MONDOMUTUI CARIPARMA S.R.L.
Sede Legale: in Via Gustavo Fara, 26, 20124 Milano
Capitale sociale: Euro 12.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 05783320962

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
Sede Legale: in Via Universita' 1, 43100 Parma
Iscritta al Registro delle Imprese di Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02113530345
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 13 del D. lgs. 385/1993

(GU Parte Seconda n.14 del 2-2-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.  130  del  30  aprile  1999
(come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione")
e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del  1  settembre  1993
    (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"). 
 

  MondoMutui Cariparma S.r.l. (il "Cessionario") e Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza S.p.A. ("Cariparma") comunicano che  in  data  30
gennaio 2012 hanno concluso un contratto di cessione  (il  "Contratto
di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della  Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico  Bancario,  in
virtu' del quale, in data 30 gennaio 2012,  Cariparma  ha  ceduto  al
Cessionario e il Cessionario  ha  acquistato  da  Cariparma  tutti  i
crediti (i  "Crediti")  rappresentati  dal  capitale  residuo,  dagli
interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant'altro,  dovuti
in forza dei contratti di mutuo fondiario stipulati da Cariparma  con
i propri clienti (i "Contratti di  Mutuo")  che,  alla  data  del  28
gennaio 2012, rispettavano tutti i seguenti criteri oggettivi: 
  a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai  quali  Cariparma
sia l'unico soggetto mutuante; 
  b) derivino da mutui erogati ai sensi dell'articolo 38 della  Legge
Bancaria (cd. "mutui fondiari"); 
  c) siano garantiti da ipoteca di  primo  grado  economico  su  beni
immobili  situati   nel   territorio   della   Repubblica   Italiana,
intendendosi come tale (i) un'ipoteca di  primo  grado;  ovvero  (ii)
un'ipoteca di grado successivo al  primo  rispetto  alla  quale  sono
state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle
ipoteca/ipoteche  di  grado  precedente;  ovvero   (iii)   un'ipoteca
costituita su un bene immobile  gia'  gravato  da  ipoteca  di  grado
precedente, qualora tale  ipoteca  di  grado  precedente  assista  un
credito nei confronti del medesimo debitore che soddisfa  i  presenti
criteri di cessione; 
  d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca e' decorso; 
  e) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; 
  f) derivino  da  contratti  di  mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale a una data non anteriore al 31 gennaio 2013 (incluso) e non
successiva al 31 dicembre 2053 (incluso); 
  g) derivino da contratti di mutuo  il  cui  piano  di  ammortamento
preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali
a "rata costante" (piano francese); 
  h) in relazione ai quali il debito residuo in linea  capitale  alla
Data di Valutazione sia superiore a  Euro  2.000  (due  mila)  e  non
superiore a Euro 2.400.000 (due milioni quattrocento mila); 
  i) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussista
alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Cariparma; 
  j) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo  di
pre-ammortamento eventualmente previsto  dal  relativo  contratto  di
mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; 
  k) siano stati, al momento dell'erogazione, denominati in Euro  e/o
in Lire e derivino da  contratti  di  mutuo  che  non  consentano  la
conversione in valuta diversa dall'Euro; 
  l) il cui debitore e' una persona fisica residente in  Italia  che,
in accordo  con  i  criteri  di  classificazione  di  Banca  d'Italia
definiti  dalla  Circolare  n.  140  dell'11  febbraio   1991,   come
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE  600,  614  o
615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici",  "Artigiani"  o  "Altre
Famiglie Produttrici"); 
  con espressa esclusione dei seguenti crediti: 
  m)  crediti  derivanti  da  contratti  di  mutuo  rientranti  nella
fattispecie "stato avanzamento lavori", non accollati  a  seguito  di
frazionamento e non totalmente erogati; 
  n) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati,  individuali  o
cointestati, in favore di  amministratori  o  ex  amministratori  e/o
dipendenti di Cariparma alla Data di Valutazione; 
  o) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati che siano  stati
stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o  normativa  che
preveda  agevolazioni  finanziarie  (mutui   agevolati),   contributi
pubblici  di  qualunque  natura,  sconti  di  legge,  limiti  massimi
contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che  concedano
agevolazioni o riduzioni ai debitori,  ai  datori  di  ipoteca  o  ai
garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 
  p)  crediti  derivanti  da  contratti  di  mutuo  che  siano  stati
rinegoziati ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 93
del 2008 poi convertito  con  legge  n.  126  del  2008,  cosi'  come
stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 19 giugno  2008  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI-Associazione Bancaria
Italiana; 
  q) crediti i cui debitori siano stati precedentemente  classificati
in sofferenza  ai  sensi  delle  Istruzioni  di  Vigilanza  di  Banca
d'Italia ed in relazione  ai  quali  cio'  sia  stato  comunicato  al
relativo debitore; 
  r) crediti che  derivino  da  contratti  di  mutuo  originariamente
stipulati dai debitori con Banca Intesa S.p.A. (ora  Intesa  Sanpaolo
S.p.A.), ceduti a Cariparma con atto di cessione stipulato in data 20
settembre 2004, di cui e' stata data notizia  mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2004; 
  s) crediti che  derivino  da  contratti  di  mutuo  originariamente
stipulati dai debitori con Intesa Sanpaolo S.p.A., ceduti a Cariparma
con atto di cessione stipulato in data 26  giugno  2007,  di  cui  e'
stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 28 luglio 2007; 
  t) crediti che  derivino  da  contratti  di  mutuo  originariamente
stipulati dai debitori con Cassa di  Risparmio  della  Spezia  S.p.A.
ceduti a Cariparma con atto di cessione stipulato in  data  4  agosto
2005, di cui e'  stata  data  notizia  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2005; 
  u) crediti che  derivino  da  contratti  di  mutuo  originariamente
stipulati dai debitori con Banca Intesa S.p.A. (ora  Intesa  Sanpaolo
S.p.A) ceduti a Cariparma con atto di cessione stipulato in  data  13
maggio 2011, di cui e'  stata  data  notizia  mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 giugno 2011; 
  v) crediti che  derivino  da  contratti  di  mutuo  originariamente
stipulati dai debitori con Banca Intesa S.p.A. (ora  Intesa  Sanpaolo
S.p.A) ceduti a Cariparma con atto di cessione stipulato in  data  25
marzo 2011, di cui e' stata data notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 aprile 2011; 
  w) crediti il cui debitore, in relazione ad uno qualsiasi dei  suoi
rapporti debitori con Cariparma (ad eccezione del relativo  Contratto
di Mutuo), abbia,  da  oltre  30  trenta  giorni,  delle  esposizioni
classificabili  come  "scadute  e/o  sconfinanti"  ai   sensi   della
Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 di Banca d'Italia; 
  x)  crediti  che  non  siano  gia'  stati  oggetto  di   precedenti
operazioni di cartolarizzazione; 
  y) crediti che stiano fruendo dell'agevolazione derivante dal Fondo
di Solidarieta' Mutui, art. 2 L. 244/07 - DM 132/2010; 
  z) crediti appartenenti alla tipologia "Gran Mutuo Cambio Scelta"; 
  aa)  crediti  derivanti  da  mutui  appartenenti   alla   tipologia
denominata "Gran Mutuo" per i quali sia intervenuta  una  sospensione
dell'intera rata oppure una riduzione del 50% della rata  e  non  sia
ancora scaduta, dopo tale evento, alcuna rata contenente una quota di
capitale. 
  Unitamente ai Crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti al Cessionario ai sensi dell'art. 1263 del codice civile e
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come  previsto  dal
comma 3 dell'art. 58 del Testo Unico Bancario richiamato dall'art.  4
della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie ipotecarie  ed
a tutte le altre garanzie  reali  e  personali,  ad  eccezione  delle
fideiussioni  omnibus,  (ossia  quelle  fideiussioni  rilasciate   in
relazione ad obbligazioni del debitore,  nei  limiti  di  un  importo
massimo, a garanzia dei crediti vantati da  Cariparma  nei  confronti
del medesimo debitore e derivanti da piu' rapporti giuridici e quindi
non  finalizzate  a  garantire  esclusivamente   ed   unicamente   le
obbligazioni nascenti dai Contratti di Mutuo) e tutti i  privilegi  e
le cause di prelazione che assistono i predetti  diritti  e  Crediti,
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche' ogni e  qualsiasi
altro  diritto,  ragione  e  pretesa  (anche  di  danni),  azione  ed
eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori  ai
predetti diritti e crediti ed al  loro  esercizio  in  conformita'  a
quanto previsto dai Contratti di Mutuo e da tutti gli altri  atti  ed
accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge  applicabile,  ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo,  il  diritto  di  risoluzione
contrattuale per  inadempimento  o  altra  causa  ed  il  diritto  di
dichiarare i debitori ceduti  decaduti  dal  beneficio  del  termine,
nonche' ogni altro diritto di  Cariparma  in  relazione  a  qualsiasi
polizza assicurativa contratta in relazione ai  Contratti  di  Mutuo,
per la copertura dei  rischi  di  danno,  perdita  o  distruzione  di
qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato
a garanzia al fine di garantire  il  rimborso  di  qualsiasi  importo
dovuto ai sensi degli  stessi  o  in  relazione  alla  copertura  del
rischio di morte del debitore ceduto. 
  La cessione dei Crediti si  inserisce  nel  piu'  ampio  quadro  di
un'operazione  di  cartolarizzazione  ai  sensi  della  Legge   sulla
Cartolarizzazione nell'ambito della quale  il  Cessionario  emettera'
titoli a ricorso limitato,  i  cui  proventi  andranno  a  finanziare
l'acquisto dei Crediti stessi. 
  Contestualmente alla stipulazione del  Contratto  di  Cessione,  il
Cessionario ha conferito incarico a Cariparma, ai sensi  della  Legge
sulla Cartolarizzazione, affinche' in suo nome e per  suo  conto,  in
qualita'  di  "soggetto  incaricato  della  riscossione  dei  crediti
ceduti", proceda all'incasso  delle  somme  dovute  in  relazione  ai
Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Cariparma ogni somma dovuta in relazione  ai  detti  Crediti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o  in  forza  di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni  che  potranno  essere
comunicate ai debitori  ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale
incarico  verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  La cessione dei  Crediti  ha  comportato  o  potra'  comportare  il
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici,  patrimoniali  e
reddituali - contenuti nei documenti e  nelle  evidenze  informatiche
connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali").  Il  Cessionario,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento (il "Titolare"), e' tenuta a fornire ai debitori  ceduti,
ai rispettivi garanti e ai  loro  successori  ed  aventi  causa  (gli
"Interessati") l'informativa  di  cui  all'articolo  13  del  Decreto
Legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (il  "Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali") ed assolve tale obbligo  mediante  il
presente avviso in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per
la  protezione  dei  dati  personali  del   18   gennaio   2007   (il
"Provvedimento dell'Autorita' Garante"), recante  disposizioni  circa
le modalita' con cui rendere l'informativa in forma  semplificata  in
caso di cessione in blocco di crediti. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali e del  citato  Provvedimento
dell'Autorita' Garante, il Cessionario informa che i  Dati  Personali
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun  Credito
ceduto saranno  trattati  esclusivamente  nell'ambito  dell'ordinaria
attivita' del Titolare e secondo le finalita' legate al perseguimento
dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: 
  (i) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  (ii)  per  finalita'  strettamente  connesse  e  strumentali   alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai  rispettivi  garanti
(a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni
derivanti da obblighi contrattuali,  verifiche  e  valutazioni  sulle
risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi
e sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte
del Cessionario. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati  Personali  potranno  altresi'  essere  comunicati  in  ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra  indicate  e
le seguenti ulteriori finalita': 
  (i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da  parte  dei
legali preposti a seguire le procedure giudiziali per  l'espletamento
dei relativi servizi); 
  (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
  (iii) emissione di titoli da parte del Cessionario  e  collocamento
dei medesimi; 
  (iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da
revisori  contabili   e   altri   consulenti   legali,   fiscali   ed
amministrativi; 
  (v)  assolvimento  di  obblighi  del  Cessionario   connessi   alla
normativa di vigilanza e/o fiscale; 
  (vi) effettuazione di analisi relative al  portafoglio  di  Crediti
ceduti e/o di attribuzione  del  merito  di  credito  ai  titoli  che
verranno emessi dal Cessionario; 
  (vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli; 
  (viii) cancellazione delle relative garanzie. 
  I soggetti appartenenti alle categorie ai quali  i  Dati  Personali
potranno essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposizione del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.  In  particolare,
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., operante  in  qualita'
di servicer per la gestione  dei  crediti  e  dei  relativi  incassi,
trattera' i Dati Personali  in  qualita'  di  autonomo  titolare  del
trattamento (il "Titolare Aggiuntivo"). 
  Nello svolgimento delle attivita' di trattamento,  persone  fisiche
appartenenti  alla  categoria  dei  consulenti  e/o  dipendenti   del
Titolare  e  del  Titolare  Aggiuntivo  potranno  altresi'  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e comunque nei limiti dello  svolgimento  delle  mansioni
assegnate. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti  responsabili
del trattamento potra' essere consultato in ogni  momento  inoltrando
apposita richiesta al Titolare  o  al  Titolare  Aggiuntivo.  I  Dati
Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette
finalita' ma solo  a  soggetti  che  operino  in  Paesi  appartenenti
all'Unione  Europea.  I  Dati  Personali  non  saranno   oggetto   di
diffusione. 
  Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di  cui  all'articolo  7  del
Codice in Materia di Protezione dei Dati  Personali  (a  mero  titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
conoscere l'origine  degli  stessi,  le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, nonche', qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti da Cariparma in qualita' di soggetto responsabile  di  tali
obblighi di comunicazione. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti  di  cui  sopra  e
ogni ulteriore informazione a Cariparma S.p.A. - Ufficio Reclami, Via
Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 - Parma. 

        MondoMutui Cariparma S.r.l. - L'amministratore unico 
                       Massimo Antonio Bosisio 

 
T12AAB1270
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.