PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2012)

Protocollo: n. 2134/12
 
               Mancato funzionamento sportelli bancari 
 

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0107896/12 del 7 febbraio 2012, con la quale
la Banca d'Italia sede di Firenze ha chiesto,  ai  sensi  del  citato
decreto legislativo n.  1  del  15  gennaio  1948,  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, per le filiali del  Banco  Popolare  che,  nell'ambito
della Provincia di Pisa, in data 1° febbraio 2012 non sono  state  in
grado di funzionare regolarmente a  causa  delle  avverse  condizioni
meteorologiche 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 1°  febbraio
2012, delle filiali del Banco Popolare di seguito indicate: 
  Santa Croce Sull'Arno, via Gramsci n. 9; 
  Cenaia, via Vittorio Veneto n. 144 (Comune di Crespina); 
  Perignano, via Gramsci n. 6 (comune di Lari); 
  Terricciola, via Roma n. 43; 
  Peccioli, via Mazzini n. 18 
  Pontedera  Ag.  1  c/o  Centro  Commerciale  «La   Galleria»   loc.
Maltagliata. 
    Pisa, 22 febbraio 2012 

                             Il prefetto 
                              De Bonis 

 
TC12ABP3285 (Gratuito)
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