TAR PUGLIA
II Sezione di Lecce

(GU Parte Seconda n.134 del 19-11-2009)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 811/09, depositata  il  22  ottobre  2009,  la  II
Sezione di Lecce del TAR per la Puglia ha autorizzato  la  ricorrente
Ingrosso  Luciana  ad  integrare  il  contraddittorio  per   pubblici
proclami nel ricorso n. 1393/09  proposto  per  l'annullamento  delle
graduatorie definitive provinciali ad esaurimento formate dall'USP di
Lecce in applicazione del D.M. n. 42/09, pubblicate nell'agosto 2009,
per gli insegnamenti nella scuola primaria, ivi compreso l'elenco per
l'insegnamento di lingua inglese, nonche' per le classi  di  concorso
A345  e  A346,  nella  parte  in  cui  non  viene  riconosciuto  alla
ricorrente  il  diritto  a  riserva  quale  invalida,   nonche'   dei
provvedimenti della Provincia di Lecce che disconoscono tale  diritto
e il suo stato di disoccupazione nell'anno solare  2009,  respingendo
anche la richiesta al riguardo, ed altresi' del decreto  dell'USP  di
Lecce del 18 settembre 2009 che annulla il gia' riconosciuto  diritto
a riserva nelle graduatorie ad  esaurimento  del  precedente  biennio
2007/09. Pertanto si notifica, per  pubblici  proclami,  il  predetto
ricorso n. 1393/09 con  i  successivi  motivi  aggiunti,  a  tutti  i
concorrenti  inseriti  nelle  impugnate  graduatorie   in   posizione
prioritaria rispetto alla ricorrente ed a  tutti  i  riservatari  ivi
inseriti anche in posizione successiva, e tra questi a, per la Scuola
Primaria, Persico Concetta,  Valentini  Paola,  Del  Coco  Antonella,
Frisullo Sabrina, Locato Monia; per la classe A345, Tafuro M.Rosaria,
Raino' Paola, Vergori Silvia,  Dell'Anna  Maria  Gabriella  e  Indino
Antonella Deborah;  per  la  classe  A346,  Vallone  Roberta,  Romano
Silvia, Latino Rosalba, Chetta Paola, Morciano Luana e Zito  Viviana.
Motivi di ricorso. Violazione della legge n. 68/99, del D.L. n. 42/09
ed eccesso di potere in  quanto  la  Ingrosso,  gia'  inserita  quale
riservataria nelle graduatorie del precedente biennio, aveva  diritto
a conservare il predetto riconoscimento in applicazione  dell'art.  1
del bando. Violazione della legge n. 68/99, del D.M. n. 42/99  e  del
decreto  legislativo  n.  181/00  in  quanto  essendo  la  ricorrente
destinataria  nell'anno  solare  2009,  di  un  reddito  inferiore  a
€ 10.000,00, doveva dal  1°  gennaio  2009  riottenere  lo  stato  di
disoccupazione. Tanto anche perche' l'assunzione a tempo determinato,
mancando di tendenziale stabilita', non fa venir meno il diritto alla
riserva. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 e  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/00  in  quanto  il  decreto
dell'USP  del  18  settembre  2009  e'  stato   adottato   senza   la
partecipazione al procedimento della ricorrente e comunque per errore
nei suoi presupposti e per violazione dei principi in tema di atti di
autotutela. Per i predetti motivi la ricorrente chiede l'annullamento
dei provvedimenti impugnati con il conseguente riconoscimento,  nelle
censurate  graduatorie,  del  suo  diritto  alla  riserva  in  quanto
disabile. L'udienza per il prosieguo e'  fissata  per  il  7  gennaio
2010. 

                        Avv. Franco Carrozzo 

 
TC-09ABA8047
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