T.a.r. Campania Napoli

(GU Parte Seconda n.149 del 16-12-2010)

Notifica    per    pubblici    proclami    del     ricorso     T.A.R.
  Campania,Napoli,3°Sez.,n.2133/2010 Reg.Ric.,in  virtu'  di  Decreto
  presidenziale del 22.10.2010. 

  Il Comune di Tortorella, in persona  del  Sindaco,  legale  rapp.te
p.t., rapp.to e difeso, come in  atti,  dall'avv.Antonio  Giasi,  del
Foro di Napoli, avverte e  notifica  ad  ogni  effetto  di  legge  ai
seguenti Comuni, in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti
p.t.:Forino(AV);   Luogosano(AV);   Cassano    Irpino(AV);    Oliveto
Citra(SA); Pietraroja(BN); Sant'Arsenio (SA); Casal di  Principe(CE);
Sorbo   Serpico(AV);   Monteverde(AV);    Sacco(SA);    Terzigno(NA);
Laurito(SA); Sanza(SA); Caposele(AV); San Marco dei  Cavoti(BN);  San
Pietro  al   Tanagro(SA);   Baronissi(SA);   Villamaina(AV);   Cusano
Mutri(BN); Bonito(AV); San Mauro la Bruca(SA); Pomigliano D'Arco(NA);
Atena Lucana(SA); Bracigliano(SA); San Nicola  Manfredi(BN);  Giffoni
Valle   Piana(SA);    Mondragone(CE);    Riardo(CE);    Bucciano(BN);
Scampitella(AV); Sant'Andrea di Conza(AV);  Castel  San  Giorgio(SA);
Serino(AV);   Baia   e   Latina(CE);   Teora(AV);    Grottolella(AV);
Bellizzi(SA);   Montecorvino    Rovella(SA);    Melito    Irpino(AV);
Faicchio(BN);  Parete(CE);   Frattaminore(NA);   Flumeri(AV);   Massa
Lubrense(NA); Visciano(NA); Positano(SA); Agerola(NA); Domicella(AV);
Senerchia(AV);   Controne(SA);   Aiello   del   Sabato(AV);   Petruro
Irpino(AV); Sapri(SA); Carife(AV); Felitto(SA); Prata del  Principato
Ultra(AV);  Moiano(BN);  San  Giorgio  a  Cremano(NA);  Carinola(CE);
Laviano(SA); Prata Sannita(CE);  Altavilla  Silentina(SA);  Monte  di
Procida(NA);   Perito(SA);   Amorosi(BN);   Montefalcone    di    Val
Fortore(BN);  Vallo  della  Lucania(SA);  San  Giovanni  a  Piro(SA);
Acerno(SA); Pollica(SA); Santa Maria La Fossa(CE);  Castelvenere(BN);
Ricigliano(SA);    Teggiano(SA);    Castelnuovo     di     Conza(SA);
Durazzano(BN); Padula(SA); Vallata(AV);  Rofrano(SA);  Lacedonia(AV);
Vallesaccarda(AV);    San    Lupo(BN);     Montoro     Inferiore(AV);
Roccaromana(CE); Sessa  Aurunca(CE);  San  Sossio(AV);  Andretta(AV);
Giungano(SA);  Casamicciola  Terme(NA);  Colliano(SA);  Limatola(BN);
Camposano(NA); Atrani(SA); Castelcivita(SA); Gragnano(NA); Polla(SA);
Auletta(SA); Conca della  Campania(CE);  Marigliano(NA);  Bacoli(NA);
Tufino(NA); Romagnano  al  Monte(SA);  Morra  De  Sanctis(AV);  Rocca
d'Evandro(CE); Alfano(SA); Gallo Matese(CE);  Melito  di  Napoli(NA);
Montesano sulla Marcellana(SA); Pimonte(NA); Nusco(AV); Fisciano(SA);
Roccapiemonte(SA);  Pietrelcina(BN);  Sant'Angelo  dei  Lombardi(AV);
Arienzo(CE);    San    Gregorio     Magno(SA);     Montefalcione(AV);
Galluccio(CE); Castelpagano(BN); Villanova del Battista(AV);  Mugnano
del Cardinale(AV); Torrioni(AV); Tocco Caudio(BN); Casal  Velino(SA);
Taurano(AV);  Campagna(SA);   Montefredane(AV);   Cetara(SA);   Lacco
Ameno(NA);  Dragoni(CE);   Alvignano(CE);   Greci(AV);   Solofra(AV);
Olevano sul Tusciano(SA); Liveri(NA); Pompei(NA);  Pietravairano(CE);
Fontegreca(CE);  Albanella(SA);  Calvanico(SA);  Corbara(SA);  Telese
Terme(BN);  Pollena  Trocchia(NA);  Letino(CE);  Cuccaro  Vetere(SA);
Presenzano(CE);   Cautano(BN);   Colle   Sannita(BN);   Caselle    in
Pittari(SA); Altavilla Irpina(AV); Serramezzana(SA); Sant'Arpino(CE);
Castel Baronia(AV); Roccabascerana(AV); Salvitelle(SA); Sorrento(NA);
Chiusano  San  Domenico(AV);  Pesco  Sannita(BN);  Summonte(AV);  San
Prisco(CE);   Casapulla(CE);   Capriati   a   Volturno(CE);   Guardia
Lombardi(AV); Scala(SA); Valle  dell'  Angelo(SA);  Campolattaro(BN);
Pignataro   Maggiore(CE);   Guardia   Sanframondi(BN);   Paupisi(BN);
Chianche(AV); Parolise(AV); Arpaia(BN); San  Salvatore  Telesino(BN);
Torre Orsaia(SA);  Casandrino(NA);  Palma  Campania(NA);  Paduli(BN);
Cancello  ed  Arnone(CE);  San   Pietro   Infine(CE);   San   Lorenzo
Maggiore(BN); Airola(BN); Comiziano(NA); Santa Croce del  Sannio(BN);
Roccarainola(NA);  Savignano  Irpino(AV);  Pago   Veiano(BN);   Calvi
Risorta(CE); Molinara(BN);  Boscoreale(NA);  Meta(NA);  Carbonara  di
Nola(NA);  Valle  Agricola(CE);  Casaletto  Spartano(SA);  Celle   di
Bulgheria(SA); Tora e Piccilli(CE); Pietramelara(CE);  Cervinara(AV);
Frignano(CE);   Foglianise(BN);   San   Bartolomeo   in    Galdo(BN);
Rotondi(AV);  Castelvetere  in   Val   Fortore(BN);   Casavatore(NA);
Fragneto Monforte(BN); Ischia(NA); Liberi(CE); Teano(CE);  Monteforte
Cilento(SA);  Capua(CE);   Sant'Antimo(NA);   Corleto   Monforte(SA);
Roccagloriosa(SA);   Pontelatone(CE);   Apollosa(BN);   Rocchetta   e
Croce(CE);   Candida(AV);   Massa   di    Somma(NA);    Capaccio(SA);
Campora(SA); Montecorice(SA); Vico Equense(NA);  Ruviano(CE);  Stella
Cilento(SA);  Falciano  del  Massico(CE);   Perdifumo(SA);   Laureana
Cilento(SA); San  Marco  Evangelista(CE);  Piano  di  Sorrento  (NA);
Baselice(BN);   Ospedaletto   D'Alpinolo(AV);    Santa    Marina(SA);
Ponte(BN);  Giano  Vetusto(CE);  Orta   di   Atella(CE);   Orria(SA);
Laurino(SA); Castelfranco in Miscano(BN); Mercato  San  Severino(SA);
Reino(BN);   Bagnoli   Irpino(AV);    Sant'Arcangelo    Trimonte(BN);
Sant'Egidio  del  Monte   Albino(SA);   Rutino(SA);   Mignano   Monte
Lungo(CE); Arpaise(BN); San Sebastiano  al  Vesuvio(NA);  Moio  della
Civitella(SA);    Casaluce(CE);    Amalfi(SA);     Pontelandolfo(BN);
Cellole(CE); Caiazzo(CE); Valle di Maddaloni(Ce); Ascea(Sa); Villa di
Briano(Ce);  San  Nazzaro(Bn);  -di   aver   proposto,   innanzi   al
T.A.R.Campania, Napoli, ricorso, iscritto al n.2133/2010 Reg.Ric.  ed
assegnato alla Sezione Terza; -il ricorso proposto contro la  Regione
Campania   e'   teso   ad   ottenere   l'annullamento:a)del   Decreto
Dirigenziale  A.G.C.08  n.10  del  18.02.2010,  pubblicato  sul  BURC
N.17/2010,  recante"Presa  d'atto  e   approvazione   risultanze   di
valutazione di cui all'Avviso Pubblico DD 62/09 ai sensi dell'art.18,
comma 1, Legge Regionale 19 gennaio 2009, nella parte in cui  non  e'
stato ammesso al finanziamento il  progetto  del  Comune  ricorrente;
b)del verbale, in data 15.10.2009, con il  quale  la  Commissione  ha
ritenuto non ammissibile il progetto ricorrente; c)delle  valutazioni
della Commissione che hanno determinato  la  non  ammissibilita'  del
progetto ricorrente; d)dell' avviso pubblico rivolto  ai  Comuni  del
territorio della Campania per l'attuazione delle  previsioni  di  cui
all'art.18,  comma  1,  L.R.1/2009  e  delle   delibere   di   Giunta
nn.722/2009 e 958/2009, bandito con decreto  dirigenziale  n.62/2009,
se interpretato  dalla  Commissione  nel  senso  che  l'ultimo  comma
dell'art.5, relativo all'utilizzo del prezzario regionale, sia inteso
a pena di esclusione.Il  ricorso  veniva  ritualmente  notificato  ai
comuni di Comuni di Auletta(Sa), Ascea(SA), Villa di Briano(CE),  San
Nazzaro(BN),   Conca   della   Campania   (Ce),   Roccabascerana(Av),
Salvitelle(Sa).Il ricorso e' affidato a quattro distinti  motivi.  Il
primo motivo:"Violazione e falsa applicazione  degli  artt.89  e  133
D.Lgs.163/2006. Violazione e falsa applicazione della  lex  specialis
ed in particolare degli artt 5 e 6 dell'avviso pubblico  bandito  con
decreto   dirigenziale   62/2009.Eccesso   di    potere.Difetto    di
istruttoria.carenza  di  motivazione.Sviamento.Illogicita'."In   tale
motivo, previa censura dell'insufficienza di motivazione, si contesta
il  provvedimento  di  esclusione,   fondato   sulla   presunta   non
conformita' dei prezzi indicati negli elaborati di progetto  rispetto
al prezzario regionale, si' da determinare la violazione degli artt.5
e 6 del bando; l'art.5 si limitava, infatti, a statuire  che"ai  fini
del computo dei lavori  va  utilizzato  il  prezzario  regionale  dei
lavori pubblici vigente", non individuando alcuna  ipotesi  tassativa
di non ammissibilita' in caso di discordanza  dell'offerta  economica
presentata rispetto al prezzario vigente, differenza, peraltro,  pari
solo   al   2%   dell'   importo   finanziato.Analogamente,   l'art.6
genericamente prevedeva  che"non  saranno  ritenuti  ammissibili  gli
interventi relativi a iniziative e modalita' non conformi al presente
avviso  o  incompleti  anche  per  un  solo  documento   tra   quelli
richiesti"; pertanto la lex specialis non  consentendo  alcun  dubbio
interpretativo circa la  non  conformita'  dei  prezzi  indicati  nel
progetto depositato rispetto  al  prezzario  regionale  vigente,  non
poteva costituire tout court causa di non  ammissibilita'.Il  secondo
motivo:"Violazione  e  falsa  applicazione  degli   artt.89   e   133
D.Lgs.163/2006.Violazione   e   falsa    applicazione    della    lex
specialis.Eccesso  di  potere.Difetto   di   istruttoria.carenza   di
motivazione.Sviamento.  Illogicita'".La   disposta   esclusione   e',
altresi', illegittima in quanto nel settore dei pubblici  appalti,  i
prezzari rappresentano un mero strumento di  riferimento  cui  devono
attenersi le Amministrazioni nella individuazione del prezzo posto  a
base d'asta e non un  vincolo  indrogabile.I  prezzari  rappresentano
parametri  orientativi  che  l'Amministrazione   appaltante   intende
utilizzare  per  la  base   d'asta,   onde   garantire   la   massima
partecipazione possibile alla procedura  di  gara.In  ogni  caso,  il
progetto del Comune ricorrente non determineva  alcun  maggior  costo
per la spesa  pubblica,  poiche'  alla  voce"imprevisti",  era  stata
imputata la somma di euro 59.893,20 contenuta tra le spese  generali,
somma  destinata  anche  alla  mitigazione  delle  oscillazioni   dei
prezzari; pertanto l'eventuale maggior costo dei lavori-pari ad  euro
26.431,75-che ha determinato la non ammissibilita'  al  finanziamento
del progetto presentato dal Comune  ricorrente  era  assorbito  dalla
voce"imprevisti"di euro 59.893,20, contenuta tra le spese generali.ll
terzo   motivo:"Violazione   dell'art.3    della    legge    7.8.1990
n.241.eccesso di potere per difetto  assoluto  di  motivazione  e  di
istruttoria.Eccesso  di  potere  sotto  diversi  profili.Difetto   di
istruttoria.carenza di motivazione".I  provvedimenti  impugnati  sono
illegittimi in quanto non contengono la motivazione sulle ragioni per
le quali si e' dichiarato non ammissibile il progetto presentato  dal
Comune ricorrente.Il quarto motivo"Violazione del principio  generale
di  imparzialita'  e  trasparenza  dell'attivita'  della  p.a.(art.97
cost.)E' noto  che  costituisce  principio  cardine,  in  materia  di
procedure ad evidenza pubblica, l'obbligo di garantire la trasparenza
e  l'imparzialita'  delle  operazioni  concorsuali.Orbene,   non   si
comprende  come  la  Commissione  abbia  interpretato(e  trasfuso)nel
provvedimento negativo di non ammissibilita' le norme di  riferimento
che, ad onor del  vero,  erano  di  tutt'altro  tenore(nel  senso  di
favorevole), per il Comune ricorrente.Tutto cio' ha impedito, quindi,
la  verifica  del  rispetto  del  principio  dell'  imparzialita'   e
trasparenza nell'attivita' della Commissione di verifica.In  data  14
luglio  2010,  a  seguito  del  deposito  di   documenti   depositati
dall'Amministrazione   Regionale,   il   Comune   notificava   motivi
aggiunti(da valersi anche come ricorso autonomo)per l'  annullamento,
previa  sospensione  a)della  Relazione  del  Settore,  a  firma  del
Coordinatore dell'A.G.C.08, priva di data  e  numero;  b)del  verbale
della  Commissione,  in  data  8.9.2009,  con  il  quale  sono  stati
integrati i motivi di esclusione previsti  nel  bando,  con  allegate
valutazioni  recanti  la  non  ammissione  del  progetto  del  Comune
ricorrente; c)del formulario di presentazione dei progetti,  allegato
2; d)dei verbali e delle schede della Commissione  e  riferimenti  al
prezzario 2008.Il primo motivo:"Violazione e falsa applicazione degli
artt.89 e 133 D.Lgs.163/2006.Violazione e  falsa  applicazione  della
lex specialis ed in particolare degli artt 5 e 6 dell'avviso pubblico
bandito con decreto dirigenziale 62/2009.Eccesso di potere.Difetto di
istruttoria.carenza                                                di
motivazione.Sviamento.Illogicita'.Incompetenza".Il  verbale  in  data
8.9.2009, e i relativi allegati, sono viziati laddove la Commissione,
al punto 12, ha previsto l'esclusione dalla gara in caso  di  mancato
utilizzo del prezzario regionale 2009;  ipotesi  questa  che  non  e'
affatto prevista e disciplinata come causa di esclusione  nell'avviso
pubblico.La Commissione di gara che  puo'  individuare  soltanto  dei
subcriteri di  valutazione  rispetto  a  quelli  previsti  dalla  lex
specialis, nel caso in esame ha illegittimamente introdotto una causa
di esclusione diversa da quelle che l'Amministrazione ha ritenuto  di
disciplinare.Il secondo motivo"Violazione e falsa applicazione  degli
artt.89 e 133 D.Lgs 163/2006.Violazione e  falsa  applicazione  della
lex specialis ed in particolare degli artt 5 e 6 dell'avviso pubblico
bandito con decreto dirigenziale 62/2009.Eccesso di potere.Difetto di
istruttoria.carenza                                                di
motivazione.Sviamento.Illogicita'.Incompetenza"   Il    comportamento
della Commissione e' ulteriormente illegittimo atteso che  dopo  aver
introdotto una nuova causa di esclusione non prevista  affatto  dalla
lex specialis, con una relazione di data e numeri  non  conosciuti  a
firma  di  due   soli   componenti   della   Commissione   tenta   di
giustificare-ovviamente tardivamente-le ragioni  dell'esclusione  del
Comune ricorrente.Appare, quindi, evidente il  deviato  tentativo  di
integrare ex post una motivazione che, evidentemente, la  Commissione
si  e'  resa  conto  essere  del  tutto   errata   e   immotivata.Con
provvedimento  del  22.10.2010,  il  Presidente  della  terza   sez.,
disponeva l'integrazione del contraddittorio, anche nella  forma  del
avviso per pubblici proclami.A tanto si provvede mediante il presente
avviso, che vale, ad ogni effetto di legge, quale  notificazione  del
ricorso, dei motivi aggiunti, e del decreto presidenziale  ai  Comuni
innanzi  indicati,   nonche'   quale   adempimento   dell'ordine   di
integrazione del contraddittorio.P.Q.M.Si insiste per l' accoglimento
del  ricorso,  le  cui  conclusioni  abbiansi  qui  per   interamente
riportate e trascritte.Il presente atto e' esente  dall'  imposta  di
bollo  in  quanto  assoggettato  a  contributo  unificato  ai   sensi
dell'art.9 del D.P.R.115/2002.Napoli, 23 novembre 2010 

                         Avv. Antonio Giasi 

 
T10ABA11912
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.