PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.10 del 24-1-2012)

Prot. 21/12.
 
                   Mancato funzionamento sportelli 
 

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 1079368/11 del  30  dicembre  2011,  con  la
quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo  n. 1  del  15
gennaio 1948, per le Filiali della Cassa di Risparmio di San  Miniato
che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 16 dicembre 2011  a
partire dalle ore  14,30  non  sono  state  in  grado  di  funzionare
regolarmente a causa di un'astensione dal lavoro dei dipendenti 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 16  dicembre
2011 a partire dalle ore 14,30, delle Filiali e Agenzie  della  Cassa
di Risparmio di San Miniato di seguito indicate: 
  Filiale di Pontedera 1; 
  Agenzia di La Rotta; 
  Agenzia di San Frediano; 
  Agenzia di Pontedera 2; 
  Filiale di Ponsacco; 
  Agenzia di Fauglia; 
  Filiale di Castelfranco di Sotto; 
  Agenzia di Santa Maria a Monte; 
  Filiale di Ponte a Egola; 
  Agenzia di San Romano; 
  Filiale di Pisa 1; 
  Agenzia di Pisa 2; 
  Agenzia di Pisa 3. 
    Pisa, 10 gennaio 2012 

                             Il prefetto 
                              De Bonis 

 
TC12ABP696 (Gratuito)
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