BP COVERED BOND S.R.L.
Sede Legale: in Foro Buonaparte, 70, 20121, Milano
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Milano n. 06226220967
iscritta all'albo di cui all'art. 106 del T.U. Bancario al n. 41146
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario al n.
5034.4 e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco
Popolare Soc. Coop

(GU Parte Seconda n.7 del 17-1-2012)

Avviso di cessione di crediti pro  soluto  (ai  sensi  del  combinato
  disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile  1999,  n.
  130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993,
  n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno
  2003  n.  196  (il  "Codice  in  materia  di  Protezione  dei  dati
  Personali"). 

  BP  COVERED  BOND  S.r.l.  ("BP  Covered   Bond")   comunica   che,
nell'ambito di un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in  data
13  gennaio  2012  ha  concluso  con  il  Banco   Popolare   Societa'
Cooperativa e il Credito Bergamasco S.p.A. (i "Cedenti") un contratto
di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai  sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della
Legge 130 e dell'articolo 58 del  T.U.  Bancario  (il  "Contratto  di
Cessione"). In virtu' del  Contratto  di  Cessione  i  Cedenti  hanno
ceduto e  cederanno,  e  BP  Covered  Bond  ha  acquistato  e  dovra'
acquistare dai Cedenti,  periodicamente  e  pro  soluto,  secondo  un
programma di cessioni da effettuarsi ai termini  ed  alle  condizioni
ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante da mutui fondiari
e/o ipotecari residenziali e mutui fondiari e/o ipotecari commerciali
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere (a)
e (b), rispettivamente, del  Decreto  del  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze n. 310 del 14  dicembre  2006  (il  "Decreto  MEF")  (i
"Mutui"). Ai sensi del predetto Contratto  di  Cessione,  BP  Covered
Bond ha acquistato pro soluto in data  13  gennaio  2012  da  CREDITO
BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita  ed  operante  con  la  forma
giuridica di societa' per azioni, con  sede  legale  in  Largo  Porta
Nuova, 2, 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero
di  iscrizione  presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Bergamo  n.
00218400166 ed iscritta all'Albo  delle  Banche  tenuto  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'art.  13  del  T.U.  Bancario  al  n.  3336.5,
societa' appartenente al  Gruppo  Bancario  Banco  Popolare  iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario e
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco Popolare
Soc. Coop. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche  di  mora,
maturati e maturandi a far tempo dal 7 gennaio 2012  alle  ore  00.01
(incluso),  accessori,  spese,  danni,  indennizzi   e   quant'altro)
derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati  ai
sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38  e
seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  che,  alla
data del 7 gennaio 2012, risultavano nella  titolarita'  del  Credito
Bergamasco S.p.A. e che, alla medesima data (salvo  ove  diversamente
previsto), presentavano le seguenti  caratteristiche  (da  intendersi
cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  1. mutui erogati da Credito Bergamasco  S.p.A.  ovvero  erogati  da
altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A.
a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o
cessione di ramo/i d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo e/o frazionamento) siano: 
  a. una o piu' persone fisiche residenti in Italia, ovvero 
  b. una o piu' persone giuridiche aventi sede sociale in Italia; 
  3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  4. mutui denominati in euro; 
  5. mutui con decorrenza della prima rata di ammortamento (per  tale
intendendosi la prima rata comprensiva  di  una  componente  capitale
antecedente) alla data del 7 Gennaio 2012; 
  6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 7  Gennaio  2012  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio  8  (A)  che
segue, determinato in prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo
mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero 
      (B) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 7  Gennaio  2012  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio  8  (B)  che
segue, determinato in prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo
mutuo, e' pari o inferiore all'60%. 
  Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, per  "valore
di stima dell'immobile" si intende  il  valore  di  stima  utilizzato
dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al
fine di  valutare  la  conformita'  del  proprio  mutuo  al  presente
criterio, ciascun mutuatario potra', laddove  non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  8. (A) mutui garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali,  per  tali  intendendosi  i  rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; ovvero 
      (B) mutui garantiti da  ipoteca  su  immobili  localizzati  sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
commerciali,  per  tali  intendendosi  i   rapporti   prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data  di  stipulazione  del  relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti  categorie  catastali:
A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2,  C-3,  C-4,  C-5,  C-6,
C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10,  D-11,  D-12,
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9, F-3, F-4, F-10; 
    9. mutui che presentino un tasso di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
      (a) mutui a tasso  fisso  il  cui  tasso  d'interesse  non  sia
inferiore all'uno per  cento  su  base  annua  e  non  sia  superiore
all'otto virgola cinque per cento su base annua. Per "mutui  a  tasso
fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di  interesse  applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata residua del finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile: 
  (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice  di  riferimento
sia pari o superiore allo zero per cento  su  base  annua  e  pari  o
inferiore al quattro per cento su base annua; o 
  (ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo
(cap). 
  Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui  tasso
di interesse sia parametrato all'euribor ovvero  al  parametro  Prime
Rate ABI ovvero al parametro BCE; 
  (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile; 
  (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d.  "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra  (i)
il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facolta'  di  modifica  della
modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di  applicazione
della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede; 
    10. mutui: 
  (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa  tra  il  21
gennaio 1999 (incluso) ed il 06 gennaio 2011 (incluso); o 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 la cui data di  stipulazione  sia  compresa  tra  il  21
febbraio 2000 (incluso) ed il 30 settembre 2011 (incluso); 
  11. mutui le  cui  rate  scadute  alla  data  del  7  gennaio  2012
risultino interamente pagate; 
  12. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale, semestrale o annuale; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 5.000,00; 
  14.  mutui  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano interamente estinte; ovvero 
  (iii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente nascano da  altri  mutui  erogati  da  Credito  Bergamasco
S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti  in
Credito  Bergamasco  S.p.A.  a   seguito   di   fusione,   scissione,
conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 7 gennaio 2012 pur presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla  medesima  data  (salvo  ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  15. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente  alla  data  del  7
gennaio 2012); 
  16.  mutui  che  siano  stati  concessi,  anche  in   qualita'   di
cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che,  alla  data  del  7
gennaio 2012, erano dipendenti di Credito Bergamasco S.p.A. ovvero di
qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare; 
  17. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  18. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  19. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  20. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  21. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora  scadute  alla
data del 7 Gennaio 2012, che siano state, alla  data  del  7  Gennaio
2012, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 
  22.  mutui  edilizi,  per  tali  intendendosi  mutui   fondiari   a
medio-lungo termine erogati a  stato  avanzamento  lavori,  riservati
alle imprese edili, cooperative edilizie, imprese immobiliari, per la
costruzione,   ristrutturazione,    completamento,    trasformazione,
ampliamento,  recupero  di   complessi   immobiliari   di   qualsiasi
tipologia, destinati  alla  suddivisione  in  quote  e  frazionamento
ipotecario e alla vendita frazionata a soggetti terzi 
  23.  mutui  convenzionati  per  tali  intendendosi  mutui  le   cui
condizioni  economiche  sono  regolate  ai   sensi   di   convenzioni
sottoscritte da Credito Bergamasco S.p.A. con soggetti terzi. Al fine
di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  presente  criterio,
ciascun  mutuatario  potra',  laddove  non  disponga  gia'  di   tale
informazione, conoscere se il proprio mutuo ha condizioni  economiche
regolate ai sensi  di  tali  convenzioni  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  24. mutui che non rispettino i requisiti previsti  dalla  Circolare
n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo  II  Cap.  1
Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita'  del  proprio
mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario  potra',  laddove  non
disponga gia' di tale informazione, conoscere  se  il  proprio  mutui
rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla  filiale  presso  la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo 
  25. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote  sono  disciplinate  da
condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 
  26. mutui il cui contratto  prevede  l'erogazione  di  due  o  piu'
distinte  linee  di  credito,  la  prima  delle   quali   finalizzata
all'estinzione di  altri  mutui  fondiari  o  ipotecari  e  le  altre
finalizzate a fornire al relativo mutuatario  una  o  piu'  ulteriori
somme di denaro; 
  27. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  28. mutui in relazione ai quali (i) il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale  rinegoziazione  sia  in
corso alla data del 7 gennaio 2012; 
  29. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto  la  sospensione  del  pagamento   delle   rate   ai   sensi
dell'accordo quadro stipulato il 25 marzo 2009 tra il Ministero delle
Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in relazione al regime  di
favore per le persone in difficolta' di cui all'articolo 12, comma  5
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale),  convertito
con  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  del   successivo   decreto
ministeriale del 25 febbraio 2009 e tale  sospensione  sia  in  corso
alla data del 7 gennaio 2012; 
  30. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto la sospensione per 12 mesi del  pagamento  della  componente
capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Piano Famiglie"
sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni
dei consumatori in data 18 dicembre 2009 e tale  sospensione  sia  in
corso alla data del 7 gennaio 2012; 
  31. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
ottenuto la sospensione per 12 mesi del  pagamento  della  componente
capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Avviso  Comune:
per la sospensione dei debito delle piccole e medie imprese verso  il
sistema creditizio" sottoscritto dal Ministero dell'Economia e  delle
Finanze e l'Associazione Bancaria  Italiana  e  le  associazioni  dei
rappresentanti delle imprese in data 3 agosto 2009 e tale sospensione
sia in corso alla data del 7 gennaio 2012. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  di  cui  al  presente
avviso sono stati  altresi'  trasferiti  a  BP  Covered  Bond,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art.  4  della  Legge  130  e  dell'art.  58  del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi  inerenti,  ivi
inclusa qualsiasi  garanzia,  reale  o  personale,  trasferibile  per
effetto della cessione dei suddetti  crediti,  comprese  le  garanzie
derivanti da qualsiasi negozio con causa di  garanzia,  rilasciate  o
comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. 
  BP Covered Bond ha conferito incarico a Credito Bergamasco  S.p.A.,
ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP Covered
Bond, in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute.  Per  effetto
di quanto precede, i debitori ceduti  (i  "Debitori  Ceduti")  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma  dovuta  in  relazione  ai  crediti  oggetto  della
cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per  contratto
o in forza di  legge  anteriormente  alla  suddetta  cessione,  salvo
specifiche  indicazioni  in  senso  diverso   che   potranno   essere
comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 
  I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione al Credito Bergamasco S.p.A. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione
                         dei Dati Personali 
 
  Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei  Dati
Personali, BP Covered Bond informa  i  soggetti  interessati  che  la
cessione dei crediti di cui al presente avviso  gia'  di  titolarita'
del Credito Bergamasco S.p.A. e derivanti dai  contratti  sottostanti
di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha comportato necessariamente la
comunicazione a BP Covered Bond dei  dati  personali  identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (i  "Dati  Personali").
In virtu' della predetta comunicazione, BP Covered Bond e'  divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali,  e'  tenuta  a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13  del  predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali  ed  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  BP Covered Bond informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
  - per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione  da  parte  di  Banco  Popolare  Societa'  Cooperativa   di
obbligazioni bancarie garantite nella forma  di  programma  ai  sensi
dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered
Bond per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e  del  Credito
Bergamasco S.p.A. e/o  alle  autorita'  fiscali  in  ottemperanza  ad
obblighi di legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; 
  (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto  di  cessione  di
cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte
di BP Covered Bond. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza   anche   gli
incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i  responsabili  del
trattamento di quest'ultima. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' BP Covered Bond  S.r.l.,  con  sede  in
Milano, Foro Buonaparte, 70. 
  BP Covered Bond informa, altresi', che  i  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto,  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  Dati  Personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  nonche'  di
ottenere ulteriori informazioni  rispetto  al  trattamento  dei  Dati
Personali, possono rivolgersi al preposto  pro-tempore  del  Servizio
Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A., in  qualita'  di
responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. 

            BP Covered Bond S.r.L. - Aministratore unico 
                         Francesco Soresina 

 
T12AAB506
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.