PREFETTURA DI TREVISO

(GU Parte Seconda n.89 del 29-7-2010)

Prot. n. 820/2010/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Treviso, 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  relativo  alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura
delle Aziende di credito e  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali; 
  Vista la lettera della  Banca  d'Italia,  Filiale  di  Venezia,  n.
0513189/10  del  2   luglio   2010   relativa   alla   richiesta   di
riconoscimento  dell'eccezionalita'  dell'evento   verificatosi   nel
giorno 25 giugno 2010  che  ha  causato  la  chiusura  delle  Filiali
appresso specificate della Banca Antonveneta S.p.a.; 
  Visto  l'art.  31  della  legge  340/2000  che   ha   disposto   la
soppressione del Foglio annunzi legali della Provincia, a  far  tempo
dal 9 marzo 2001; 
 
                              Dichiara: 
 
  per gli effetti di cui all'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,  n.  1,
che le Filiali della Banca  Antonveneta  S.p.a.  sotto  indicate  non
hanno potuto funzionare regolarmente,  a  causa  dello  sciopero  dei
dipendenti, nel giorno 25 giugno 2010: 
    Filiali di Vazzola, via Roma n. 17; 
    Castelfranco Veneto, via Podgora n. 7. 
  Il  presente   decreto   acquista   efficacia   a   seguito   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  a
cura di questa Prefettura. 
    Treviso, 9 luglio 2010 

                            Il prefetto: 
                              Capocelli 

 
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