UBI FINANCE CB 2 S.R.L.

Sede sociale in Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia

Registro delle imprese: di Milano e Codice fiscale numero 07639080964
Iscritta al numero 42013 dell'elenco generale tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Sede sociale in Via Roma, 13, 12100 Cuneo, Italia

Registro delle imprese: di Cuneo e Codice fiscale numero 01127760047
Iscritta al numero 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.

Sede sociale in Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia

Registro delle imprese: di Brescia e Codice fiscale numero
00283770170
Iscritta al numero 83.6.0 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

Sede sociale in Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia

Registro delle imprese: di Milano e Codice fiscale numero 03910420961
Iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Sede sociale in Via Don A. Battistoni, 4, 60035 Jesi (AN), Italia

Registro delle imprese: di Ancona e Codice fiscale numero 00078240421
Iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

(GU Parte Seconda n.28 del 6-3-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999  (la  "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. numero  385  del  1  settembre  1993  (il
"Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero  196  del
                30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). 
 

  UBI Finance CB 2 S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione
di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A. (l"Operazione"), in data  29  febbraio  2012
UBI Finance CB 2 S.r.l.  ha  concluso  con  Banca  Regionale  Europea
S.p.A.  ("BRE")  un  contratto  di  cessione  di  crediti   pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario.  In
virtu' di tale contratto di cessione BRE cedera' ed UBI Finance CB  2
S.r.l. dovra' acquistare da BRE, periodicamente e pro soluto, secondo
un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni
ivi  specificate,  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BRE con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  BRE")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BRE"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro
soluto da BRE ogni e qualsiasi Credito BRE derivante dai Contratti di
Mutuo BRE che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data  di  Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca Regionale
Europea S.p.A.) o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (16)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (17)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (18)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (19)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale  Europea
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BRE. 
  Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in  data  29
febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca di  Valle
Camonica S.p.A. ("BVC") un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario.  In
virtu' di tale contratto di cessione BVC cedera' ed UBI Finance CB  2
S.r.l. dovra' acquistare da BVC, periodicamente e pro soluto, secondo
un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni
ivi  specificate,  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BVC con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  BVC")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BVC"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro
soluto da BVC ogni e qualsiasi Credito BVC derivante dai Contratti di
Mutuo BVC che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data  di  Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle  Camonica
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca di  Valle
Camonica S.p.A.) o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (16)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (17)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (18)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (19)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle  Camonica
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e'  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BVC. 
  Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in  data  29
febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca  Popolare
Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") un  contratto  di  cessione  di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BPCI cedera' ed UBI
Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BPCI, periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi  credito  derivante
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti  di  mutuo
stipulati da BPCI con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  BPCI")
nel corso della propria ordinaria attivita' di  impresa  (i  "Crediti
BPCI"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro
soluto da BPCI ogni e qualsiasi Credito BPCI derivante dai  Contratti
di  Mutuo  BPCI  che  alla  data  del  31  gennaio  2012  ("Data   di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca  Popolare
Commercio e Industria S.p.A.) o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (16)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (17)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (18)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (19)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio  e  Industria
S.p.A. e rispetto  alla  quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito  dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  (anche  se  le  obbligazioni
garantite  dalle  ipoteche  di  grado  superiore   non   sono   state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche  di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BPCI. 
  Si comunica inoltre che, nel contesto dell'Operazione, in  data  29
febbraio 2012 UBI Finance CB 2 S.r.l. ha concluso con Banca  Popolare
di  Ancona  S.p.A.  ("BPA")  un  contratto  di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato disposto  degli  articoli  7-bis  e  4  della  Legge  sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione BPA cedera' ed  UBI
Finance CB 2 S.r.l. dovra' acquistare da BPA,  periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi  credito  derivante
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti  di  mutuo
stipulati da BPA con i propri clienti (i "Contratti  di  Mutuo  BPA")
nel corso della propria ordinaria attivita' di  impresa  (i  "Crediti
BPA"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° marzo 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro
soluto da BPA ogni e qualsiasi Credito BPA derivante dai Contratti di
Mutuo BPA che alla data del 31 gennaio 2012 ("Data  di  Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI COMUNI 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10)che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A.), a una  persona  giuridica  (ad  esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche,  o  giuridiche,
cointestatarie; 
  (11)che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di
interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca  Popolare
di Ancona S.p.A.) o fisso; 
  (12)garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  CRITERI SPECIFICI 
  (13)che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2010; 
  (14)che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2012; 
  (15)che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (16)che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (17)che siano registrati nella procedura denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita  da  Banca  d'Italia  e  siano  in
possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano  disciplinati  dal
diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base
di un piano di ammortamento e siano denominati in euro; (ii) siano in
possesso di rating, rilasciato da Cerved Group, a cui corrisponde una
"PD" non superiore a 0,2915%;  (iii)  abbiano  un  capitale  nominale
residuo non inferiore a Euro 500.000;  (iv)  siano  stati  erogati  a
societa' non finanziarie, Enti pubblici  o  Istituzioni  nazionali  o
sovranazionali residenti nell'area Euro; 
  (18)la cui  proposta  di  contratto  sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (19)che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti
con residenza fiscale al di fuori  della  Repubblica  Italiana),  EPG
(Enti privati con personalita'  giuridica  non  aventi  finalita'  di
lucro); 
  (20)che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso tutte le filiali di BPA. 
  BRE, BVC, BPCI, e BPA sono di seguito congiuntamente  denominati  i
"Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BRE, i Crediti BVC, i Crediti BPCI ed i Crediti BPA  sono
di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di essi,
un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo BRE, i Contratti di Mutuo BVC, i Contratti  di
Mutuo BPCI ed i Contratti di Mutuo BPA sono di seguito congiuntamente
denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi, un  "Contratto
di Mutuo". 
  UBI Finance CB 2 S.r.l. ha conferito incarico ad Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB 2 S.r.l.
sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori  Ceduti
precisiamo che non verranno  trattati  dati  <  sensibili  >  .  Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  per  finalita'   connesse   e
strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,  finalita'
connesse agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da  autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
Via Moscova 33, 20121 Milano, Italia; UBI Finance CB 2  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea  S.p.A.,
Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.,
Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia;  Banca  Popolare
Commercio e Industria S.p.A., Via della  Moscova  33,  20121  Milano,
Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don.  A.  Battistoni  4,
60035 Jesi (AN), Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Unione di
Banche Italiane S.c.p.A., Via Moscova 33, 20121 Milano,  Italia;  UBI
Finance CB 2 S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia;  Banca
Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca  di
Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043  Breno  (BS),
Italia; Banca  Popolare  Commercio  e  Industria  S.p.A.,  Via  della
Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare  di  Ancona  S.p.A.,
Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia. 
  Milano, 1° marzo 2012 

                       UBI FINANCE CB 2 S.R.L. 
                 Dott. Andrea Di Cola - Consigliere 

 
T12AAB3012
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.