TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO
Sezione prima ter

(GU Parte Seconda n.36 del 24-3-2012)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  L'Avv. Maria  Ida  Leonardo,  difensore  di  Giuseppe  Rindone  nel
ricorso proposto al TAR Lazio Roma,  Sez.  I  ter  n.  R.G.  51/2012,
proposto   contro   IL   MINISTERO   DELL'INTERNO    in    esecuzione
dell'ordinanza  collegiale   del   2.2   2012   n.450,   integra   il
contraddittorio del predetto giudizio, notificando sunto del  ricorso
introduttivo e del successivo atto di motivi aggiunti "ai concorrenti
collocati dal 1° al 350° posto in graduatoria  che  devono  ritenersi
contraddittori  necessari".  Con  il  ricorso   era   stato   chiesto
l'annullamento della Graduatoria finale di merito del  2.11.2011  del
concorso interno, per titoli di servizio  ed  esame  scritto,  a  116
posti (successivamente elevati a 350 con D.M. del  28  02.2011),  per
l'accesso al corso di formazione professionale  per  la  nomina  alla
qualifica di vicesovrintendente del ruolo  dei  sovrintendenti  della
Polizia di Stato, indetto con D.M. 23.07.2009, corretta  con  decreto
del 14.11.2011,  nonche'  la  decisione  del  1.12.2011,  di  rigetto
dell'istanza di riesame in autotutela dei titoli.  Il  ricorrente  si
classificava al posto 358° posto non rientrando per 8  posti,  ovvero
per un punteggio di  0,05  tra  i  vincitori.  Ed  e'  stata  chiesta
l'ammissione nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo.  La
Commissione e' incorsa in errore nella individuazione della  risposta
esatta sia in relazione al quesito n.1, per una non corretta  lettura
dell'art.18 del T.U.P.S., che per il quesito n.29, formulato in  modo
assolutamente equivoco. Inoltre,  non  e'  stato  riconosciuto  alcun
punteggio all'abilitazione al sistema S.C.T. ne'  l'abilitazione  "al
riascolto  chiamate  linea  113",   che   avrebbero   comportato   il
riconoscimento  di  ulteriori  punti  0,1  per  ciascun  titolo.  Non
risultano tra l'altro calcolate le nr. 2 qualifiche  di  abilitazione
professionale di tecnico delle industrie elettrico rispettivamente di
1° e 2° livello, conseguite in un istituto professionale  Statale  ed
entrambe rilasciate a seguito di esame finale. Il  riconoscimento  di
siffatti titoli avrebbe permesso al sig.  Rindone  di  entrare  nella
graduatoria dei vincitori. Con l'atto di  motivi  aggiunti  e'  stato
impugnato  il  verbale  della  Commissione  di  concorso   n.66   del
23.01.2012  con  il  quale  il  Ministero   comunicava   il   rigetto
dell'istanza  di  riesame  dei  titoli,  per  i  medesimi   vizi   di
illegittimita' derivata del ricorso introduttivo, oltre ad  un  vizio
autonomo di carenza di istruttoria e difetto di motivazione. 

                       avv Maria Ida Leonardo 

 
T12ABA4386
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