TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO

(GU Parte Seconda n.52 del 7-5-2009)

           ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA
 
   Il  Presidente  del  Tribunale  di  Montepulciano,  con decreto del
10.03.2009,  ha  autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art.
150  c.p.c.  dell'atto  di  citazione  per  chiamata di terzo in causa
appresso  riportato per estratto: "PINZI Pasquino e NUTARELLI Giselda,
rappresentati  e  difesi  dagli Avv.ti Massimiliano Barbanera e Pietro
Laviano,  con  domicilio eletto in Montepulciano (SI), via E. Bernabei
n.  17,  presso e nello studio degli stessi, con atto di citazione del
25/03/2008  venivano  convenuti  innanzi al Tribunale di Montepulciano
dal  Sig.  Meloni  Renato e altri (+ 17) affinche' fosse accertato che
gli   attori,   quali   eredi   legittimi   di  Meloni  Giulio,  erano
comproprietari  dell'immobile  sito  in  San  Casciano dei Bagni (SI),
Fraz.  Celle  Sul  Rigo,  meglio  distinto al catasto terreni di detto
Comune  al  Foglio  64,  particella 30, Foglio 65, particelle 75 e 76,
Foglio  74, particelle 1, 2 e 3, Foglio 52, particelle 18, 33, 35 e 36
ed  al Foglio 75, particelle 2, 3, 8 e 9, e che nessuna usucapione era
maturata   in   favore  dei  convenuti.  Di  conseguenza,  gli  attori
chiedevano  che  fossero  dichiarati nulli e privi di efficacia sia il
contratto di compravendita con il quale i convenuti avevano trasferito
al  figlio Pinzi Ottavio la proprieta' del suddetto bene immobile, sia
il  contratto  di  locazione precedentemente stipulato tra le medesime
parti e che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni
asseritamente  cagionati.  Con  comparsa  di costituzione e risposta i
convenuti   contestavano   integralmente  il  contenuto  dell'atto  di
citazione    avversario    e   formulavano   domanda   riconvenzionale
d'intervenuta usucapione chiedendo di essere autorizzati a chiamare in
causa   tutti   i   comproprietari  del  compendio  immobiliare  sopra
indicato.   Il   G.I.,  con  provvedimento  del  2/02/2009,  disponeva
l'integrazione   del   contraddittorio   nei   confronti  di  tutti  i
comproprietari  dell'immobile,  concedendo  termini  di  legge  per la
notifica.  Tanto  premesso,  Pinzi Pasquino e Nutarelli Giselda citano
tutti  coloro  che sono comproprietari del compendio immobiliare sopra
specificato  ed  eventuali  loro  eredi  e/o aventi causa, a comparire
innanzi   al  Tribunale  di  Montepulciano,  G.I.  Dott.  Sirgiovanni,
all'udienza  che  ivi  sara' tenuta il giorno 10/11/2009, ore di rito,
invitandoli  a  costituirsi  nelle forme e nei termini di cui all'art.
166  c.p.c.,  pena  le  decadenze  di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi
sentire   accogliere  le  seguenti  conclusioni:  "Piaccia  all'Ill.mo
Giudice  Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette:
1)   in  via  principale,  accertare  e  dichiarare  l'acquisto  della
proprieta'  per  intervenuta  usucapione  in  favore  del  Sig.  Pinzi
Pasquino,  in  regime  di  comunione  legale  dei  beni  con la Sig.ra
Nutarelli  Giselda,  del  compendio  immobiliare  sopra descritto. Per
l'effetto,  dichiarare  valido  ed  efficace il contratto di locazione
sottoscritto  tra  il Sig. Pinzi Pasquino, la Sig.ra Nutarelli Giselda
ed   il   Sig.   Pinzi  Ottavio  il  30/01/2004  ed  il  contratto  di
compravendita  sottoscritto tra le medesime parti il 23/03/2006; 2) in
via  subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea,  condannare  tutti  i  comproprietari  del suddetto compendio
immobiliare  al  risarcimento  delle  spese  sostenute  dal Sig. Pinzi
Pasquino  per  il  mantenimento  della  cosa  comune, nella misura che
verra'  determinata in corso di causa o, comunque, secondo equita'. In
ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di Giudizio".
      Montepulciano, 4 marzo 2009

                     Avv. Massimiliano Barbanera
                         Avv. Pietro Laviano
 
T-09ABA2144 (A pagamento).
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