REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

(GU Parte Seconda n.27 del 3-3-2012)

Protocollo: n. 4044 del 20/02/2012
Decreto n.45 - Unicredit  S.p.A.  -  Proroga  dei  termini  legali  e
  conenzionali per mancato funzionamento dal 6  febbraio  2012  a  10
  febbraio 2012 

  Il presidente della Regione, 
  Vista la nota n. 0133583/12 del 14 febbraio 2012 con  la  quale  la
Filiale  di  Aosta  della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  di  valutare
l'opportunita' di procedere,  nei  confronti  dell'istituto  bancario
UniCredit S.p.a,  all'emissione  del  provvedimento  di  proroga  dei
termini legali e convenzionali scaduti nel  periodo  dal  6  febbraio
2012 al 10 febbraio 2012 o nei cinque successivi, a  causa  di  forza
maggiore  correlata  ad  eventi  atmosferici  eccezionali  che  hanno
interessato la Regione Valle d'Aosta e che hanno impedito il regolare
svolgimento delle attivita' delle agenzie/sportelli  seguenti:  Aosta
(Avenue du  Conseil  des  Commis),  Aosta  (Viale  Garibaldi),  Aosta
(Strada Pont-Suaz), Aosta (Corso  Saint-Martin  de  Corleans),  Aosta
(Corso  Padre  Lorenzo),  Ayas,   Brusson,   Châtillon,   Courmayeur,
Gressoney-Saint-Jean, La Thuile, Morgex, Pollein,  Pont-Saint-Martin,
Pre-Saint-Didier, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verres; 
  Considerato che l'evento, per il suo carattere  di  eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 a norma  del  quale:  «Qualora  le  aziende  di
credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non
potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini  legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a favore delle aziende di credito e degli istituti di  cui  sopra,  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre  1945,  n.
545, e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il mancato funzionamento nel periodo dal 6 febbraio 2012  al  10
febbraio 2012 di tutte le  agenzie/sportelli  dell'istituto  bancario
UniCredit  S.p.a  operanti  sul  territorio  della  Valle  d'Aosta  e
indicate in premessa e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti  del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  come  causato  da  eventi
eccezionali. 
  2. I termini legali e  convenzionali  scaduti  nel  periodo  dal  6
febbraio 2012 al 10 febbraio 2012 o  nei  cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  in  altra
piazza, sono,  pertanto,  prorogati  di  quindici  giorni  in  favore
dell'istituto bancario indicato in premessa, a decorrere  dal  giorno
di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  a
cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. 
 
    Aosta, 17 febbraio 2012 

Il presidente  della  Regione  (  nell'esercizio  delle  attribuzioni
                            prefettizie) 
                          Augusto Rollandin 

 
TC12ABP2686 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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