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Protocollo: n. 3107/12 Mancato funzionamento sportelli bancari Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0154046/12 del 21 febbraio 2012, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, per gli Uffici e i Servizi della sede centrale nonche' per le Filiali della Cassa di Risparmio di San Miniato che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 6 febbraio 2012 non sono state in grado di funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 6 febbraio 2012, degli Uffici e dei Servizi della Sede Centrale nonche' delle Filiali e Agenzie della Cassa di Risparmio di San Miniato di seguito indicate: Pisa 1, Palaia; Pisa 2, Ponsacco; Pisa 3, Ponte a Egola; Pisa 4, Pontedera 1; Bientina, Pontedera 2; Capanne, San Frediano a Settimo; Capannoli, San Miniato; Casciana Terme, San Miniato Basso; Castelfranco di Sotto, San Romano; Fauglia, Santa Croce sull'Arno 1; La Rotta, Santa Croce sull'Arno 2; La Scala, Santa Maria a Monte; Montopoli in Val d'Arno, Staffoli; Orentano. Pisa, 23 febbraio 2012 Il prefetto De Bonis TC12ABP3290 (Gratuito)