MARCHE M5 S.R.L.
Sede Legale: in Conegliano (Treviso) Via Vittorio Alfieri 1
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso
04486010269

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
Sede Legale: in Via Menicucci, 4/6, 60121 Ancona, Italia
Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Ancona
numero 01377380421
Iscritta al numero 5236.5 all'Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385

(GU Parte Seconda n.27 del 3-3-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in  blocco  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30  aprile  1999,
n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la  "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs.  1  settembre
1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa
ai sensi dell'articolo  13  del  D.Lgs  196/2003  (il  "Codice  della
Privacy")  e  del  provvedimento  dell'Autorita'   Garante   per   la
         Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  Marche M5 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data  24  febbraio
2012 ha sottoscritto con Banca  delle  Marche  S.p.A.  ("Banca  delle
Marche"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4  della
Legge sulla Cartolarizzazione (il "Contratto di Cessione"). 
  Ai sensi del Contratto di Cessione, la Societa' ha  acquistato  pro
soluto e in blocco da Banca delle  Marche,  con  efficacia  economica
dalle ore 00.01 del 1 febbraio 2012, tutti i crediti  (per  capitale,
interessi, anche di  mora,  e  a  ogni  altro  titolo)  derivanti  da
contratti  di  mutuo,  ipotecari  e  chirografari  (i  "Contratti  di
Mutuo"), concessi da Banca delle Marche S.p.A. in favore di piccole e
medie imprese, individuali  o  collettive,  costituite  in  qualsiasi
forma giuridica, che alla data del  31  gennaio  2012  (la  "Data  di
Valutazione")  soddisfacevano  i  seguenti  criteri   cumulativi   (i
"Crediti"): 
  (i) derivino da  Contratti  di  Mutuo  appartenenti  alle  seguenti
categorie: AGRCOPnumero,  AGRFONnumero,  FONCOPnumero,  FONEDInumero,
FONINInumero, FONORDnumero, IPOCOPnumero, IPOORDnumero, MFCAGRnumero,
MFCANTnumero, MFCFONnumero, MFCMBFnumero, MFCMBInumero, CHICOPnumero,
CHIESEnumero, CHIINInumero, CHIINSnumero, CHIORDnumero,  MFCMBCnumero
come riportato (i) nella voce "finanziamento"  dell'ultima  quietanza
di pagamento; o  (ii)  nell'ultimo  bollettino  MAV;  o  (iii)  nella
documentazione  annuale  inviata  ai  sensi  della  normativa   sulla
trasparenza; 
  (ii) derivino da Contratti di Mutuo interamente erogati e  rispetto
ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da  parte
di Banca delle Marche; 
  (iii) siano disciplinati dalla legge italiana; 
  (iv) derivino da Contratti di Mutuo (i) in relazione ai quali Banca
delle   Marche   sia   l'unico   soggetto   mutuante   ovvero    (ii)
originariamente stipulati  con  Mediocredito  Fondiario  Centroitalia
S.p.A. e, a partire dal 30 giugno 2003, divenuti  di  titolarita'  di
Banca delle Marche  a  seguito  di  fusione  per  incorporazione  del
suddetto istituto in Banca delle Marche; 
  (v) derivino da Contratti di Mutuo erogati dopo il 1  gennaio  2001
(incluso) e prima del 31 gennaio 2012 (incluso); 
  (vi) siano denominati in Euro; 
  (vii) il cui  relativo  debitore,  al  momento  della  stipula  del
Contratto di Mutuo ovvero  con  successiva  comunicazione  inviata  a
Banca delle Marche, abbia dichiarato di avere residenza o sede legale
in Italia; 
  (viii) il cui relativo debitore appartenga  a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e  gruppi  di  attivita'  economica):   267   (Altri   Organismi   di
investimento collettivo del risparmio), 268 (Altre finanziarie),  430
(Imprese produttive), 431 (Holding private), 480 (Unita'  o  societa'
con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di 5  e  meno
di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20 addetti), 490 (Unita'  o
societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con piu' di 5
e meno di 20 addetti), 492 (Societa' con meno  di  20  addetti),  614
(Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici); 
  (ix) derivino da Contratti di  Mutuo  in  relazione  ai  quali  non
sussista alcuna rata non pagata da piu' di 35 giorni  dalla  relativa
data di scadenza; 
  (x) derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo  in  linea
capitale e' superiore a Euro  5.000  (incluso)  e  inferiore  a  Euro
10.000.000 (incluso); 
  (xi) in relazione ai Crediti che derivino da Contratti di Mutuo  in
preammortamento, sia stata pagata almeno  una  rata,  anche  di  soli
interessi; 
  (xii)  derivino  da  Contratti  di  Mutuo  che  presentano  (i)  in
relazione ai mutui a tasso variabile (inclusi i mutui a  tasso  misto
che si trovino nel periodo di regime di tasso variabile), uno  spread
sul parametro di riferimento uguale o superiore a 0,50%; ovvero  (ii)
in relazione ai mutui a tasso fisso (inclusi i mutui  a  tasso  misto
che si trovino nel periodo di regime di tasso fisso), un tasso minimo
uguale o superiore a 2,00%. 
  Con espressa esclusione dei crediti: 
  1) erogati a  una  ditta  individuale  ovvero  a  una  societa'  di
persone, il cui titolare ovvero almeno uno dei soci era dipendente  o
amministratore di  Banca  delle  Marche  S.p.A.  e/o  altre  societa'
facenti parte del Gruppo "Banca delle Marche"; 
  2) derivanti da Contratti di Mutuo stipulati da un gruppo di banche
organizzate "in pool" ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 
  3) derivanti da Contratti di Mutuo agevolati o comunque  usufruenti
di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero  comunitari  in
conto interessi e/o capitale ovvero di altra  forma  di  agevolazione
prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; 
  4) che beneficiano di una garanzia emessa (a) da uno  dei  seguenti
Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi: Unionfidi  LAZIO,
Coopfidi Roma, Finascom  L'Aquila,  Cofidi  FIT,  IPE  Coop  Confidi,
Imprefidi Lazio, Confidi  Lazio,  Artigiancoop,  Commerfidi,  Confidi
Romagna e Ferrara, Fidimpresa Abruzzo, Coopcredito  Abruzzo,  Confidi
Finanza e Progetti, Ter.Fidi Teramo, Ascomfidi Ap, Fidati Soc. Coop.,
Creditfidi  Ch,  Coop.  Art.  Gar.  Prov  Terni,   Confidi   Abruzzo,
Commercredito,   Coopercommercio,   Massaccesi,   Coop.    Maceratese
M.Fratini, Fincasa, Fidicom  Scarl,  Coop.  Art.  Gar.  Tini  Renato,
Fidimpresa Forli', Confidi  Teramo,  Coop.  Art.  Gar.  Val  Vibrata,
Consorzio Garanzia Collettiva Fidi  Serfidi  Scrl,  Coop.  Art.  Gar.
Ercole Vincenzo Orsini,  Cofidapi  Chieti,  Co.Se.Fi.R.,  Cooperativa
Provincia AP, Servizio Fidi Alto Piceno,  Eurofidicoop,  Artigianfidi
AP, Confidi Centro Italia, Adriafidi Scrl Porto San  Giorgio,  Cogam,
Cobfidi, Fidindustria Emilia Romagna,  Confidi  Progresso,  Consorzio
Fidi Marche,  Turicomfidi,  Conarfidi,  Artigianfidi  Lauro  Pianesi,
Consulfidi, Artifidi, Coop. Art. di Garanzia di  Credito  Fiduciaria,
Artigianfidi PG, Confidi Ad Novas; oppure (b)  da  uno  dei  seguenti
enti  e/o  societa':  CCIAA  Roma,  F.I.R.A.   (Finanziaria   Regione
Abruzzo), Socopad - C.G.C., Fondo di Garanzia MCC, Finmolise; 
  5) derivanti da Contratti di Mutuo  erogati  utilizzando  fondi  di
soggetti terzi; 
  6) derivanti da Contratti di Mutuo il  cui  relativo  debitore  sia
altresi' debitore nei confronti  di  altre  banche  e/o  intermediari
finanziari e sia classificato "in sofferenza" da parte di tali banche
e/o intermediari (nel significato di cui  alle  istruzioni  contenute
nella Circolare della Banca  d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008
(Matrice dei Conti), e segnalati alla Centrale Rischi; 
  7) derivanti da Contratti di Mutuo concessi  a  favore  di  enti  o
consorzi pubblici, fondazioni, associazioni o enti religiosi; 
  8)  derivanti  dai  seguenti  Contratti  di  Mutuo   assistiti   da
controgaranzia a prima richiesta del "Fondo di Garanzia per  le  PMI"
ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gestito da MedioCredito
Centrale    S.p.A.:    2/501352000,    2/519758000,     14/491761000,
16/485911000, 20/478864000, 20/484049000, 20/500240000, 24/520024000,
30/481986000, 33/498296000, 37/486442000, 45/456322000, 48/497577000,
52/511463000, 52/514503000, 52/517250000, 60/443159000, 63/489272000,
66/480807000, 67/483164000, 68/493752000, 72/505143000, 72/505263000,
72/505275000, 74/502852000, 74/512466000, 75/426992000, 76/436714000,
76/476159000, 79/521341000, 81/519408000, 85/497296000, 85/505472000,
90/475813000,     90/475819000,     105/490961000,     105/505397000,
105/506420000,    106/487323000,    112/495798000,     112/511499000,
115/494167000,    115/496461000,    117/491917000,     118/460833000,
124/508971000,    125/474065000,    125/521317000,     126/428718000,
126/485653000,    131/492812000,    138/515493000,     138/515496000,
139/473678000,    139/507250000,    139/513865000,     139/515421000,
144/500801000,    150/474787000,    150/475165000,     150/486878000,
150/489336000,    150/489586000,    150/498875000,     150/507523000,
150/514733000,    150/517162000,    150/517798000,     150/517844000,
151/504817000,    156/492446000,    157/512437000,     159/495033000,
163/494894000,    166/456271000,    168/487639000,     168/502336000,
170/473554000,    170/517806000,    172/476462000,     172/483088000,
172/517345000,    174/503850000,    177/514346000,     178/498285000,
180/463714000,    186/518682000,    188/510099000,     192/478198000,
192/506747000,    196/510305000,    197/478992000,     210/481120000,
210/503296000,    212/488495000,    213/479539000,     216/474346000,
216/496851000,    216/521079000,    219/501488000,     220/471782000,
222/471651000,    224/471944000,    225/519941000,     226/513913000,
240/469820000,    240/479370000,    240/493508000,     246/489634000,
249/472146000,    256/459573000,    256/504440000,     257/466350000,
258/475143000,    258/481644000,    258/485515000,     258/490953000,
258/503463000,    258/511193000,    258/520861000,     260/477361000,
260/511511000,    264/474835000,    267/464777000,     267/492979000,
267/506646000,    267/506845000,    268/512982000,     268/513101000,
270/480522000,    288/468571000,    288/475069000,     288/487278000,
288/496058000,    298/423627000,    298/463033000,     298/512399000,
305/502570000,    305/518257000,    306/480836000,     311/465465000,
320/475933000,    320/476531000,    320/479716000,     320/489280000,
330/488339000,    330/491184000,    342/512979000,     345/473982000,
345/485922000,    356/486356000,    356/486359000,     356/503036000,
357/477982000,    359/518507000,    360/472878000,     361/504973000,
361/505231000, 373/503476000; 
  9) derivanti dai seguenti Contratti di Mutuo i  cui  debitori  sono
classificati in "incaglio": 32/515479000, 33/429444000, 43/476207000,
58/520083000, 79/374143000, 79/374148000, 85/402496000, 85/518061000,
94/487581000,    102/480803000,     108/519127000,     135/512644000,
137/600177026,    145/517201000,    145/519359000,     213/520106000,
213/520137000,    219/508460000,    219/508465000,     220/520027000,
226/493155000,    249/350114000,    257/498411000,     257/499200000,
257/499259000,    257/499301000,    270/315757000,     270/381265000,
294/251611000,    305/429768000,     306/503012000,     20/444901000,
22/365198000, 28/238720000, 43/382190000, 82/363424000, 85/461557000,
128/349651000,    129/336563000,    136/505011000,     172/350156000,
221/336534000,    237/341704000,    243/359555000,     249/407804000,
311/520926000, 333/384567000, 333/387816000; 
  10) derivanti da Contratti di Mutuo in  relazione  ai  quali,  alla
Data di Valutazione sia stata concessa al debitore (ai sensi di legge
o per volonta' delle parti) la sospensione del  pagamento  di  una  o
piu' rate in scadenza successivamente a tale  data  (integralmente  o
anche solo per la componente capitale); 
  11) derivanti da Contratti di Mutuo  soggetti  alla  normativa  sul
"credito al consumo" ai sensi dell'articolo 121 e seguenti del d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385 e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; 
  12) derivanti da Contratti di Mutuo agrario erogati ai sensi  degli
articoli 43 e 44 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non garantiti da
ipoteca su immobili; 
  13) derivanti da Contratti  di  Mutuo  appartenenti  alle  seguenti
categorie:  FONINI10064,   FONINI13064,   FONINI16064,   FONINI20064,
FONINI23064,  FONINI26064,  FONINI36064,  CHIINI10064,   CHIINI12064,
CHIINI14064,  CHIINI20064,  CHIINI22064,  CHIINI24064,   FONINI10008,
FONINI20008,  FONINI20078,  FONORD10031,  FONORD20031,   FONORD20036,
FONORD20037,  FONORD24031,  FONORD28031,  FONORD40002,   IPOCOP20002,
IPOORD20031, CHIORD10018, CHIORD20018 come riportato (i)  nella  voce
"finanziamento"  dell'ultima   quietanza   di   pagamento;   o   (ii)
nell'ultimo bollettino MAV;  o  (iii)  nella  documentazione  annuale
inviata ai sensi della normativa sulla trasparenza; 
  14) derivanti da  piu'  Contratti  di  Mutuo  erogati  allo  stesso
debitore il cui debito residuo in linea capitale,  in  aggregato,  e'
superiore a Euro 10 milioni, con la precisazione che,  in  tal  caso:
(a) fermo restando il rispetto  dei  criteri  di  inclusione  di  cui
sopra, si intendono ceduti per ogni debitore i soli  crediti  il  cui
debito residuo a livello aggregato non superi Euro 10 milioni; e  (b)
fermo restando che, nel caso di crediti  riconducibili  ad  un  unico
debitore che rispettino i criteri di inclusione di cui  sopra  e  che
abbiano un debito residuo aggregato superiore a Euro 10 milioni:  (i)
si intendono comunque ceduti i crediti  derivanti  dai  Contratti  di
Mutuo aventi data di  erogazione  piu'  risalente  e  il  cui  debito
residuo, in aggregato,  non  superi  Euro  10  milioni  (intendendosi
escluso totalmente il Contratto di Mutuo per  effetto  del  quale  il
suddetto limite e' superato) e (ii) tra  due  mutui  aventi  data  di
erogazione piu' risalente ed entrambi  idonei  ad  essere  ceduti  in
quanto singolarmente non aumentano  a  livello  aggregato  il  debito
residuo del debitore, ha priorita' di cessione  il  mutuo  ipotecario
rispetto al chirografario. 
  A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti
per rimborso delle  rate  in  conto  capitale  dovute  alla  Data  di
Valutazione (comprese le eventuali rate in conto capitale  scadute  e
non pagate a tale data); (ii) tutti i  crediti  per  pagamento  delle
rate  in  conto  interessi  (comprese  le  eventuali  rate  in  conto
interessi scadute e non pagate a tale data); (iii) ogni altro diritto
e pretesa  in  relazione  a  qualsiasi  altro  importo  (inclusi  gli
interessi di mora) dovuto in relazione ai Contratti  di  Mutuo;  (iv)
ogni importo  dovuto  in  relazione  alle  garanzie  e  alle  polizze
assicurative che assistono i Contratti di Mutuo.  Sono  espressamente
esclusi dalla cessione soltanto i crediti  relativi  al  rimborso  da
parte dei debitori delle spese accessorie relative  al  Contratto  di
Mutuo quali i premi assicurativi, le spese postali, le spese notarili
e quelle per perizie relative ai beni immobili. 
  Ai sensi del Contratto di Cessione sono  altresi'  trasferite  alla
Societa', ai sensi dell'articolo  1263  del  codice  civile  e  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario  e  dell'articolo  4  della
Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie, reali e  personali,
tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono  i  Crediti,
ad esclusione soltanto delle "fideiussioni omnibus" e delle  garanzie
generiche  rilasciate  dal  relativo  debitore  in  relazione  a  una
pluralita' di debiti esistenti nei confronti di Banca delle Marche. 
  La Societa' ha conferito incarico a Banca  delle  Marche  ai  sensi
della Legge sulla  Cartolarizzazione  affinche'  per  suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi  dell'articolo  2,  commi
3(c) e 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda  all'incasso  e
al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In  forza  di
tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca delle
Marche ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste
dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge, salvo  eventuali
diverse indicazioni che potranno essere fornite  ai  debitori  ceduti
dalla Societa' e/o da Banca delle Marche.  Dell'eventuale  cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante  comunicazione  scritta
ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Marche M5
s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1,  Conegliano
(Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via  Ghislieri
6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare, presso ciascuna filiale che
gestisce il rapporto di mutuo. 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La cessione dei  Crediti  da  parte  di  Banca  delle  Marche  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  del  Contratto  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali Crediti (con le esclusioni  sopra  individuate),  ha
comportato  il  necessario  trasferimento  alla  Societa'  dei   dati
personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i
"Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti. 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del Codice della Privacy. 
  La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' Banca
delle  Marche,  nominata  dalla  Societa'  quale   responsabile   del
trattamento,  tratteranno  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto del  Codice  della  Privacy.  In  particolare,  la  Societa'
trattera' i Dati Personali  per  finalita'  strettamente  connesse  e
strumentali  alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti  (ad   es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su  base  aggregata  dei  crediti  oggetto  della  cessione),
all'emissione  di  titoli  da  parte  della  societa'   ovvero   alla
valutazione ed analisi dei  Crediti  e,  piu'  in  generale,  per  la
realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione  dei  Crediti  ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  4   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. 
  La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito  delle
attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale   e   per
finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi  di  legge,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a  disposizioni  impartite
da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio'  legittimate
dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria  per  realizzare
l'operazione di cessione dei Crediti e di loro cartolarizzazione, che
in assenza sarebbero precluse. 
  La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi  intercorsi
tra le parti, la documentazione relativa ai singoli  Crediti  non  e'
stata trasferita materialmente alla Societa'  ma  e'  rimasta  presso
Banca delle Marche,  che  continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di
gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei  Crediti
oggetto di cessione. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alla Banca delle Marche e alla Societa', a societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati
personali  che  li  riguardano  e,   eventualmente,   correggerli   o
cancellarli oppure  opporsi  ad  un  loro  particolare  utilizzo,  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Codice della Privacy. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  e  per
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy a
Marche M5 s.r.l., presso la sede legale in Via Vittorio  Alfieri,  1,
Conegliano (Treviso); Fax: 0438 360 961 e/o a Banca delle Marche, Via
Ghislieri 6, 60035 Jesi (Ancona) e, in particolare,  presso  ciascuna
filiale che gestisce il rapporto di mutuo. 
 
  Conegliano (Treviso), 27 febbraio 2012 

             Per Marche M5 S.r.L. - Amministratore unico 
                           Nausica Pinese 

 
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