PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.97 del 25-8-2009)

Prot. 0030375.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 614284 del giorno 26 giugno 2009, con la quale  la
Banca d'Italia, Amministrazione Centrale  di  Roma,  ha  chiesto,  su
conforme istanza della Banca Caripe  S.p.a.,  l'applicazione  per  le
seguenti Agenzie  della  Provincia;  Torre  de'  Passeri;  Bussi  Sul
Tirino;  Alanno;  Catignano;  San  Valentino;   Penne   del   decreto
legislativo del 15 gennaio 1948. n. 1, concernente la sospensione dei
termini  legali  e  convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di
interruzione  delle  operazioni  bancarie  in  dipendenza  di  eventi
eccezionali: 
  Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca  Caripe  di  Torre  de'  Passeri,  Bussi  Sul  Tirino,  Alanno,
Catignano, San Valentino e Penne e' dipeso dalla chiusura al pubblico
nella intera giornata del  6  aprile  2009  a  seguito  degli  eventi
sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo: 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
                              Decreta: 
  i termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque successivi sono prorogati, a favore  degli  sportelli  bancari
indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere  dal  giorno  di
riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze
durante il periodo di chiusura. dovranno essere  muniti  di  apposita
dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato  decreto
legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Pescara, 31 luglio 2009 

                            Il prefetto: 
                                Orrei 

 
C-099607 (Gratuito)
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