PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2012)

Protocollo: n. 2201/12
 
               Mancato funzionamento sportelli bancari 
 

  Il prefetto della provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0112493/12  dell'8  febbraio  2012,  con  la
quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n.  1  del  15
gennaio 1948, per le Agenzie  della  UniCredit  sotto  indicate  che,
nell'ambito della Provincia di Pisa, il giorno 1° febbraio  2012  non
sono  state  in  grado  di  funzionare  regolarmente  a  causa  delle
eccezionali condizioni di maltempo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 1°  febbraio
2012, delle agenzie della UniCredit di seguito indicate: 
  Ag. 693 Ponte a Egola; 
  Ag. 526 Cascina; 
  Ag. 687 Castelfranco di Sotto; 
  Ag. 061 Ponsacco. 
    Pisa, 20 febbraio 2012 

                             Il prefetto 
                              De Bonis 

 
TC12ABP3279 (Gratuito)
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