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Protocollo: n. 2201/12 Mancato funzionamento sportelli bancari Il prefetto della provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0112493/12 dell'8 febbraio 2012, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, per le Agenzie della UniCredit sotto indicate che, nell'ambito della Provincia di Pisa, il giorno 1° febbraio 2012 non sono state in grado di funzionare regolarmente a causa delle eccezionali condizioni di maltempo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 1° febbraio 2012, delle agenzie della UniCredit di seguito indicate: Ag. 693 Ponte a Egola; Ag. 526 Cascina; Ag. 687 Castelfranco di Sotto; Ag. 061 Ponsacco. Pisa, 20 febbraio 2012 Il prefetto De Bonis TC12ABP3279 (Gratuito)