TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO

(GU Parte Seconda n.98 del 27-8-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

  ACCIAIERIE DI SICILIA S.P.A. (C.F. - P.I. 03490290875), con sede in
Catania,  Stradale  passo  Cavaliere  1/A,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, via  San  Polo,  con
gli avvocati Angelo  Mannatrizio  e  Romina  Zanvettor  del  foro  di
Brescia e Elio Ludini del foro di Roma ed  elettivamente  domiciliati
presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Alberico II n.33, con
ricorso R.G. n.4491/06 proposto dinanzi al  TAR  del  Lazio  (Sezione
seconda bis) contro il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, in persona del Ministro pro  tempore,  Direzione  per  la
ricerca ambientale  e  lo  sviluppo  del  ministero  delle  attivita'
produttive, quale Autorita'  Nazionale  Competente,  in  persona  del
Direttore generale pro tempore, Ministero delle Attivita'  Produttive
in persona  del  Ministro  pro  tempore,  Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente e per i Servizi Tecnici in persona  del  suo
legale rappresentante  pro  tempore,  ha  impugnato,  in  parte  qua,
chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia  e  con
domanda risarcitoria dei danni, il decreto DEC/RAS/074/2006  di  data
23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta  ufficiale  S.O.  n.56  in
data 09.03.2006 di assegnazione e rilascio delle  quote  CO2  per  il
periodo 2005-2007; nonche' per l'annullamento  e  previa  sospensione
dell'efficacia di ogni altro atto connesso presupposto,  preordinato,
connesso e consequenziale e, ove occorra, dei decreti DEC/RAS 013/05,
DEC/RAS/2215/04, DEC/RAS/065/06 di autorizzazione degli impianti.  La
ricorrente lamenta  l'illegittimo  espletamento  della  procedura  di
assegnazione sia sotto il profilo  procedurale  sia  per  il  ritardo
nell'emanazione dei provvedimenti  rispetto  ai  tempi  previsti,  la
sottoassegnazione e la mancata  assegnazione  del  giusto  numero  di
quote di emissione CO2,  anche  per  l'illegittima  esclusione  degli
impianti dai 'nuovi  entranti',  in  ragione  di  vizi  istruttori  e
decisori, nonche' dei criteri utilizzati per il calcolo  delle  quote
da assegnare, denunciando: I. -Relativamente i vizi  procedurali  per
mancanza del prescritto parere della Conferenza Unificata quale  atto
presupposto prescritto  dalla  normativa.  Violazione  di  legge  per
mancata  applicazione  dell'art.3,  comma  2  del  decreto  legge  12
novembre 2004 n.273 convertito in legge 30 dicembre 2004 e carenza di
istruttoria, eccesso di potere per contraddittorieta' e falsita'  dei
presupposti. II. Relativamente all'esclusione  dal  novero  dei  c.d.
'nuovi entranti'. Violazione dell'art.3 lettera  h)  della  direttiva
Comunitaria 2003/87/CE. Violazione  del  principio  dell'affidamento.
Eccesso di potere per difetto di  istruttoria  e  di  motivazione.  -
Disparita'  di  trattamento.  III.   -   Relativamente   al   ritardo
nell'approvazione dei provvedimenti di assegnazione rispetto ai tempi
previsti  dalla  Direttiva  2003/87/CE.  Violazione  di   legge   per
contrasto  con  gli  art.11  e  9  della  Direttiva  2003/87/CE   del
Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt.3, 23,  41
Cost., nonche'  il  Protocollo  di  Kyoto.  Violazione  dei  principi
dell'affidamento   e    dell'irretroattivita'    dei    provvedimenti
amministrativi. Eccesso di potere per difetto  di  istruttoria  e  di
motivazione,  disparita'  di   trattamento.   IV.   -   Relativamente
all'illegittimo  utilizzo  del  criterio  della  produzione   storica
nell'assegnazione delle quote CO2. Violazione  e  falsa  applicazione
della  Direttiva  2003/87/CE  (artt.9  e  11),  nonche'  della  legge
n.241/1990 in tema di partecipazione al procedimento  amministrativo.
Eccesso di potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di  motivazione.
Contraddittorieta'  implicita  ed  esplicita,  illogicita'  manifesta
anche con riferimento al  PNA.  Disparita'  di  trattamento.  Istanza
proposta in sede cautelare: sospendere  gli  atti  impugnati  ovvero,
alternativamente, assegnare ad Acciaierie di Sicilia S.p.a. quote  di
CO2 secondo lo schema di assegnazione del novembre 2004 per n.11.489,
previa audizione dei legali della ricorrente in Camera di  Consiglio;
nel  merito:  annullare  del  decreto  DEC/RAS/074/2006  di  data  23
febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.O. n.56  in  data
09.03.2006 di assegnazione e rilascio delle quote CO2 per il  periodo
2005-2007; di ogni  altro  atto  connesso  presupposto,  preordinato,
connesso e consequenziale e, ove occorra, dei decreti DEC/RAS 013/05,
DEC/RAS/2215/04, DEC/RAS/065/06 di autorizzazione  degli  impianti  e
condannare  le  amministrazioni  resistenti  risarcimento  dei  danni
tutti,   conseguenti   all'eventuale   concreta   operativita'    dei
provvedimenti e atti medesimi,  che  si  comproveranno  in  corso  di
causa.  Con  vittoria  di  spese  e  onorari  del  giudizio.  In  via
istruttoria si producono in allegato i documenti indicati in esposto.
Con  sentenza  pubblicata  in  data   13.07.2009   col   n.6889/2009,
comunicata in data 30.07.2009, la Sezione Seconda  bis  del  TAR  del
Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di procedere all'integrazione
del contraddittorio,  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione, attraverso al notifica del ricorso a tutti i  soggetti
inseriti nell'elenco settoriale n.4 'Impianti di produzione  acciaio'
di cui all'allegato al Decreto del Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio n.74 del 13 febbraio 2006 attraverso l'utilizzo
dei pubblici proclami,  mediante  idonea  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale avendo cura, nel contempo,  di  provvedere  all'indicazione
dei provvedimenti impugnati nonche', per sunto, dei motivi di gravame
e  rinviando  per  il  proseguo  all'udienza  del  5  novembre  2009.
L'integrazione del contraddittorio e'  fatta  ai  sensi  dell'art.21,
comma 1 della L. 6 dicembre 1971 n.1034 nei confronti  delle  aziende
di seguito elencate operanti nel settore degli impianti di produzione
dell'acciaio come  regolato  dalla  Direttiva  europea  2003/87/CE  e
riportate negli allegati del provvedimento impugnato con  il  ricorso
introduttivo,  da  ritenersi  controinteressate,  le  quali  potranno
costituirsi nelle forme di legge: IMPIANTI DI PRODUZIONE  ACCIAIO  DI
CUI A CICLO INTEGRATO: Ilva S.p.a./ Lucchini S.p.a./ DI CUI  IMPIANTI
A FORNO ELETTRICO:  Aft  Acciaierie  Beltrame  S.p.a./  Riva  Acciaio
S.p.a./  Cogne  Acciai  Speciali  S.p.a./  Dalmine  S.p.a./  Lucchini
Sidermeccanica S.p.a./ Italfond  S.p.a./  Metalmecam  S.p.a./  O.R.I.
Martin S.p.a./ Acciaierie di Calvisano S.p.a./ Profilatinave  S.p.a./
Industrie Riunite Odolesi I.R.O.  S.p.a./  Bredina  S.r.l./  Ferriera
Valsabbia S.p.a./ Stefana S.p.a./ Aso  Siderurgia  S.r.l./  San  Zeno
Acciai Durferco S.p.a./ Acciaierie Veneto S.p.a./  Acciaierie  Arvedi
S.p.a./ Acciaierie Valbruna S.p.a./ Acciaierie Valsugana S.p.a./ Riva
Acciaio S.p.a./ Afv Acciaierie Beltrame S.p.a./ Ferrerie Nord S.p.a./
Acciaierie Bertoli Safau S.p.a./ Thyssenkrupp Acciai  Speciali  Terni
S.p.a. Con Unico Socio/  Alfa  Acciai  S.p.a./  Sertubi  S.p.a./  Afl
S.p.a./ F.Lli Giovannini  S.p.a./  Foroni  S.p.a./  Franco  Testi  di
Acciaieria  Rubiera  S.p.a./  Aldo  De  Rosa  di  Olifer  Acp  S.p.a.
Stabilimento di Cividale al Piano/ Bari Fonderie Meridionali  S.p.a./
Ferali  Siderurgia  S.p.a./  DI  CUI  COKERIE:  Ilva  S.p.a./Lucchini
S.p.a./ DI CUI  IMPIANTI  DI  SINTERIZZAZIONE:  Ilva  S.p.a./Lucchini
S.p.a. 
    Brescia-Roma, 3 maggio 2006 

   Avv. Angelo Mannatrizio Avv. Romina Zanvettor Avv. Elio Ludini 

 
T-09ABA4670
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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