TAR LAZIO
Sede di Roma - Sez. III Quater

(GU Parte Seconda n.19 del 14-2-2012)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G. 5391/2011 
 

  Il TAR Lazio, sede di Roma,  Sez.  III  Quater,  con  sentenza  non
definitiva n.69/2012 e decreto presidenziale n. 678/2012, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio nel giudizio  R.G.  n.  5391/2011,
proposto da Gioia Maria Grazia e Zuccala' Gianmario, contro l'INPS  e
nei confronti di Mongiardo Caterina, Tilocca Leonardo,  Ruffi  Giada,
Tedeschi Gianfrancesco e, con i motivi  aggiunti,  nei  confronti  di
Carbone Rosalba, Palombella Giulia, Mastroluca  Alessandra,  Cotronea
Lucilla, Orlando Giovanna Maria, Venezia Antonio e Villonio  Alfredo,
autorizzando la notifica per pubblici  proclami  del  ricorso  e  dei
motivi aggiunti sulla Gazzetta Ufficiale nei confronti di  tutti  gli
idonei -  e  cioe'  dei  candidati  collocati  dalla  36^  alla  121^
posizione - della graduatoria del concorso pubblico  a  35  posti  di
dirigente amministrativo di seconda  fascia  dell'INPS  approvata  in
data 1.06.2010, fissando per l'ulteriore  trattazione  la  camera  di
consiglio del 27.06.2012. 
  I ricorrenti, gia' idonei della graduatoria del concorso pubblico a
tre posti di dirigente amministrativo  di  seconda  fascia  approvata
dall'IPOST, rappresentati e difesi  dall'avv.  Francesco  Di  Ciommo,
elettivamente domiciliati presso il suo  studio  sito  in  Roma,  via
Tacito n.41, con atto di costituzione  a  seguito  di  opposizione  a
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica,  depositato  il
21.06.2011, hanno chiesto  l'annullamento,  almeno  in  parte  qua  e
previa sospensione  o  emissione  di  idonea  misura  cautelare,  dei
seguenti provvedimenti: I) della determinazione  presidenziale  n.  2
dell'1.06.2010, con la quale l'INPS ha approvato la  graduatoria  del
concorso pubblico a 35 posti da dirigente amministrativo  di  seconda
fascia nei ruoli dell'INPS, ampliandola di ulteriori 30 posti,  nella
parte in cui l'INPS, in aggiunta ai 35 vincitori,  dovendo  procedere
alla  assunzione  a  tempo  indeterminato  di  ulteriori  30   unita'
personale avente il profilo di dirigente  amministrativo  di  seconda
fascia, utilizza lo scorrimento della citata graduatoria,  invece  di
utilizzare prioritariamente la graduatoria dell'antecedente  concorso
pubblico, tuttora valida, a tre posti di dirigente amministrativo  di
seconda  fascia  approvata  dall'IPOST,  attesa  la  soppressione   e
l'incorporazione dell'IPOST nell'INPS, avvenuta in data 31.05.2010, e
la   conseguente   rideterminazione   dell'organico   dell'INPS   del
23.06.2010 con l'inclusione dei ruoli  e  delle  dotazioni  organiche
dell'IPOST; II) della  determinazione  presidenziale  n.  135  del  2
novembre 2010, con cui l'INPS procede ad un ulteriore scorrimento per
9 dirigenti amministrativi utilizzando la  citata  graduatoria  a  35
posti;  nonche'  in  via  subordinata;  III)  di  ogni   altro   atto
amministrativo dell'INPS nella parte in cui quest'ultimo, a decorrere
dalla data del 31.05.2010, ha disposto di utilizzare per la copertura
delle  vacanze  dell'organico  dirigenziale  lo   scorrimento   della
graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 5 posti di dirigente
amministrativo di seconda  fascia  bandito  dalla  Corte  dei  Conti,
disponendo,  quindi,  lo  scorrimento  di   idonei   appartenenti   a
graduatorie concorsuali diverse rispetto alle proprie graduatorie  e,
in particolare, alla graduatoria del concorso pubblico a tre posti di
dirigente amministrativo di seconda fascia approvata  dall'ex  IPOST,
oggi INPS; IV) di  ogni  e  qualunque  altro  atto  preparatorio  e/o
presupposto e/o connesso e/o collegato e/o esecutivo e/o  conseguente
ai predetti, ivi inclusi i successivi atti con i  quali  si  disponga
l'ampliamento della citata graduatoria; nonche' in via  ulteriormente
subordinata;  V)  della  determinazione  presidenziale  n.  141   del
16.11.2010,  con  la  quale  l'INPS  ha  disposto  l'ampliamento   di
ulteriori 2 posti della graduatoria del concorso pubblico a  5  posti
da dirigente di seconda fascia  dell'INPS,  area  informatica,  nella
parte in cui  l'INPS,  dovendo  procedere  alla  assunzione  a  tempo
indeterminato di ulteriore personale dirigenziale di II  fascia,  non
ha preventivamente predeterminato le dotazioni organiche, il numero e
le   correlative   vacanze   delle   rispettive   aree   dirigenziali
amministrative e informatiche; VI) di ogni  e  qualunque  altro  atto
preparatorio e/o presupposto e/o connesso e/o collegato e/o esecutivo
e/o conseguente ai predetti, ivi  inclusi  i  successivi  ampliamenti
della citata graduatoria. Per gli effetti, si e' richiesto al TAR  di
intimare all'INPS lo scorrimento della  graduatoria  dei  ricorrenti,
assumendo questi ultimi  quali  dirigenti  amministrativi  nei  ruoli
dell'INPS, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata
immissione in servizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza 29.07.2011,  n.2892,  il  TAR  Lazio,  Roma,  Sez.  III
Quater,  respingeva  l'istanza  cautelare  in  quanto  non  idonea  a
tutelare gli interessi dei ricorrenti  e  fissava  l'udienza  per  il
merito per il giorno 23.11.2011, ove,  con  sentenza  non  definitiva
ordinava   l'integrazione   del    contraddittorio    e    dichiarava
inammissibili, per carenza  di  interesse,  le  censure  avverso  gli
impugnati provvedimenti, di cui sopra, di assunzione  dell'idoneo  di
cui alla graduatoria a 5 posti approvata  dalla  Corte  dei  conti  e
dell'assunzione di 2 idonei di cui alla  graduatoria  a  5  posti  di
dirigente  informatico  nei  ruoli  dell'INPS.  Con  motivi  aggiunti
depositati  il  25.10.11,  nonche'  con  ulteriori  motivi   aggiunti
depositati il 18.11.2011 i ricorrenti, sempre  rappresenti  e  difesi
dall'avv. Francesco Di Ciommo ed elettivamente domiciliati presso  il
suo Studio in Roma, Via Tacito, n.41, hanno richiesto l'annullamento,
almeno in parte qua, dei provvedimenti gia' impugnati con il  ricorso
principale, nonche' :  I)  della  determinazione  presidenziale  INPS
n.335  dell'1.08.2011,  con  cui  l'INPS  procede  ad  un   ulteriore
scorrimento per 10 dirigenti amministrativi,  utilizzando  la  citata
graduatoria a 35 posti; II) della  determinazione  presidenziale  e/o
degli atti richiamati nella nota di replica dell'INPS depositata  nel
presente giudizio in data 2.11.2011, con i quali l'INPS - in aggiunta
alle impugnate determinazioni presidenziali n.2/2010; n.135/2010 e n.
335/2011 - dovendo procedere all'assunzione a tempo indeterminato  di
23 dirigenti amministrativi di seconda fascia, autorizzate  con  DPCM
07.07.2011, utilizza lo scorrimento della  citata  graduatoria  a  35
posti di  dirigente  amministrativo  nei  ruoli  dell'INPS,  anziche'
utilizzare la graduatoria dei ricorrenti; III) di  ogni  e  qualunque
altro diverso atto preparatorio  e/o  presupposto  e/o  connesso  e/o
collegato e/o esecutivo e/o conseguenti al predetto. Per gli effetti,
si e' richiesto al TAR di  intimare  all'INPS  lo  scorrimento  della
graduatoria dei ricorrenti, assumendo questi ultimi  quali  dirigenti
amministrativi nei ruoli dell'INPS, oltre al risarcimento  dei  danni
conseguenti alla ritardata immissione in servizio,  con  vittoria  di
spese, competenze ed onorari. L'INPS nel corso del 2011 ha utilizzato
piu' volte la graduatoria ex IPOST e i ricorrenti, collocati al 7°  e
all'8° posto della graduatoria ex IPOST,  sono  attualmente  i  primi
candidati   della   predetta   graduatoria   non   ancora   chiamati.
L'annullamento dei provvedimenti impugnati sono  stati  richiesti  in
seno all'atto di costituzione a  seguito  di  opposizione  a  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica sulla base dei  seguenti
motivi:  1)  Violazione  e  falsa  applicazione  di  legge   241/1990
ss.m.ii.,  per  difetto  di  istruttoria,  carente,  insufficiente  e
congrua motivazione (art. 3 legge). Conseguente lesione del diritto e
dell'interesse  alla   vita   all'assunzione.   L'INPS,   consapevole
dell'esistenza della valida graduatoria dell'IPOST, non ha  indicato,
nei provvedimenti di scorrimento e di utilizzo di idonei appartenenti
ad una graduatoria concorsuale a scapito di altre  egualmente  valide
ed efficaci, i criteri e le ragioni di fatto e di diritto di siffatta
scelta. Cio' denota una insufficiente motivazione  dei  provvedimenti
impugnati.  2)  Violazione   dei   principi   generali   in   materia
concorsuale. Violazione dell'art.97 Cost.  e  dei  principi  di  buon
andamento  e  imparzialita'  dell'azione  amministrativa.  Violazione
dell'art.35,  comma  5  ter,  legge  165/2001.  Eccesso  di   potere.
Disparita' di  trattamento.  Sviamento.  Irragionevolezza  manifesta,
arbitrarieta', travisamento dei fatti. Violazione  del  principio  di
certezza giuridica, del principio di affidamento  e  di  trasparenza.
Tra due o piu' graduatorie valide ed efficaci  relative  al  medesimo
profilo, la P.A. e' tenuta ad utilizzare la graduatoria piu'  antica.
La costante  giurisprudenza  amministrativa  ritiene  prioritario  il
criterio della antecedenza della graduatoria  nella  scelta  tra  due
graduatorie  concorsuali  valide  ed  efficaci  (CdS  4974/2007;  CdS
4484/2007; CdS 147/2004; CdS 5636/2004; CdS 4742/2003;  TAR  Sardegna
1048/1995; Tar Puglia, Sez. Lecce, 153/ 2010; Tar Puglia, Sez.  Bari,
421/2011). Cio' anche a tutela della posizione  degli  aspiranti  che
hanno conseguito  in  data  anteriore  l'idoneita'  alla  nomina.  3)
Violazione dell'art. 11, comma 1, della legge n.150  del  27  ottobre
2009, violazione del principio di trasparenza ed eccesso  di  potere.
Violazione della circolare del Dipartimento della  funzione  pubblica
n. 46078 del 18 ottobre 2010 e della successiva  circolare  n.  11786
del 22 febbraio 2011. E' evidente la  violazione  di  legge,  nonche'
delle richiamate circolari nella misura in cui l'INPS, prima di  dare
avvio ai citati scorrimenti di graduatorie, non ha  predeterminato  e
quantificato numericamente i ruoli relativi ai  due  diversi  profili
dirigenziali informatici e amministrativi. 4) Violazione dei principi
di economicita', efficacia ed efficienza di cui all'art.1 della legge
n.241/1990.  Violazione  dell'art.39  della  legge   n.449/1997.   La
graduatoria   dei   ricorrenti   e'   antecedente   a   quella    dei
controinteressati   e   la   relativa   scadenza   produce    effetti
antieconomici. 5)  Violazione  dell'art.  9  della  legge  3/2001  ed
eccesso di potere. L'INPS sulla base di una convenzione stipulata  il
14.12.2010, con scadenza il 31.12.2010, ha attinto dalla  graduatoria
del concorso a 5 dirigenti  amministrativi  della  Corte  dei  conti,
assumendo un solo idoneo: il Dr. Sebastiano Alvise ROTA, collocato al
37^ posto. L'INPS avendo proprie graduatorie concorsuali  valide  per
il profilo amministrativo ai sensi di legge non poteva  attingere  da
altre graduatorie concorsuali. 6) Violazione degli art. 1326  c.c.  e
1989 c.c. Eccesso di potere. Il bando  di  un  pubblico  concorso  ex
art.1326 c.c. e 1989 c.c. vincola il promittente dal momento  in  cui
la promessa stessa e' resa pubblica. Quindi, nell'adempimento tra due
obbligazioni deve darsi precedenza a  quella  che  scade  prima.  E',
peraltro, illegittimo e contrario ai principi di correttezza e  buona
fede nell'esecuzione dell'obbligazione  l'utilizzo  di  un  eventuale
criterio territoriale nello  scorrimento  di  piu'  graduatorie  (CdS
4484/2007). I sopracitati ricorsi  per  motivi  aggiunti  sono  stati
affidati  agli  stessi  motivi  di  diritto  contenuti  nell'atto  di
costituzione introduttivo  del  giudizio,  ut  supra  menzionati.  Si
notifica per pubblici proclami il suindicato sunto sia  dell'atto  di
costituzione a seguito di  opposizione  a  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, che dei ricorsi per motivi aggiunti, con
i relativi motivi per sunto, a tutti gli idonei del concorso pubblico
per esami a 35 posti di dirigente amministrativo  di  seconda  fascia
nei ruoli dell'INPS: De Luca Francesco, Seguino Carmine, Manna Angelo
Maria, Guida Maria Sabrina, Ruberto Gianfranco, Ruffi Giada, Vasumini
Bruno, Balzano Antonio, Doldo  Giuseppe,  Spagnolo  Maria  Elisa,  De
Simone Rosa, Reale Roberto, Zerbinato Marta, Minutoli  Gaetano,  Zoli
Barbara, Cottura Michele, Di Domenico  Pio,  Zini  Alessandra,  Lemme
Maria Rita, Sechi  Roxelana,  Franzese  Carmeliana,  Saponara  Fabio,
Saviano Mauro, D'Alessandris Marco, Palombo Eleonora, Teresi  Ingrid,
Micheli Corrado, Pagano  Filippo,  Tedeschi  Gianfrancesco,  Rimmaudo
Alessia,  Buonomo  Dario,  Terrosi  Lucia,  Salinaro  Edmondo,   Rosi
Alessio, Balzani Tania, Cammarata Irene  Rosaria,  Cariello  Rosaria,
Riccio  Mario,  Lofaro  Francesco,  Cortellaro   Antonio,   Petrosino
Vincenzo, Bozzano Ennio, Rivieccio Matteo, Cogliati Moreno, Di Pietro
Giovanni, Tilocca Leonardo, Parisi Raffaella, Croce Alessia,  Bertone
Maura, Pennestri Maria Vittoria, De Nictolis Vincenzo Maria, D'Arcano
Luisa, Carbone Rosalba, Grisi Emilia, Grimaldi  Eduardo,  Vai  Furio,
Palombella  Giulia,  D'Auria  Emma,  Dotto  Alberto  Giuseppe  Maria,
Niccolini  Gianni,  Ceccarini  Graziella,  Cuccagna  Roberta,   Mirra
Luciano, Filla Francesca, Zatelli Elena, Riso  Maria  Rosa,  Fabriano
Valeria  Barbara,  De  Candia  Onofrio,  Cucaro  Santissimo  Alfredo,
Mastroluca Alessandra, Giordano  Giulia,  Cristiano  Giulio,  Moracci
Stefano, Brignola Michele, De Cillis Attilio,  Corvaglia  Margherita,
Cotronea Lucilla, Orlando Giovanna Maria,  Zabotto  Stefano,  Venezia
Antonio, Fera Vincenzo, De  Falco  Salvatore,  Prato  Fiorenzo,  Lupo
Marianna, Mazzacurati Enrico, Villonio  Alfredo.  Si  sottolinea  che
l'eventuale accoglimento del superiore ricorso  con  motivi  aggiunti
determina effetti pregiudizievoli nei confronti dei controinteressati
e si precisa che si puo' verificare  attraverso  il  numero  di  R.G.
5391/2011 lo stato di svolgimento  del  relativo  giudizio  sul  sito
internet www.giustizia-amministrativa.it. Roma, 26 gennaio 2012. 

                   prof. avv. Francesco Di Ciommo 

 
T12ABA1844
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