TAR LAZIO ROMA
Sez. I ter

(GU Parte Seconda n.22 del 21-2-2012)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  L'Avv. Maria  Ida  Leonardo,  difensore  di  Adolfo  Marchetti  nel
ricorso proposto al TAR Lazio Roma, Sez. I  ter  n.  R.G.  9841/2011,
proposto   contro   IL   MINISTERO   DELL'INTERNO    in    esecuzione
dell'ordinanza  collegiale  del  2.2  2012  n.   1186,   integra   il
contraddittorio del predetto giudizio, notificando sunto del  ricorso
introduttivo e del successivo atto di motivi  aggiunti  ai  candidati
idonei  il  cui  nominativo  figura  nella   graduatoria   definitiva
approvata con determinazione direttoriale  del  28.11.2011  dal  295°
posto  sino  al  352°".  Con  il  ricorso  era  stata  impugnata   la
Graduatoria finale di merito del 2.11.2011 del concorso interno,  per
titoli di servizio ed esame scritto,  a  116  posti  (successivamente
elevati a 350 con D.M. del 28 02.2011), per  l'accesso  al  corso  di
formazione  professionale   per   la   nomina   alla   qualifica   di
vicesovrintendente del ruolo  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato,  indetto  con  D.M.  23.07.2009,  corretta  con  decreto   del
14.11.2011.    Il    ricorrente    si    classificava    al     posto
353°(successivamente alla modifica  al  354°  posto),  con  punteggio
complessivo pari a 90,95, con  una  differenza  di  0,05  punti,  per
rientrare nella graduatoria dei vincitori. 
  La Commissione, valutava illegittimamente ometteva di  prendere  in
considerazione alcuni titoli di servizio, espressamente indicati come
utili ed idonei  nella  allegata  "Tabella"  recante  i  "Criteri  di
valutazione dei titoli  di  servizio  determinati  dalla  commissione
esaminatrice".  Il  ricorrente  dichiarava   di   aver   ricevuto   4
Compiacimenti ed allegava i titoli di  riferimento.  La  Commissione,
riconosceva solo 0,60 punti,  anziche'  0,80  punti,  infatti  dei  4
Compiacimenti posseduti e documentati, ne venivano  conteggiati  solo
3.  Uno  dei  "Compiacimenti"  allegati  non  e'   stato   preso   in
considerazione perche' riportava la dicitura "  NOTA  ELOGIATIVA  del
Questore" anziche' "COMPIACIMENTO", ma la differenza  con  gli  altri
titoli  prodotti  e  correttamente   computati   nel   punteggio   e'
assolutamente solo formale e dipendeva dal fatto  che  all'epoca  del
conferimento gli Uffici della Questura di Ancona erano sprovvisti  di
specifici   cartoncini   ologrammati   tipici   dei    compiacimenti.
Circostanza confermata anche dalla dichiarazione del  22.11.2011  del
Sig. Vic. Questura di Ancona. La Commissione ha  attribuito  al  sig.
Marchetti in relazione categoria B) punti 4 relativamente  agli  anni
2007 e 2008, e punti 5 solo per  l'anno  2009.  In  realta'  come  si
evince da specifica dichiarazione del Dirigente l'UPGSP e cosi'  come
attestato dal foglio matricolare (quadro F), nonche' come specificato
sul foglio notizie, il sig. Marchetti nei  tre  anni  di  riferimento
(2007/2008/2009) veniva impiegato in servizio "prevalentemente con la
specifica  mansione  di  Capo  equipaggio   volante,"   pertanto   la
Commissione anche per gli anni 2007 e 2008 avrebbe dovuto riconoscere
il punteggio massimo di 5 p.  come  capo  pattuglia.  Con  l'atto  di
motivi aggiunti e' stata impugnata la graduatoria di merito  corretta
il 28.11.2011,  nonche'  la  nota  del  1.12.2011  con  la  quale  il
Ministero comunicava il rigetto dell'istanza di riesame  dei  titoli,
per  i  medesimi  vizi  di  illegittimita'   derivata   del   ricorso
introduttivo. 

                       avv Maria Ida Leonardo 

 
T12ABA2220
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