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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. Marche Mutui 4 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 30 giugno 2009 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A. ("Banca delle Marche"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica dal 1 giugno 2009 (incluso) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e ogni altra somma dovuta in base al relativo contratto, alle successive modifiche o integrazioni o a ogni altro accordo connesso) derivanti da contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria su beni immobili residenziali e commerciali stipulati da Banca delle Marche con i relativi mutuatari (i "Contratti di Mutuo") e che alla data del 31 maggio 2009 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): (i) derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti categorie: FONCASnumeroCJ, FONCS0numeroCJ, FONEDInumeroCJ; FONIN0numeroCJ, FONINInumeroCJ, FONINSnumeroCJ, FONOR0numeroCJ, FONORDnumeroCJ, IPOCASnumeroCJ, IPOCS0numeroCJ, IPOINInumeroCJ, IPOORDnumeroCJ, IPOOR0numeroCJ e MFCFONnumeroCJ, come riportato nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento o come riportato nell'ultimo bollettino MAV o nella comunicazione del 19 maggio 2009, inviati da Banca delle Marche a ciascun relativo debitore; (ii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali Banca delle Marche sia l'unico soggetto mutuante o da Contratti di Mutuo originariamente erogati da Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. e successivamente, dal 30 giugno 2003, divenuti di titolarita' di Banca delle Marche per effetto di fusione per incorporazione del suddetto istituto in Banca delle Marche; (iii) derivino da Contratti di Mutuo interamente erogati e rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione; (iv) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 31 gennaio 1996 (incluso) e prima del 28 febbraio 2009 (incluso); (v) siano denominati in Euro e derivino da Contratti di Mutuo che siano stati, al momento dell'erogazione, denominati in Euro e/o in Lire e che non consentano la conversione in valuta diversa dall'Euro; (vi) il cui relativo debitore, al momento della stipula del Contratto di Mutuo o in una successiva comunicazione inviata a Banca delle Marche, abbia dichiarato di essere residente in Italia o di avere sede legale in Italia; (vii) il cui relativo debitore rientri in almeno una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 284 (ausiliari finanziari/altri ausiliari finanziari), 430 (imprese private/imprese produttive), 431 (imprese private/holding private), 450 (associazione fra imprese non finanziarie), 480 (quasi-societa' non finanziarie artigiane/unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (quasi-societa' non finanziarie artigiane/unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti) 482 (quasi-societa' non finanziarie artigiane/societa' con meno di 20 addetti), 490 (quasi-societa' non finanziarie altre/unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (quasi-societa' non finanziarie altre/unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 492 (quasi-societa' non finanziarie altre/societa' con meno di 20 addetti), 600 (famiglie/famiglie consumatrici), 614 (famiglie produttrici/artigiani), 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); (viii) siano garantiti da: (1) un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di primo grado; ovvero (b) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale (i) siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; o (ii) sia stato ottenuto il consenso alla cancellazione della precedente ipoteca o (iii) il debitore abbia conferito a Banca delle Marche mandato irrevocabile per estinguere il precedente debito ipotecario con il retratto del mutuo; ovvero (2) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale (i) tutti i crediti garantiti dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado successivo al primo siano stati concessi senza interruzione del grado delle rispettive ipoteche e siano ceduti alla Societa' ai sensi del presente Contratto; e (ii) l'importo erogato dei crediti garantiti dall'ipoteca di ultimo grado sommato all'importo residuo capitale di tutti i crediti garantiti da tutte le ipoteche di grado precedente sia pari o inferiore al 100% del valore di stima del bene immobile ipotecato al momento dell'erogazione (come comunicato da Banca delle Marche al relativo debitore); (ix) derivino da Contratti di Mutuo che non presentino un ritardo di oltre trentuno giorni nel pagamento dell'ultima rata scaduta e non pagata; (x) derivino da Contratti di Mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 30 giugno 2009 (incluso) e, in base al piano di ammortamento vigente alla Data di Valutazione, non successiva al 1 marzo 2039 (escluso); (xi) derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia non superiore a Euro 2.000.000 (due milioni) e non inferiore a Euro 20.000 (ventimila); (xii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata, comprensiva di capitale e interessi; (xiii) in relazione ai quali il relativo debitore abbia autorizzato il pagamento delle rate tramite disposizione permanente di addebito sul conto corrente aperto presso Banca delle Marche o tramite bollettino MAV; (xiv) derivino da Contratti di Mutuo il cui piano di ammortamento preveda il pagamento delle rate l'ultimo giorno del mese. Con espressa esclusione dei crediti che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i suddetti criteri cumulativi ma presentavano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore abbia, entro il 30 novembre 2008, accettato la proposta di rinegoziazione formulata da Banca delle Marche ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e della Convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 20 giugno 2008 in attuazione dell'articolo 3 del suddetto decreto; 2) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche o intermediari finanziari e i cui relativi crediti siano classificati da parte di tali banche o intermediari come crediti "in sofferenza" e segnalati alla Centrale Rischi, come verificabile dal debitore a seguito di richiesta formulata a tali banche o intermediari finanziari; 3) derivino da Contratti di Mutuo erogati in favore di attuali o ex amministratori e/o dipendenti di Banca delle Marche e/o di societa' da questa controllate ovvero che fruiscano delle agevolazioni concesse ai dipendenti e/o ex dipendenti di Banca delle Marche e/o delle societa' da questa controllate; 4) derivino da Contratti di Mutuo che usufruiscano di agevolazioni o contributi finanziari ai sensi di legge o convenzione (cosiddetti "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"); 5) derivino da Contratti di Mutuo i cui relativi importi siano stati erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; 6) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo mutuatario sia una pubblica amministrazione o un ente ecclesiastico; 7) derivino da Contratti di Mutuo erogati ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 (Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa) (c.d. legge Goria); 8) derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle categorie MFCFON10005CJ e MFCFON20007CJ, come riportato nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento o come riportati nell'ultimo bollettino MAV o nella comunicazione del 19 maggio 2009 inviati da Banca delle Marche a ciascun debitore; 9) derivino dal Contratto di Mutuo identificato dal codice 298 262206000, come riportato all'interno degli estremi identificativi del rapporto nel relativo bollettino di pagamento MAV; 10) derivino da Contratti di Mutuo i cui relativi debitori - alla data del 6 aprile 2009 e sulla base della documentazione in possesso di Banca delle Marche in relazione al Contratto di Mutuo, conosciuta dal debitore o da questo conoscibile a seguito di richiesta presso la filiale che gestisce il rapporto - risultavano a Banca delle Marche beneficiari dei provvedimenti di cui al decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, in quanto persone fisiche residenti, imprese operanti o enti aventi sede nei territori identificati con decreto del Commissario Delegato dal Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 (Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009); 11) derivino da Contratti di Mutuo stipulati dal relativo debitore al fine di estinguere mutui stipulati in precedenza con Banca delle Marche e da quest'ultima ceduti a Marche Mutui 2 S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 7 ottobre 2006 e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 2 ottobre 2006) nel contesto di una operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; 12) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore abbia stipulato altresi' uno o piu' contratti di mutuo con Banca delle Marche, laddove i crediti derivanti da tali ulteriori contratti di mutuo siano stati successivamente ceduti da Banca delle Marche a una delle seguenti societa' e non siano, alla Data di Valutazione, integralmente rimborsati: (i) Marche Mutui Societa' per la Cartolarizzazione S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2003); o (ii) Marche Mutui 2 Societa' per la cartolarizzazione a r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 234 del 7 ottobre 2006, e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 2 ottobre 2006); o (c) Marche Mutui 3 S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Parte II, n. 67 del 7 giugno 2008 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso il 6 giugno 2008, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale dovute e non pagate alla Data di Valutazione (esclusa); (ii) tutti gli interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo e non ancora incassati alla Data di Valutazione (esclusa); (iii) tutti gli interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo a partire dalla Data di Valutazione (esclusa); (iv) ogni altro importo dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo in relazione o in connessione ai Contratti di Mutuo, alle garanzie e alle polizze assicurative. Sono espressamente esclusi dalla cessione soltanto i crediti relativi al rimborso da parte dei debitori delle spese accessorie relative al Contratto di Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili e quelle per perizie relative ai beni immobili. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. La Societa' ha conferito incarico a Banca delle Marche ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti dalla Societa' e/o da Banca delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche Mutui 4 s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia (con le esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca delle Marche, nominata dalla Societa' quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a Marche Mutui 4 s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Conegliano, 30 giugno 2009 MARCHE MUTUI 4 S.R.L. L'Amministratore Unico: Paolo Gabriele IG-09168