Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit S.p.A., in data 29 agosto 2008 UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha concluso con UniCredit S.p.A. (successore a titolo universale di Family Financing Bank S.p.A.) (il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione il Cedente cedera' e UniCredit BpC Mortgage S.r.l. dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo fondiario o ipotecario di proprieta' del Cedente (i "Contratti di Finanziamento") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 9 marzo 2012, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha acquistato in blocco pro soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 1 marzo 2012 (incluso) (la "Data di Valutazione"), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla data del 9 marzo 2012 risultavano nella titolarita' di UniCredit S.p.A., (per effetto della cessione a UniCredit S.p.A. ai sensi del contratto di cessione sottoscritto in data 9 marzo 2012 tra Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. e UniCredit S.p.A. ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda in data odierna) e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): CRITERI COMUNI 1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e': (i) pari o inferiore all'80% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale; ovvero (ii) pari o inferiore al 60% qualora si trattasse di finanziamenti garantiti da immobili di tipo commerciale; 2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) nel caso di finanziamenti di tipo residenziale, una o piu' persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia; ovvero (ii) nel caso di finanziamenti di tipo commerciale, una o piu' persone giuridiche, con almeno una di esse residente in Italia; 3) mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ed interamente svincolati alla data del 31 dicembre 2011 (inclusa) ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa; 5) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse; 6) mutui che siano retti dal diritto italiano; 7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 8) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 9) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 10) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 11) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 12) mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi (intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti); 13) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa Data di Stipulazione. CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO SUCCESSIVO Sono inclusi nella cessione i crediti nascenti dai mutui che, presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 14) mutui originariamente stipulati da UniCredit Banca S.p.A. nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2006 (incluso) ed il 30 aprile 2008 (incluso); 15) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che: (i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data di Valutazione sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali; 16) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico se di tipo residenziale, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: a. sia stato prestato il consenso scritto alla cancellazione delle ipoteche di grado legale precedente; ovvero b. le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; 17) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti metodi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di Stipulazione o, se esistente, alla data dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: (i) metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese") ai sensi del quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse hanno uguale importo iniziale; ovvero (ii) metodo di ammortamento con quote capitali costanti (c.d. "all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; 18) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla Data di Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla Data di Valutazione (inclusa). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 19) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data del 29 febbraio 2012 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia, ovvero in caso di cointestazioni almeno uno dei mutuatari alla data del 29 febbraio 2012 (inclusa) era dipendente di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia; 20) mutui che siano stati oggetto di accollo dalla data del 31 dicembre 2011 (esclusa) alla data del 2 marzo 2012 (inclusa) ovvero per i quali la richiesta di accollo avvenuta tra il 31 dicembre 2011 (escluso) e il 1 marzo 2012 (incluso) non sia ancora stata accettata alla Data di Valutazione; 21) mutui il cui numero di rate potrebbe variare nel tempo; 22) mutui che prevedono, ai sensi di accordi contrattuali vigenti alla Data di Stipulazione, la possibilita' di ottenere riduzioni di rata qualora il debitore corrisponda regolarmente tutte le rate del mutuo, ovvero senza ritardi nel pagamento di una singola rata superiori alla data di scadenza della rata immediatamente successiva; 23) mutui inizialmente a tasso variabile e per i quali sia previsto un limite massimo al tasso di interesse di volta in volta applicabile indipendentemente dall'indice di riferimento, ai sensi di accordi contrattuali vigenti alla Data di Stipulazione ma con applicabilita' a partire da una data successiva alla Data di Stipulazione; 24) mutui che maturano o hanno maturato alla Data di Stipulazione un tasso di interesse risultante da una combinazione tra un tasso fisso ed un indice variabile; 25) mutui opzionali di durata superiore a 30 anni e che prevedono un periodo di pre-ammortamento post saldo superiore a 48 mesi. Ai fini del presente punto, per "mutui opzionali" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare le modalita' di calcolo degli interessi, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, da una modalita' da tasso fisso ad una modalita' a tasso variabile parametrato all'Euribor, o viceversa; 26) mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, era, alla relativa Data di Stipulazione, suddiviso in quote e le cui quote prevedevano l'applicazione di specifici tassi di interessi per ciascuna di esse. Il presente criterio si intendera' soddisfatto laddove la suddivisione in quote del relativo mutuo sia stata mantenuta ovvero non sia stata revocata dopo la relativa data di stipulazione; 27) mutui per i quali sia previsto un limite massimo all'importo della rata definito contrattualmente; 28) mutui per i quali il relativo debitore abbia effettuato un rimborso parziale anticipato attraverso un pagamento avvenuto con modalita' diverse dal pagamento effettuato tramite disposizione di pagamento ordinata su conto corrente aperto presso una filiale di UniCredit S.p.A. e la cui data valuta della distinta contabile sia compresa nel periodo tra il 9 febbraio 2012 (incluso) ed il 29 febbraio 2012 (incluso); 29) mutui in relazione ai quali il debito residuo, intendendo per tale la quota di capitale a scadere, e', alla Data di Valutazione, inferiore ad Euro 50.000 (Euro cinquantamila); 30) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia alla data del 28 novembre 2008 (inclusa) aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale di una banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 31) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia aderito ad almeno uno delle seguenti iniziative commerciali: (i) all'iniziativa commerciale denominata "Insieme 2009" entro il 28 febbraio 2011 (incluso); ovvero (ii) ad una iniziativa commerciale di sospensione del pagamento totale e parziale della rata diversa da "Insieme 2009" entro la Data di Valutazione (inclusa); 32) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario, o almeno uno dei mutuatari in caso di contestazione, abbia fatto richiesta alla Data di Valutazione di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3906 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010; 33) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia avuto accesso all'iniziativa governativa di sospensione denominata "Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa"; 34) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia aderito all'iniziativa di sospensione denominata "Piano Famiglie ABI"; 35) mutui garantiti da enti pubblici. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "Data di Stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti successivamente a tale data. Il termine "Euribor" utilizzato nei presenti criteri e' da intendersi come l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 6 mesi e/o Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso. Il termine "Data di Valutazione" utilizzato nei presenti criteri e' da intendersi l'inizio del 1 marzo 2012. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a UniCredit BpC Mortgage S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a UniCredit S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ha incaricato UniCredit S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di UniCredit S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13, comma 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, UniCredit BpC Mortgage S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da UniCredit S.p.A., nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di UniCredit BpC Mortgage S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati -in ogni momento- da UniCredit BpC Mortgage S.r.l. a UniCredit S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali UniCredit S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso UniCredit S.p.A. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono UniCredit BpC Mortgage S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte n. 1, Verona, Italia e UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, direzione generale in Piazza Cordusio, 20123 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00348170101 e partita IVA n. 00348170101. Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, direzione generale in Piazza Cordusio, 20123 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 00348170101 e partita IVA n. 00348170101 e UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede legale in Piazzetta Monte n. 1, Verona , codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239. UniCredit BpC Mortgage S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. UniCredit BpC Mortgage S.r.l., in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A., e degli altri soggetti sopra individuati, informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a: UniCredit S.p.A. 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