Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 17 gennaio 2011, BP COVERED BOND S.r.l. ("BP Covered Bond") comunica che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto "quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 13 gennaio 2012 indicato nel summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 23 marzo 2012 da CREDITO BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo n. 00218400166 ed iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del T.U. Bancario al n. 3336.5, societa' appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 19 marzo 2012 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) , derivanti da mutui fondiari e/o ipotecari residenziali e mutui fondiari e/o ipotecari commerciali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere (a) e (b), rispettivamente, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF") che, alla data del 19 marzo 2012, risultavano nella titolarita' del Credito Bergamasco S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati da Credito Bergamasco S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano: a. una o piu' persone fisiche residenti in Italia, ovvero b. una o piu' persone giuridiche aventi sede sociale in Italia; 3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4. mutui denominati in euro; 5. mutui con decorrenza della prima rata antecedente alla data del 19 marzo 2012; 6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 19 marzo 2012 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 (A) che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero (B) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 19 marzo 2012 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 (B) che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'60%. Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 7. mutui che siano retti dal diritto italiano; 8. (A) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; ovvero (B) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche commerciali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1, B-2, B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-9, F-3, F-4, F-10; 9. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore all'uno per cento su base annua e non sia superiore al nove virgola due per cento su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile: (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al cinque virgola uno per cento su base annua; o (ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap). Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor ovvero al parametro Prime Rate ABI ovvero al parametro BCE; (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile; (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede; 10. mutui: (i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il 23 ottobre 1998 (incluso) ed il 16 marzo 2011 (incluso); o (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 12 febbraio 1998 (incluso) ed il 31 dicembre 2011 (incluso); 11. mutui le cui rate scadute alla data del 19 marzo 2012 risultino interamente pagate; 12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 5.000,00; 14. mutui garantiti da ipoteca su immobili. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 19 marzo 2012 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 15. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente) alla data del 19 marzo 2012; 16. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 19 marzo 2012, erano dipendenti di Credito Bergamasco S.p.A. ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.; 17. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); 18. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 19. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 20. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute alla data del 19 marzo 2012, che siano state, alla data del 19 marzo 2012, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 21. mutui convenzionati per tali intendendosi mutui le cui condizioni economiche sono regolate ai sensi di convenzioni sottoscritte da Credito Bergamasco S.p.A. con soggetti terzi. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo ha condizioni economiche regolate ai sensi di tali convenzioni rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 22. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo II Cap. 1 Parte Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutui rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo 23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 24. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 25. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in corso alla data del 19 marzo 2012; 26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate ai sensi dell'accordo quadro stipulato il 25 marzo 2009 tra il Ministero delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in relazione al regime di favore per le persone in difficolta' di cui all'articolo 12, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e del successivo decreto ministeriale del 25 febbraio 2009 e tale sospensione sia in corso alla data del 19 marzo 2012; 27. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione per 12 mesi del pagamento della componente capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Piano Famiglie" sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni dei consumatori in data 18 dicembre 2009 e tale sospensione sia in corso alla data del 19 marzo 2012; 28. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione per 12 mesi del pagamento della componente capitale delle rate ai sensi dell'accordo denominato "Avviso Comune: per la sospensione dei debito delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio" sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei rappresentanti delle imprese in data 3 agosto 2009 e tale sospensione sia in corso alla data del 19 marzo 2012. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso sono stati altresi' trasferiti a BP Covered Bond, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti. BP Covered Bond ha conferito incarico a Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di BP Covered Bond, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Credito Bergamasco S.p.A. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BP Covered Bond informa i soggetti interessati che la cessione dei crediti di cui al presente avviso gia' di titolarita' del Credito Bergamasco S.p.A. e derivanti dai contratti sottostanti di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a BP Covered Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (i "Dati Personali"). In virtu' della predetta comunicazione, BP Covered Bond e' divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali, e' tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. BP Covered Bond informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare: - per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di emissione da parte di Banco Popolare Societa' Cooperativa di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130; - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond, in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalita': (i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi; (iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered Bond per la consulenza da essi prestata; (iv) alle autorita' di vigilanza di BP Covered Bond e del Credito Bergamasco S.p.A. e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; (v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso; (vi) a societa' del Gruppo Banco Popolare; (vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte di BP Covered Bond. Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche gli incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i responsabili del trattamento di quest'ultima. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento e' BP Covered Bond S.r.l., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 70. BP Covered Bond informa, altresi', che i Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi al preposto pro-tempore del Servizio Risorse e Servizi, presso Credito Bergamasco S.p.A., in qualita' di responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond. BP Covered Bond S.r.l. - Procuratore speciale Francesco Vartuli T12AAB4521