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Proroga termini Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 1076097/11 del giorno 29 dicembre 2011, pervenuta in data 10 gennaio 2012, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze di: Pescara Ag. 2; Cepagatti; Montesilvano e Spoltore, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. delle dipendenze di: Pescara Ag. 2; Cepagatti; Montesilvano e Spoltore, e' stato determinato da uno sciopero indetto dalle Segreterie nazionali di Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fiasc-Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca che ha causato la chiusura delle suddette Filiali nel pomeriggio del 16 dicembre 2011; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 20 gennaio 2012 p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario dott. Vincenzo De Vivo TC12ABP2044 (Gratuito)