C.R. Volterra Finance S.r.l.
Societa' unipersonale a responsabilita' limitata
costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99
Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106
del d.lgs. 385/1993 al n. 39664
Sede Legale: in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1
Capitale sociale: Euro 12.000 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Treviso n. 04146690260

(GU Parte Seconda n.94 del 18-8-2009)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
  del  30  aprile  1999  (la  "Legge  sulla   Cartolarizzazione")   e
  dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385  del  1°  settembre
  1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo  Unico
  Bancario"). 

  C.R. Volterra Finance S.r.l. (la "Societa'") comunica che  in  data
11 agosto 2009 ha concluso con Cassa di Risparmio di Volterra  S.p.A.
("Cassa di Risparmio di Volterra" o la "Banca Cedente") un  contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai  sensi  e
per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione").  In  virtu'
del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato  pro  soluto  da
Cassa di Risparmio di Volterra ogni e  qualsiasi  credito  pecuniario
(collettivamente,  i  "Crediti")  derivante  da  contratti  di  mutuo
assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili  (i  "Contratti  di
Mutuo")  (nonche'  i  relativi   crediti   nascenti   dalle   polizze
assicurative stipulate a  garanzia  dei  Mutui  "Crediti  da  Polizze
Assicurative") stipulati da Cassa di Risparmio di Volterra in base ai
quali sono stati erogati finanziamenti  (ciascuno  un  "Mutuo")  che,
alla data del 31 marzo  2009  (la  "Data  di  Valutazione"),  o  alla
diversa  data  dell'8  agosto  2009  (la  "Data  di  Godimento")   se
diversamente  specificato  con  riferimento  al  relativo   criterio,
soddisfacevano i seguenti criteri di selezione: 
    (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da  Contratti  di  Mutuo
nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta; 
    (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati  dalla  legge
italiana; 
    (iii) Mutui garantiti da ipoteca su  beni  immobili  ubicati  nel
territorio italiano; 
    (iv) Mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche  residenti
o domiciliate in Italia o  persone  giuridiche  costituite  ai  sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 
    (v)  Mutui  che  non  siano  stati  concessi  ad   una   pubblica
amministrazione, ad altri enti pubblici o a enti ecclesiastici; 
    (vi) Mutui (a) garantiti da ipoteca di primo grado  economico  in
favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di
primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca  di  grado  successivo  al
primo grado legale  rispetto  alla  quale  sono  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e  ipoteca/che  di  grado
precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado  legale  nel  caso  in  cui  tutte  le  ipoteche  aventi  grado
precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia  di
crediti che soddisfino tutti gli altri criteri relativi ai  Crediti),
oppure (b) garantiti da una ipoteca di  secondo  grado  economico  in
favore  della  Banca  Cedente  (intendendosi  per  tale  una  Ipoteca
rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di  grado  superiore  (le
obbligazioni garantite dalla  quale  non  siano  state  integralmente
soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti  che  non  siano  oggetto
della presente cessione alla Societa'; 
    (vii) Mutui in relazione ai quali sia  stata  pagata  almeno  una
rata comprensiva  di  capitale  e  interessi  o  Mutui  derivanti  da
contratti che prevedano un piano  di  ammortamento  cosiddetto  "alla
francese" (i) semestrale, con rimborso della  componente  capitale  a
partire  dalla  terza  rata;  (ii)  semestrale,  con  rimborso  della
componente capitale a partire dalla  quinta  rata;  (iii)  con  tasso
frazionato mensile, con rimborso della componente capitale a  partire
dalla venticinquesima rata, o (iv)  semestrale,  con  rimborso  della
componente capitale a partire dalla  decima  rata,  in  relazione  ai
quali sia stata pagata almeno una rata di interessi; 
    (viii) Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  relazione  ai
quali (1) tutte le Rate scadute  prima  della  Data  di  Valutazione,
tranne l'ultima,  siano  state  integralmente  pagate  alla  Data  di
Valutazione;  e  (2)  l'ultima  Rata  scaduta  prima  della  Data  di
Valutazione sia stata pagata nei diciassette giorni  successivi  alla
Data di Valutazione; 
    (ix) (a) Mutui con scadenza compresa tra il 1 gennaio 2010 ed  il
28 febbraio 2039 (ad eccezione  dei  Mutui  a  rata  fissa  e  durata
variabile), e (b) Mutui a rata fissa e durata variabile con  data  di
scadenza indicata nel piano di ammortamento del Mutuo  non  anteriore
al 1 gennaio 2010 e che prevedano la possibilita' di allungamento del
piano di ammortamento del Mutuo non oltre il 28 febbraio 2049; 
    (x)  Mutui  non  derivanti  da  contratti  agevolati  o  comunque
usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione (ivi  inclusi  i  Mutui
assistiti da garanzia Confidi), concessi  da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    (xi) Mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore
ad Euro 500.000 (cinquecento mila); 
    (xii) Mutui derivanti da contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento  progressivo  per  cui  ciascuna  rata  e'  di
importo costante e suddivisa in una quota  capitale  che  cresce  nel
tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una  quota  interessi,
inclusi in ogni caso i Mutui derivanti da contratti che prevedano  un
piano di ammortamento cosiddetto "alla francese" (i) semestrale,  con
rimborso della componente capitale a partire dalla terza  rata;  (ii)
semestrale, con rimborso della componente capitale  a  partire  dalla
quinta rata; (iii) con tasso frazionato mensile, con  rimborso  della
componente capitale a partire  dalla  venticinquesima  rata,  o  (iv)
semestrale, con rimborso della componente capitale  a  partire  dalla
decima rata; 
  con esclusione dei: 
    (xiii) Mutui non interamente  erogati  o  per  i  quali  il  bene
immobile oggetto di Ipoteca non risulti interamente costruito; 
    (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali
il debitore ceduto possa esercitare  la  facolta'  di  modificare  da
fisso a variabile o viceversa il tasso d'interesse applicabile; 
    (xv)  Mutui  concessi  a  soggetti  che  siano  amministratori  o
dipendenti della Banca Cedente o soggetti a questi correlati, secondo
i criteri di cui al principio contabile internazionale IAS 24; 
    (xvi) Mutui in relazione ai quali il relativo debitore ceduto (i)
abbia inviato alla Banca Cedente  la  comunicazione  di  accettazione
dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii)  si  sia  recato  in  una
filiale  della  Banca  Cedente  ed  abbia  accettato   l'offerta   di
rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto  dal  D.L.  93/2008  come
convertito dalla L. 126/2008 e  dalla  Convenzione  sottoscritta  tra
l'Abi ed il Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  il  19  giugno
2008; 
    (xvii) Mutui frazionati; 
    (xviii) Mutui a tasso indicizzato  (i)  al  tasso  LIBOR  (London
InterBanc  Offered  Rate),  o  (ii)  al  TUR  (Tasso   Ufficiale   di
Riferimento), o (iii) al tasso P.R.A. (Prime Rate Abi); 
    (xix) Mutui identificati dai seguenti numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo Contratto di Mutuo: n. 00008828, n.  00009587;
n. 00010733; n. 00009776, n. 00009969, n. 00010667, n.  00011323;  n.
00011324; n. 00012274, n. 90109770;  n.  90109780;  n.  90109790;  n.
90109800; n. 90109810; n. 90109820;  n.  90109830;  n.  90109840;  n.
00006017; n. 00006205, n. 00007570,  n.  00009436,  n.  00011519,  n.
00011738; n. 00004195, n. 00004950, n. 00008787, n. 90749000; 
    (xx) Mutui concessi a  debitori  ceduti  che  presentassero,  nei
confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come  definite
alla voce 2367 del Manuale per  la  compilazione  della  Matrice  dei
Conti  di  Banca   d'Italia);   o   (b)   inadempimenti   persistenti
(intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo  nel  pagamento
di almeno una rata superiore a 180 (centoottanta) giorni); 
    (xxi) Mutui identificati dalle categorie n. 250101; n. 250201; n.
259901;  n.  270101  e  n.  289101,  come  indicate  nel   piano   di
ammortamento allegato al Contratto di Mutuo; 
    (xxii)  Mutui  i  cui  Crediti  non  siano  o  non  siano   stati
classificati alla Data di Godimento dalla Banca Cedente "sofferenze",
"incagli", "ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti" ai
sensi della normativa di vigilanza emanata dalla  Banca  d'Italia  di
volta in volta applicabile. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi  Crediti  da
Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa'  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti  accessori  (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad  essi  relativi)  ai
Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative  e  tutte  le
garanzie specifiche ed i privilegi che  assistono  e  garantiscono  i
Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative  od  altrimenti
ad essi inerenti, senza bisogno  di  alcuna  ulteriore  formalita'  o
annotazione salvo l'iscrizione nel registro  delle  imprese  prevista
dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  Restano escluse dal Contratto  di  Cessione  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del Debitore  Ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La Societa' ha conferito incarico a Cassa di Risparmio di  Volterra
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome  e
per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato  della  riscossione
dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti  e  dei  relativi
Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei privilegi  che
li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto,  i
debitori ceduti da Cassa di Risparmio di Volterra,  i  loro  garanti,
successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare  a  Cassa  di
Risparmio di Volterra ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai
relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme  gia'  previste
dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative
o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in  volta  comunicate.
Dell'eventuale cessazione  di  tali  incarichi  verra'  data  notizia
mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa  di
Risparmio  di  Volterra  S.p.A.,  Piazza  dei  Priori  16/18,  56048,
Volterra. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso,  la  Societa',
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 196/03, con la presente  intende  fornire  ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  196/03
(in particolare i commi 1 e 2  dell'articolo  13),  la  Societa'  non
trattera' dati definiti come "sensibili".  La  Societa'  trattera'  i
dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione  ed
amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti  da
Polizze Assicurative; alla riscossione ed al recupero del  Credito  e
dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento  a
legali dell'incarico professionale del recupero del  credito,  etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da  regolamenti  e  dalla  normativa
comunitaria, nonche' da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per  il
trattamento per le suestese finalita' non e'  richiesto  il  consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale  opposizione  al  trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza  dei  dati  stessi.  Per  lo
svolgimento della  propria  attivita'  di  gestione  e  recupero  dei
Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative,  la  Societa'
comunichera' i dati personali per le "finalita' del  trattamento  cui
sono destinati i dati", a persone,  societa',  associazioni  o  studi
professionali che prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in
materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco  dettagliato
di tali soggetti e' disponibile presso la sede della  Societa',  come
sotto  indicato.  I  soggetti  esterni,  ai  quali   possono   essere
comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi  in  qualita'
di "titolari" ai sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  in  piena
autonomia, essendo  estranei  all'originario  trattamento  effettuato
presso la Societa'. I diritti previsti  all'articolo  7  del  decreto
legislativo  196/03  potranno  essere   esercitati   anche   mediante
richiesta scritta al "Titolare", C.R. Volterra  Finance  S.r.l.,  con
sede in Conegliano (TV),  Via  Vittorio  Alfieri,  1,  all'attenzione
dell'Amministratore Unico. 

        Amministratore Unico Di C.R. Volterra Finance S.R.L. 
                        Dott. Pigaiani Matteo 

 
T-09AAB4624
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