PREFETTURA DI TREVISO

(GU Parte Seconda n.89 del 29-7-2010)

Prot. n. 819/2010/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Treviso, 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  relativo  alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura
delle Aziende di credito e  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali; 
  Vista la lettera  della  Banca  d'Italia,  Filiale  di  Venezia  n.
0513405/10  del  2   luglio   2010   relativa   alla   richiesta   di
riconoscimento  dell'eccezionalita'  dell'evento   verificatosi   nel
giorno 25 giugno 2010  che  ha  causato  la  chiusura  delle  Filiali
appresso specificate della Banca Popolare di Vicenza Soc. coop.; 
  Visto l'art.  31  della  legge  n.  340/2000  che  ha  disposto  la
soppressione del Foglio annunzi legali della Provincia, a  far  tempo
dal 9 marzo 2001; 
 
                              Dichiara: 
 
  per gli effetti di cui all'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,  n.  1,
che le Filiali della Banca  Popolare  di  Vicenza  Soc.  coop.  sotto
indicate non hanno potuto  funzionare  regolarmente,  a  causa  dello
sciopero dei dipendenti, nel giorno 25 giugno 2010: 
    Filiali di Dosson di Casier, piazza Leonardo Da Vinci n. 2; 
    Onigo di Piave di Pederobba, via Case Rosse n. 2/A; 
    Treviso, via San Pelajo n. 119. 
  Il  presente   decreto   acquista   efficacia   a   seguito   della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  a
cura di questa Prefettura. 
    Treviso, 9 luglio 2010 

                            Il prefetto: 
                              Capocelli 

 
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