PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI ISERNIA - GABINETTO

(GU Parte Seconda n.97 del 25-8-2009)

Prot. 0028543.

  Il prefetto, 
  Vista la nota n. 0112739/09 in data 6 agosto 2009, con la quale  la
Banca d'Italia, Filiale di Campobasso  (410)  ha  comunicato  che  le
dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,  Filiale  di
Frosolone (piazza A. Volta n. 9) e Filiale di Isernia (strada statale
17,  n.  51/57),  in  relazione  allo   sciopero   proclamato   dalle
organizzazioni  sindacali  di  categoria   non   hanno   regolarmente
funzionato nel giorno 31 luglio 2009, ed ha chiesto  la  proroga  dei
termini legali e convenzionali; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui al'art. 1
del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto,  ricorrono
i  presupposti  di  legge  per  la  proroga  dei  termini  legali   e
convenzionali; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; 
                              Decreta: 
  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della Banca Monte  dei
Paschi di Siena  S.p.a.,  sportelli  ubicati  presso  la  Filiale  di
Frosolone (piazza A. Volta n. 9) e  la  Filiale  di  Isernia  (strada
statale 17, n. 51/57), in data 31 luglio 2009, e'  riconosciuto  come
causato da evento eccezionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n.  340  e
viene inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia per  il
seguito di competenza. 
    Isernia, 13 agosto 2009 

                            Il prefetto: 
                             D'Agostino 

 
C-099606 (Gratuito)
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