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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il "Codice della Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. Marche M5 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 24 febbraio 2012 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A. ("Banca delle Marche"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca delle Marche, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 febbraio 2012, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) derivanti da contratti di mutuo, ipotecari e chirografari (i "Contratti di Mutuo"), concessi da Banca delle Marche S.p.A. in favore di piccole e medie imprese, individuali o collettive, costituite in qualsiasi forma giuridica, che alla data del 31 gennaio 2012 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): (i) derivino da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti categorie: AGRCOPnumero, AGRFONnumero, FONCOPnumero, FONEDInumero, FONINInumero, FONORDnumero, IPOCOPnumero, IPOORDnumero, MFCAGRnumero, MFCANTnumero, MFCFONnumero, MFCMBFnumero, MFCMBInumero, CHICOPnumero, CHIESEnumero, CHIINInumero, CHIINSnumero, CHIORDnumero, MFCMBCnumero come riportato (i) nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento; o (ii) nell'ultimo bollettino MAV; o (iii) nella documentazione annuale inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza; (ii) derivino da Contratti di Mutuo interamente erogati e rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Banca delle Marche; (iii) siano disciplinati dalla legge italiana; (iv) derivino da Contratti di Mutuo (i) in relazione ai quali Banca delle Marche sia l'unico soggetto mutuante ovvero (ii) originariamente stipulati con Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A. e, a partire dal 30 giugno 2003, divenuti di titolarita' di Banca delle Marche a seguito di fusione per incorporazione del suddetto istituto in Banca delle Marche; (v) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1 gennaio 2001 (incluso) e prima del 31 gennaio 2012 (incluso); (vi) siano denominati in Euro; (vii) il cui relativo debitore, al momento della stipula del Contratto di Mutuo ovvero con successiva comunicazione inviata a Banca delle Marche, abbia dichiarato di avere residenza o sede legale in Italia; (viii) il cui relativo debitore appartenga a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 267 (Altri Organismi di investimento collettivo del risparmio), 268 (Altre finanziarie), 430 (Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20 addetti), 490 (Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Societa' con meno di 20 addetti), 614 (Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici); (ix) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali non sussista alcuna rata non pagata da piu' di 35 giorni dalla relativa data di scadenza; (x) derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale e' superiore a Euro 5.000 (incluso) e inferiore a Euro 10.000.000 (incluso); (xi) in relazione ai Crediti che derivino da Contratti di Mutuo in preammortamento, sia stata pagata almeno una rata, anche di soli interessi; (xii) derivino da Contratti di Mutuo che presentano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile (inclusi i mutui a tasso misto che si trovino nel periodo di regime di tasso variabile), uno spread sul parametro di riferimento uguale o superiore a 0,50%; ovvero (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso (inclusi i mutui a tasso misto che si trovino nel periodo di regime di tasso fisso), un tasso minimo uguale o superiore a 2,00%. Con espressa esclusione dei crediti: 1) erogati a una ditta individuale ovvero a una societa' di persone, il cui titolare ovvero almeno uno dei soci era dipendente o amministratore di Banca delle Marche S.p.A. e/o altre societa' facenti parte del Gruppo "Banca delle Marche"; 2) derivanti da Contratti di Mutuo stipulati da un gruppo di banche organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 3) derivanti da Contratti di Mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; 4) che beneficiano di una garanzia emessa (a) da uno dei seguenti Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi: Unionfidi LAZIO, Coopfidi Roma, Finascom L'Aquila, Cofidi FIT, IPE Coop Confidi, Imprefidi Lazio, Confidi Lazio, Artigiancoop, Commerfidi, Confidi Romagna e Ferrara, Fidimpresa Abruzzo, Coopcredito Abruzzo, Confidi Finanza e Progetti, Ter.Fidi Teramo, Ascomfidi Ap, Fidati Soc. Coop., Creditfidi Ch, Coop. Art. Gar. Prov Terni, Confidi Abruzzo, Commercredito, Coopercommercio, Massaccesi, Coop. Maceratese M.Fratini, Fincasa, Fidicom Scarl, Coop. Art. Gar. Tini Renato, Fidimpresa Forli', Confidi Teramo, Coop. Art. Gar. Val Vibrata, Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Serfidi Scrl, Coop. Art. Gar. Ercole Vincenzo Orsini, Cofidapi Chieti, Co.Se.Fi.R., Cooperativa Provincia AP, Servizio Fidi Alto Piceno, Eurofidicoop, Artigianfidi AP, Confidi Centro Italia, Adriafidi Scrl Porto San Giorgio, Cogam, Cobfidi, Fidindustria Emilia Romagna, Confidi Progresso, Consorzio Fidi Marche, Turicomfidi, Conarfidi, Artigianfidi Lauro Pianesi, Consulfidi, Artifidi, Coop. Art. di Garanzia di Credito Fiduciaria, Artigianfidi PG, Confidi Ad Novas; oppure (b) da uno dei seguenti enti e/o societa': CCIAA Roma, F.I.R.A. (Finanziaria Regione Abruzzo), Socopad - C.G.C., Fondo di Garanzia MCC, Finmolise; 5) derivanti da Contratti di Mutuo erogati utilizzando fondi di soggetti terzi; 6) derivanti da Contratti di Mutuo il cui relativo debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato "in sofferenza" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), e segnalati alla Centrale Rischi; 7) derivanti da Contratti di Mutuo concessi a favore di enti o consorzi pubblici, fondazioni, associazioni o enti religiosi; 8) derivanti dai seguenti Contratti di Mutuo assistiti da controgaranzia a prima richiesta del "Fondo di Garanzia per le PMI" ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gestito da MedioCredito Centrale S.p.A.: 2/501352000, 2/519758000, 14/491761000, 16/485911000, 20/478864000, 20/484049000, 20/500240000, 24/520024000, 30/481986000, 33/498296000, 37/486442000, 45/456322000, 48/497577000, 52/511463000, 52/514503000, 52/517250000, 60/443159000, 63/489272000, 66/480807000, 67/483164000, 68/493752000, 72/505143000, 72/505263000, 72/505275000, 74/502852000, 74/512466000, 75/426992000, 76/436714000, 76/476159000, 79/521341000, 81/519408000, 85/497296000, 85/505472000, 90/475813000, 90/475819000, 105/490961000, 105/505397000, 105/506420000, 106/487323000, 112/495798000, 112/511499000, 115/494167000, 115/496461000, 117/491917000, 118/460833000, 124/508971000, 125/474065000, 125/521317000, 126/428718000, 126/485653000, 131/492812000, 138/515493000, 138/515496000, 139/473678000, 139/507250000, 139/513865000, 139/515421000, 144/500801000, 150/474787000, 150/475165000, 150/486878000, 150/489336000, 150/489586000, 150/498875000, 150/507523000, 150/514733000, 150/517162000, 150/517798000, 150/517844000, 151/504817000, 156/492446000, 157/512437000, 159/495033000, 163/494894000, 166/456271000, 168/487639000, 168/502336000, 170/473554000, 170/517806000, 172/476462000, 172/483088000, 172/517345000, 174/503850000, 177/514346000, 178/498285000, 180/463714000, 186/518682000, 188/510099000, 192/478198000, 192/506747000, 196/510305000, 197/478992000, 210/481120000, 210/503296000, 212/488495000, 213/479539000, 216/474346000, 216/496851000, 216/521079000, 219/501488000, 220/471782000, 222/471651000, 224/471944000, 225/519941000, 226/513913000, 240/469820000, 240/479370000, 240/493508000, 246/489634000, 249/472146000, 256/459573000, 256/504440000, 257/466350000, 258/475143000, 258/481644000, 258/485515000, 258/490953000, 258/503463000, 258/511193000, 258/520861000, 260/477361000, 260/511511000, 264/474835000, 267/464777000, 267/492979000, 267/506646000, 267/506845000, 268/512982000, 268/513101000, 270/480522000, 288/468571000, 288/475069000, 288/487278000, 288/496058000, 298/423627000, 298/463033000, 298/512399000, 305/502570000, 305/518257000, 306/480836000, 311/465465000, 320/475933000, 320/476531000, 320/479716000, 320/489280000, 330/488339000, 330/491184000, 342/512979000, 345/473982000, 345/485922000, 356/486356000, 356/486359000, 356/503036000, 357/477982000, 359/518507000, 360/472878000, 361/504973000, 361/505231000, 373/503476000; 9) derivanti dai seguenti Contratti di Mutuo i cui debitori sono classificati in "incaglio": 32/515479000, 33/429444000, 43/476207000, 58/520083000, 79/374143000, 79/374148000, 85/402496000, 85/518061000, 94/487581000, 102/480803000, 108/519127000, 135/512644000, 137/600177026, 145/517201000, 145/519359000, 213/520106000, 213/520137000, 219/508460000, 219/508465000, 220/520027000, 226/493155000, 249/350114000, 257/498411000, 257/499200000, 257/499259000, 257/499301000, 270/315757000, 270/381265000, 294/251611000, 305/429768000, 306/503012000, 20/444901000, 22/365198000, 28/238720000, 43/382190000, 82/363424000, 85/461557000, 128/349651000, 129/336563000, 136/505011000, 172/350156000, 221/336534000, 237/341704000, 243/359555000, 249/407804000, 311/520926000, 333/384567000, 333/387816000; 10) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali, alla Data di Valutazione sia stata concessa al debitore (ai sensi di legge o per volonta' delle parti) la sospensione del pagamento di una o piu' rate in scadenza successivamente a tale data (integralmente o anche solo per la componente capitale); 11) derivanti da Contratti di Mutuo soggetti alla normativa sul "credito al consumo" ai sensi dell'articolo 121 e seguenti del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; 12) derivanti da Contratti di Mutuo agrario erogati ai sensi degli articoli 43 e 44 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non garantiti da ipoteca su immobili; 13) derivanti da Contratti di Mutuo appartenenti alle seguenti categorie: FONINI10064, FONINI13064, FONINI16064, FONINI20064, FONINI23064, FONINI26064, FONINI36064, CHIINI10064, CHIINI12064, CHIINI14064, CHIINI20064, CHIINI22064, CHIINI24064, FONINI10008, FONINI20008, FONINI20078, FONORD10031, FONORD20031, FONORD20036, FONORD20037, FONORD24031, FONORD28031, FONORD40002, IPOCOP20002, IPOORD20031, CHIORD10018, CHIORD20018 come riportato (i) nella voce "finanziamento" dell'ultima quietanza di pagamento; o (ii) nell'ultimo bollettino MAV; o (iii) nella documentazione annuale inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza; 14) derivanti da piu' Contratti di Mutuo erogati allo stesso debitore il cui debito residuo in linea capitale, in aggregato, e' superiore a Euro 10 milioni, con la precisazione che, in tal caso: (a) fermo restando il rispetto dei criteri di inclusione di cui sopra, si intendono ceduti per ogni debitore i soli crediti il cui debito residuo a livello aggregato non superi Euro 10 milioni; e (b) fermo restando che, nel caso di crediti riconducibili ad un unico debitore che rispettino i criteri di inclusione di cui sopra e che abbiano un debito residuo aggregato superiore a Euro 10 milioni: (i) si intendono comunque ceduti i crediti derivanti dai Contratti di Mutuo aventi data di erogazione piu' risalente e il cui debito residuo, in aggregato, non superi Euro 10 milioni (intendendosi escluso totalmente il Contratto di Mutuo per effetto del quale il suddetto limite e' superato) e (ii) tra due mutui aventi data di erogazione piu' risalente ed entrambi idonei ad essere ceduti in quanto singolarmente non aumentano a livello aggregato il debito residuo del debitore, ha priorita' di cessione il mutuo ipotecario rispetto al chirografario. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per rimborso delle rate in conto capitale dovute alla Data di Valutazione (comprese le eventuali rate in conto capitale scadute e non pagate a tale data); (ii) tutti i crediti per pagamento delle rate in conto interessi (comprese le eventuali rate in conto interessi scadute e non pagate a tale data); (iii) ogni altro diritto e pretesa in relazione a qualsiasi altro importo (inclusi gli interessi di mora) dovuto in relazione ai Contratti di Mutuo; (iv) ogni importo dovuto in relazione alle garanzie e alle polizze assicurative che assistono i Contratti di Mutuo. Sono espressamente esclusi dalla cessione soltanto i crediti relativi al rimborso da parte dei debitori delle spese accessorie relative al Contratto di Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili e quelle per perizie relative ai beni immobili. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti, ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle garanzie generiche rilasciate dal relativo debitore in relazione a una pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. La Societa' ha conferito incarico a Banca delle Marche ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite ai debitori ceduti dalla Societa' e/o da Banca delle Marche. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche M5 s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy La cessione dei Crediti da parte di Banca delle Marche alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti (con le esclusioni sopra individuate), ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca delle Marche, nominata dalla Societa' quale responsabile del trattamento, tratteranno i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice della Privacy. In particolare, la Societa' trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso Banca delle Marche, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a Marche M5 s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che gestisce il rapporto di mutuo. Conegliano (Treviso), 27 febbraio 2012 Per Marche M5 S.r.L. - Amministratore unico Nausica Pinese T12AAB2828