni
legali  in  atto,  pendenti  o che sono altrimenti in contenzioso o in
fase di sospensione dei pagamenti da parte del debitore;
      (xiv)   la   cui   cessione   non   estingue   le   obbligazioni
dell'Utilizzatore al pagamento dei medesimi;
      (xv)  nei  quali  prima  della  cessione l'Originator e' l'unico
titolare dei diritti e di ogni garanzia e in relazione ai quali nessun
gravame  e'  stato costituito rispetto a tali Contratti di Leasing e i
Crediti sono liberamente trasferibili;
      (xvi)  il  relativo  Utilizzatore non e' insolvente ai sensi del
r.d.  16  Marzo  1942  N 267. Ciascun Utilizzatore risulta in vita, se
persona  fisica ovvero esistente, validamente incorporata o costituita
se persona giuridica;
      (xvii)  in  relazione ai quali l'Utilizzatore (o garante) non ha
diritto  di  rescissione,  risoluzione,  richiesta  di  compensazione,
richiesta  danni  contro  l'Originator,  o  diritto  di  estinguere la
propria  obbligazione  in  modo  diverso  dall'adempimento  e  non  ha
richiesto  all'Originator  di  liberarlo  dal pagamento delle relative
obbligazioni;
      (xviii) derivano da contratti di leasing mobiliare, strumentale,
di  targato  pesante  e leasing immobiliare con esclusione di quelli i
cui Beni Finanziati, attraverso il relativo Contratto di Leasing, sono
immobili in costruzione, macchine operatrici, navi o aeromobili;
      (xix)  (a)  la  cui  data  di  pagamento del primo canone non e'
successiva  al 15 marzo 2009, (b) la cui data di pagamento dell'ultimo
canone  non  e'  successiva  al 15 febbraio 2029 (c) e nessuna data di
pagamento del Valore Residuo e' successiva al 19 marzo 2029;
      (xx)  in  relazione  ai  quali  l'esposizione  di  uno specifico
Utilizzatore  non  e'  superiore  al  2% del portafoglio di crediti in
essere derivanti da contratti di leasing;
      (xxi)  in relazione ai quali l'importo capitale dovuto alla data
di  cessione  e'  non inferiore a Euro 8.456,42 e non superiore a Euro
1.084.298,56;
      (xxii)  in  relazione  ai quali l'esposizione dei dieci maggiori
Utilizzatori  non  e'  superiore  al 10% del portafoglio di crediti in
essere derivanti da contratti di leasing;
      (xxiii)  derivano da Contratti di Leasing in cui il rapporto tra
il  capitale  residuo  e  il valore di mercato del bene e' inferiore o
uguale a 99,76;
      (xxiv)  sono  stati  originati dall'Originator in conformita' ai
propri modelli di contratti di leasing;
      (xxv)  in  relazione  ai  quali,  la  scadenza  del canone ed il
rimborso  sono  previsti  su  base  mensile il primo o il quindicesimo
giorno del mese o il giorno lavorativo immediatamente successivo;
      (xxvi)  i  Contratti  di  Leasing  da  cui  sono  originati  non
beneficiano  di  contributi  o  sussidi  ai  sensi  di qualsiasi norma
agevolativa,   con   eccezione   di   leasing   agevolato   attraverso
l'Artigiancassa;
      (xxvii) per cui l'Originator ha ottenuto tutte le autorizzazioni
e   licenze   dalle   autorita'   governative  in  base  alle  vigenti
disposizioni di legge;
      (xxviii)  in relazione ai quali il contraente del corrispondente
Contratto  di  Leasing  ricevera'  entro la data del 30 aprile 2009, a
mezzo   servizio   postale,  comunicazione  dell'avvenuta  cessione  a
Maestrale  del  Credito  vantato nei confronti dello stesso contraente
dall'Originator;
      (xxix) i relativi Contratti di Leasing da cui sono generati sono
stati  stipulati con gli Utilizzatori in conformita' alle procedure di
erogazione  dell'Originator ed hanno ad oggetto beni assicurati presso
una  primaria  compagnia  di  assicurazione che riconosca l'Originator
quale societa' beneficiaria dei corrispondenti indennizzi;
      (xxx)  sono  relativi  a  Contratti  di  Leasing per i quali gli
Utilizzatori  hanno pagato almeno un Canone e non possono sospendere o
ritardare,  nemmeno  in  presenza  di  vizi  del  bene  finanziato, il
pagamento   del   Canone   o  di  ogni  altra  somma  da  essi  dovuta
all'Originator.
   Unitamente  ai  crediti  oggetto della cessione sono stati altresi'
trasferiti   a   Maestrale,  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'  e
annotazione,  come  previsto  dal  comma  3 dell'articolo 58 del Testo
Unico  Bancario,  tutti  gli  altri  diritti  derivanti  a Commercio e
Finanza  dai  crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di
cessione,  ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, piu'
in  generale,  ogni  diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente a suddetti crediti.
   Maestrale  ha  inoltre  conferito  incarico  a  Commercio e Finanza
affinche'  proceda  all'incasso  ed  al recupero delle somme dovute in
relazione  ai  crediti  ceduti.  In forza di tale incarico, i debitori
ceduti  e  gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati  a  pagare  a  Commercio  e  Finanza  ogni somma dovuta in
relazione   ai  crediti  ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale
incarico verra' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione presso
Commercio  e  Finanza,  nonche'  presso la sede di Maestrale dalle ore
9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo bancario.
   Maestrale  informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti che
i  loro  dati  personali (di seguito i "Dati") contenuti nei documenti
relativi ai crediti ceduti sono stati comunicati a, e saranno trattati
anche  da  Maestrale  e  dal soggetto incaricato della riscossione dei
crediti.
   I  Dati  continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e
per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in
sede  di  instaurazione  dei  rapporti.  In  particolare,  Commercio e
Finanza,  in  qualita'  di  "servicer"  dell'operazione, continuera' a
gestire i rapporti, i relativi crediti ed l'incasso dei medesimi.
   I  Dati  saranno  comunicati,  oltre  che  a  Maestrale, anche alle
seguenti  categorie  di  soggetti,  per  trattamenti che soddisfano le
finalita' specificate:
      (a) a Commercio e Finanza e agli altri soggetti incaricati della
riscossione  dei  crediti  ceduti,  inclusi  i  legali  incaricati  di
seguire   le   procedure   giudiziali  che  si  rendano  eventualmente
necessarie nell'ambito della riscossione suddetta;
      (b)  ai  revisori  contabili  e  agli  altri  consulenti legali,
fiscali  e  amministrativi  di  Maestrale  per  la  consulenza da essi
prestata;
      (c)  alle  autorita' di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di
legge;
      (d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto  e/o  di  attribuire  merito  di credito ai titoli che verranno
emessi da Maestrale;
      (e)  ai  soggetti  incaricati  di  tutelare  gli  interessi  dei
detentori dei titoli.
   L'elenco  completo  di  tali  soggetti  sara' a disposizione presso
Commercio e Finanza all'indirizzo sotto indicato.
   Titolare  autonomo  del trattamento dei Dati e' Maestrale, con sede
legale  a  Milano, Via San Prospero 4, oltre che gli altri soggetti ai
quali i Dati saranno comunicati. Responsabile del trattamento dei Dati
e'  per  conto  di Maestrale, Commercio e Finanza, con sede in Napoli,
Via  F.  Crispi  4,  quale  soggetto  incaricato della riscossione dei
crediti.  I  debitori  ceduti  e  gli  eventuali loro garanti potranno
rivolgersi   al  titolare  ed  al  responsabile  del  trattamento  per
esercitare  i  diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice di
protezione dei dati personali.
      Milano, 16 Marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                      (F.To Fabrizio Angelelli)
 
T-09AAB1021 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.