MARCHE MUTUI 4 S.R.L.
Iscritta al numero 41349 nell'Elenco Generale
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Sede legale in Conegliano (Treviso) Via Vittorio Alfieri 1
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese 06174610961

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
Iscritta al numero 5236 5 all'Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d'Italia
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Sede legale in Via Menicucci, 4/6, 60121 Ancona, Italia
Capitale sociale Euro 552.661.882 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Ancona numero 01377380421

(GU Parte Seconda n.76 del 4-7-2009)

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
  combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
  n. 130  (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione  dei  crediti)  (la
  "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del  D.Lgs.  1
  settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla
  informativa ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs  196/2003  (il
  "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita'  Garante
  per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

  Marche Mutui 4 S.r.l. (la  "Societa'")  comunica  che  in  data  30
giugno 2009 ha sottoscritto con Banca  delle  Marche  S.p.A.  ("Banca
delle  Marche"),  un  contratto  di  cessione  di  crediti  pecuniari
individuabili  in  blocco  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto  di
Cessione"). 
  Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro
soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica dal
1 giugno 2009 (incluso) tutti i  crediti  (per  capitale,  interessi,
anche di mora,  e  ogni  altra  somma  dovuta  in  base  al  relativo
contratto, alle successive modifiche o integrazioni o  a  ogni  altro
accordo connesso)  derivanti  da  contratti  di  mutuo  garantiti  da
ipoteca  volontaria  su  beni  immobili  residenziali  e  commerciali
stipulati  da  Banca  delle  Marche  con  i  relativi  mutuatari   (i
"Contratti di Mutuo") e che alla data del 31 maggio 2009 (la "Data di
Valutazione")  soddisfacevano  i  seguenti  criteri   cumulativi   (i
"Crediti"): 
    (i) derivino da Contratti di  Mutuo  appartenenti  alle  seguenti
categorie:    FONCASnumeroCJ,     FONCS0numeroCJ,     FONEDInumeroCJ;
FONIN0numeroCJ,   FONINInumeroCJ,   FONINSnumeroCJ,   FONOR0numeroCJ,
FONORDnumeroCJ,   IPOCASnumeroCJ,   IPOCS0numeroCJ,   IPOINInumeroCJ,
IPOORDnumeroCJ, IPOOR0numeroCJ e MFCFONnumeroCJ, come riportato nella
voce  "finanziamento"  dell'ultima  quietanza  di  pagamento  o  come
riportato nell'ultimo bollettino MAV o  nella  comunicazione  del  19
maggio 2009,  inviati  da  Banca  delle  Marche  a  ciascun  relativo
debitore; 
    (ii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai  quali  Banca
delle Marche sia l'unico soggetto mutuante o da  Contratti  di  Mutuo
originariamente erogati da Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A.
e successivamente, dal 30 giugno 2003,  divenuti  di  titolarita'  di
Banca delle Marche per effetto  di  fusione  per  incorporazione  del
suddetto istituto in Banca delle Marche; 
    (iii) derivino  da  Contratti  di  Mutuo  interamente  erogati  e
rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione; 
    (iv) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo  il  31  gennaio
1996 (incluso) e prima del 28 febbraio 2009 (incluso); 
    (v) siano denominati in Euro e derivino da Contratti di Mutuo che
siano stati, al momento dell'erogazione, denominati in  Euro  e/o  in
Lire e che non consentano la conversione in valuta diversa dall'Euro; 
    (vi) il cui relativo  debitore,  al  momento  della  stipula  del
Contratto di Mutuo o in una successiva comunicazione inviata a  Banca
delle Marche, abbia dichiarato di essere residente  in  Italia  o  di
avere sede legale in Italia; 
    (vii) il cui  relativo  debitore  rientri  in  almeno  una  delle
seguenti categorie di Settore Attivita' Economica  (SAE),  secondo  i
criteri  di  classificazione  definiti  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  n.  140  dell'11  febbraio  1991,   come   successivamente
modificata e  integrata  (Istruzioni  relative  alla  classificazione
della clientela per settori e gruppi  di  attivita'  economica):  284
(ausiliari  finanziari/altri  ausiliari  finanziari),  430   (imprese
private/imprese produttive), 431 (imprese  private/holding  private),
450 (associazione fra imprese non finanziarie),  480  (quasi-societa'
non finanziarie artigiane/unita' o societa' con 20 o  piu'  addetti),
481 (quasi-societa' non finanziarie artigiane/unita' o  societa'  con
piu' di 5 e meno di 20 addetti) 482 (quasi-societa'  non  finanziarie
artigiane/societa' con meno di 20 addetti), 490  (quasi-societa'  non
finanziarie altre/unita' o societa'  con  20  o  piu'  addetti),  491
(quasi-societa' non finanziarie altre/unita' o societa' con piu' di 5
e  meno  di  20  addetti),  492   (quasi-societa'   non   finanziarie
altre/societa'  con  meno  di  20  addetti),  600  (famiglie/famiglie
consumatrici), 614 (famiglie  produttrici/artigiani),  615  (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
    (viii)  siano  garantiti  da:  (1)  un'ipoteca  di  primo   grado
economico intendendosi per  tale:  (a)  un'ipoteca  di  primo  grado;
ovvero (b) un'ipoteca di grado  successivo  al  primo  rispetto  alla
quale (i)  siano  state  integralmente  soddisfatte  le  obbligazioni
garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado  precedente;  o  (ii)
sia stato ottenuto il consenso alla  cancellazione  della  precedente
ipoteca o (iii) il debitore abbia  conferito  a  Banca  delle  Marche
mandato irrevocabile per estinguere il precedente  debito  ipotecario
con il retratto del mutuo; ovvero (2) un'ipoteca di grado  successivo
al  primo  rispetto  alla  quale  (i)  tutti  i   crediti   garantiti
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado successivo al primo siano stati
concessi senza interruzione del grado  delle  rispettive  ipoteche  e
siano ceduti alla Societa' ai sensi del presente  Contratto;  e  (ii)
l'importo erogato dei crediti garantiti dall'ipoteca di ultimo  grado
sommato all'importo residuo capitale di tutti i crediti garantiti  da
tutte le ipoteche di grado precedente sia pari o  inferiore  al  100%
del  valore  di  stima  del  bene  immobile  ipotecato   al   momento
dell'erogazione (come comunicato da Banca delle  Marche  al  relativo
debitore); 
    (ix) derivino da Contratti di Mutuo che non presentino un ritardo
di oltre trentuno giorni nel pagamento dell'ultima rata scaduta e non
pagata; 
    (x) derivino da Contratti di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale a una data non anteriore al 30 giugno 2009 (incluso) e,  in
base al piano di ammortamento vigente alla Data di  Valutazione,  non
successiva al 1 marzo 2039 (escluso); 
    (xi) derivino da Contratti di Mutuo  il  cui  debito  residuo  in
linea capitale sia non superiore a Euro 2.000.000 (due milioni) e non
inferiore a Euro 20.000 (ventimila); 
    (xii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione  ai  quali  sia
stata pagata almeno una rata, comprensiva di capitale e interessi; 
    (xiii)  in  relazione  ai  quali  il  relativo   debitore   abbia
autorizzato il pagamento delle rate tramite  disposizione  permanente
di addebito sul conto corrente aperto presso  Banca  delle  Marche  o
tramite bollettino MAV; 
    (xiv) derivino da Contratti di Mutuo il cui piano di ammortamento
preveda il pagamento delle rate l'ultimo giorno del mese. 
  Con espressa esclusione dei crediti che, alla Data di  Valutazione,
soddisfacevano i suddetti criteri cumulativi ma  presentavano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
    1) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore abbia,
entro il 30 novembre 2008, accettato la  proposta  di  rinegoziazione
formulata da Banca delle Marche ai sensi del decreto legge 27  maggio
2008, n. 93 (Disposizioni urgenti  per  salvaguardare  il  potere  di
acquisto delle famiglie), convertito con modificazioni dalla legge 24
luglio  2008,  n.  126,  e   della   Convenzione   sottoscritta   tra
l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze il 20 giugno 2008 in attuazione dell'articolo 3 del  suddetto
decreto; 
    2) derivino da Contratti di Mutuo il cui  relativo  debitore  sia
altresi' debitore  nei  confronti  di  altre  banche  o  intermediari
finanziari e i cui relativi crediti siano classificati  da  parte  di
tali banche o intermediari come crediti "in sofferenza"  e  segnalati
alla Centrale Rischi, come verificabile dal  debitore  a  seguito  di
richiesta formulata a tali banche o intermediari finanziari; 
    3) derivino da Contratti di Mutuo erogati in favore di attuali  o
ex amministratori  e/o  dipendenti  di  Banca  delle  Marche  e/o  di
societa'  da  questa   controllate   ovvero   che   fruiscano   delle
agevolazioni concesse ai dipendenti e/o ex dipendenti di Banca  delle
Marche e/o delle societa' da questa controllate; 
    4)  derivino  da  Contratti  di   Mutuo   che   usufruiscano   di
agevolazioni o contributi finanziari ai sensi di legge o  convenzione
(cosiddetti "mutui agevolati" e "mutui convenzionati"); 
    5) derivino da Contratti di Mutuo i cui  relativi  importi  siano
stati erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; 
    6) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo mutuatario  sia
una pubblica amministrazione o un ente ecclesiastico; 
    7) derivino da Contratti di Mutuo erogati ai sensi della legge 18
dicembre 1986, n. 891  (Disposizioni  per  l'acquisto  da  parte  dei
lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione  nelle  aree  ad
alta tensione abitativa) (c.d. legge Goria); 
    8) derivino da Contratti di  Mutuo  appartenenti  alle  categorie
MFCFON10005CJ   e   MFCFON20007CJ,   come   riportato   nella    voce
"finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento o  come  riportati
nell'ultimo bollettino MAV o nella comunicazione del 19  maggio  2009
inviati da Banca delle Marche a ciascun debitore; 
    9) derivino dal Contratto di Mutuo identificato  dal  codice  298
262206000, come riportato all'interno  degli  estremi  identificativi
del rapporto nel relativo bollettino di pagamento MAV; 
    10) derivino da Contratti di Mutuo i cui relativi debitori - alla
data del 6 aprile 2009 e sulla base della documentazione in  possesso
di Banca delle Marche in relazione al Contratto di Mutuo,  conosciuta
dal debitore o da questo conoscibile a seguito di richiesta presso la
filiale che gestisce il rapporto - risultavano a Banca  delle  Marche
beneficiari dei provvedimenti di cui al decreto legge n.  39  del  28
aprile 2009 (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009  e
ulteriori interventi urgenti di protezione  civile)  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, in  quanto  persone
fisiche residenti, imprese operanti o enti aventi sede nei  territori
identificati con decreto del Commissario Delegato dal  Consiglio  dei
Ministri  n.  3  del  16  aprile  2009  (Individuazione  dei   comuni
danneggiati dagli eventi  sismici  che  hanno  colpito  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009); 
    11)  derivino  da  Contratti  di  Mutuo  stipulati  dal  relativo
debitore al fine di estinguere  mutui  stipulati  in  precedenza  con
Banca delle Marche e da quest'ultima ceduti a Marche Mutui  2  S.r.l.
(giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 234 del 7 ottobre 2006 e iscritto nel Registro
delle Imprese di  Roma  il  2  ottobre  2006)  nel  contesto  di  una
operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi  della  legge  n.
130 del 30 aprile 1999; 
    12) derivino da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore abbia
stipulato altresi' uno o piu' contratti  di  mutuo  con  Banca  delle
Marche, laddove i crediti derivanti da tali  ulteriori  contratti  di
mutuo siano stati successivamente ceduti da Banca delle Marche a  una
delle seguenti societa'  e  non  siano,  alla  Data  di  Valutazione,
integralmente  rimborsati:  (i)  Marche   Mutui   Societa'   per   la
Cartolarizzazione S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  15  del  20  gennaio
2003); o (ii) Marche Mutui 2 Societa' per la cartolarizzazione a r.l.
(giusto avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Parte II, n. 234 del 7 ottobre 2006, e  iscritto
nel Registro delle Imprese di Roma il 2 ottobre 2006); o  (c)  Marche
Mutui 3 S.r.l. (giusto avviso di cessione pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana; Parte II, n.  67  del  7  giugno
2008 e iscritto nel Registro delle Imprese di  Treviso  il  6  giugno
2008, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione  realizzate  ai
sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999. 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle rate in conto capitale dovute e  non  pagate  alla
Data di Valutazione (esclusa); (ii) tutti  gli  interessi,  anche  di
mora, dovuti  in  relazione  ai  Contratti  di  Mutuo  e  non  ancora
incassati  alla  Data  di  Valutazione  (esclusa);  (iii)  tutti  gli
interessi, anche di mora, dovuti in relazione ai Contratti di Mutuo a
partire dalla Data di Valutazione (esclusa); (iv) ogni altro  importo
dovuto  in  relazione  ai  Contratti  di  Mutuo  in  relazione  o  in
connessione ai Contratti di  Mutuo,  alle  garanzie  e  alle  polizze
assicurative. Sono espressamente esclusi dalla  cessione  soltanto  i
crediti relativi al  rimborso  da  parte  dei  debitori  delle  spese
accessorie relative al Contratto di Mutuo quali i premi assicurativi,
le spese postali, le spese notarili e quelle per perizie relative  ai
beni immobili. 
  Ai sensi del Contratto di Cessione sono  altresi'  trasferite  alla
Societa', ai sensi dell'articolo  1263  del  codice  civile  e  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4
della Legge sulla  Cartolarizzazione,  tutte  le  garanzie,  reali  e
personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
Crediti, ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e  delle
garanzie generiche rilasciate dal relativo debitore  in  relazione  a
una pluralita' di debiti  esistenti  nei  confronti  di  Banca  delle
Marche. 
  La Societa' ha conferito incarico a Banca  delle  Marche  ai  sensi
della Legge sulla  Cartolarizzazione  affinche'  per  suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi  dell'articolo  2,  commi
3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda  all'incasso  e
al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In  forza  di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle
Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo  eventuali
diverse indicazioni che potranno essere fornite  ai  debitori  ceduti
dalla Societa' e/o da Banca delle Marche.  Dell'eventuale  cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante  comunicazione  scritta
ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  a  Marche
Mutui 4 s.r.l., presso la sede legale in  Via  Vittorio  Alfieri,  1,
Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via
Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare,  presso  ciascuna
filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
     Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei  Crediti  da  parte  di  Banca  delle  Marche  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  del  Contratto  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni  altro  diritto,  garanzia  (con  le
esclusioni sopra individuate) e titolo in relazione a  tali  Crediti,
ha comportato il necessario  trasferimento  alla  Societa'  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca
delle  Marche,  nominata  dalla  Societa'  quale   responsabile   del
trattamento,  tratteranno  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto del  Codice  della  Privacy.  In  particolare,  la  Societa'
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti  (ad   es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su  base  aggregata  dei  crediti  oggetto  della  cessione),
all'emissione  di  titoli  da  parte  della  societa'   ovvero   alla
valutazione ed analisi dei  Crediti  e,  piu'  in  generale,  per  la
realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione  dei  Crediti  ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  4   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. 
  La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  Crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa'  ma  e'  rimasta  presso
Banca delle Marche,  che  continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei  Crediti
oggetto di cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
Marche Mutui 4 s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri,
1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle  Marche,
Via Ghislieri 6,  60035  Jesi  (Ancona)  e,  in  particolare,  presso
ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
    Conegliano, 30 giugno 2009 

            MARCHE MUTUI 4 S.R.L. L'Amministratore Unico: 
                           Paolo Gabriele 

 
IG-09168
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.