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Protocollo: n. 2133/12 Mancato funzionamento sportelli bancari Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0107885/12 del 7 febbraio 2012, con la quale la Banca d'Italia sede di Firenze ha chiesto, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, per le filiali del Monte dei Paschi di Siena che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 1° febbraio 2012 non sono state in grado di funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle conseguenti interruzioni di corrente elettrica; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 1° febbraio 2012, delle filiali del Monte dei Paschi di Siena di seguito indicate: Arena Pisana, via Edmondo de Amicis n. 127 - 56010 Arena Pisana (PI); Castellina Marittima, piazza Giaconi n. 27 - 56040 Castellina Marittima (PI); Lorenzana, Piazza Tripoli n. 37 - 56043 Lorenzana (PI); Ponsacco, piazza Jacopo Dappiano n. 48 - 56038 Ponsacco (PI); San Miniato Basso, via Aldo Moro n. 171 - 56028 San Miniato (PI); Casciana Terme, via Cavour n. 2 - 56034 Casciana Terme (PI); Cascina, corso Giacomo Matteotti n. 93 - 56021 Cascina (PI); Forcoli, via Garibaldi n. 54 - 56036 Forcoli (PI); Volterra, Piazza Martiri della Liberta' n. 2, 56048 Volterra (PI). Pisa, 22 febbraio 2012 Il prefetto De Bonis TC12ABP3284 (Gratuito)