STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.(STOGIT)

(GU Parte Seconda n.36 del 24-3-2012)

 
                 "Concessione Stoccaggio Bordolano" 
 
 
              Approvazione variazione programma lavori 
 
 
                        Pubblicazione decreto 
 

  Stoccaggi   Gas   Italia   S.p.A.   (Stogit),   societa'   soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.,  con  sede
legale in S. Donato Milanese  (MI),  Piazza  S.  Barbara,  7  e  sede
operativa in Crema (CR), Via Libero  Comune  5,  pubblica,  ai  sensi
dell'art. 14-ter, comma 10, della legge n.  241/1990,  il  testo  del
Decreto  Ministeriale  del  28  dicembre  2011  di  approvazione  del
programma  lavori  della   concessione   di   stoccaggio   "BORDOLANO
STOCCAGGIO", nel territorio del comune di Bordolano in  Provincia  di
Cremona (regione Lombardia). 
  Decreto Ministeriale del 28/12/2011 
  Il Ministro dello Sviluppo Economico 
  di concerto con 
  il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
  d'intesa con 
  la Regione Lombardia 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13  definisce
norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
nonche'  le  successive  modifiche  e  integrazioni  con  particolare
riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo  27  dicembre
2004, n. 330; 
  VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 che all'articolo 8  dispone
che "l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
impianti destinati al miglioramento del quadro di  approvvigionamento
strategico dell'energia, della  sicurezza  e  dell'affidabilita'  del
sistema,  nonche'  della  flessibilita'  e   della   diversificazione
dell'offerta   e'   soggetto   ad   autorizzazione   del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" ora Ministro  dello
sviluppo economico, "di  concerto  con  il  Ministero  dell'Ambiente,
d'intesa con la regione interessata"; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni  per  lo
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia" ed in particolare: 
  - l'articolo 27, comma 33, il quale abroga l'articolo 8 della legge
340/2000, 
  - l'articolo 27, comma 32, il quale stabilisce che le  disposizioni
dello stesso articolo 27 si applicano, su richiesta del proponente da
presentare entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge n.  99/2009,  ai  procedimenti  amministrativi  in  corso  alla
medesima data; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 che all'articolo 1, comma 60,
prevede l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, rubricato  "Utilizzo  dei  siti
industriali  per  la  sicurezza  e  l'approvvigionamento   strategico
dell'energia", anche alla realizzazione di stoccaggi di gas  naturale
in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA,
ove stabilita per legge; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera b), numero  3),  come  interpretato  dalla  sentenza
della Corte Costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383,  che  attribuisce
allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di  gas  naturale
in  giacimento  d'intesa  con  le  Regioni  e  le  Province  autonome
direttamente interessate; 
  CONSIDERATO che il soggetto proponente non ha richiesto,  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 32, della legge n. 99/2009, l'applicazione al
procedimento delle disposizioni  dell'articolo  27,  comma  33  della
stessa legge; 
  VISTO il decreto ministeriale 26 agosto 2005  del  Ministero  delle
attivita'  produttive,  recante   le   norme   sulla   modalita'   di
conferimento della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in
sotterraneo e l'approvazione  del  relativo  disciplinare  tipo  oggi
sostituito dal decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  21
gennaio 2011 recante "modalita' di conferimento della concessione  di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo" e dal decreto direttoriale 4 febbraio 2011, recante  "procedure
operative di attuazione del decreto ministeriale 21  gennaio  2011  e
modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di  stoccaggio   e   di
controllo,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma   4,   del   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011; 
  VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
recante norme in materia ambientale, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare: 
  - il comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a  valutazione  di
impatto ambientale (di seguito:  VIA)  in  sede  statale  i  progetti
inerenti lo stoccaggio di gas  combustibile  e  di  CO2  in  serbatoi
sotterranei naturali, in unita' geologiche profonde e  in  giacimenti
esauriti di idrocarburi, come riportato al numero 17 dell'Allegato II
del decreto; 
  - il comma 5, che  stabilisce  che  in  sede  statale,  l'autorita'
competente per la VIA e'  il  Ministro  dell'ambiente  che  emana  il
relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi nonche' le successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  modificato  e
integrato dal decreto  legislativo  21  settembre  2005,  n.  238  di
attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativo  al  controllo   dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose e la Circolare Interministeriale 21 ottobre  2009  fra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
Ministero dell'interno  e  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
indirizzo per l'applicazione del decreto n. 334/1999  agli  stoccaggi
sotterranei  di  gas  naturale  in  giacimenti  o  unita'  geologiche
profonde; 
  VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117  di  recepimento
della Direttiva comunitaria 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle industrie estrattive; 
  VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante misure
per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed  il
trasferimento dei benefici risultanti ai  clienti  finali,  ai  sensi
dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99; 
  VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2011 di  accettazione  del
piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio ai sensi dell'art.
5 comma 4 del d. Lgs. 130/2010; 
  VISTO il D.M. 6 novembre 2001 di conferimento,  per  la  durata  di
anni venti, della concessione di stoccaggio  "BORDOLANO  STOC-CAGGIO"
alla Societa' ENI S.p.A., situato nel sottosuolo  delle  province  di
Cremona e  Brescia  e  ricadente  nell'ambito  della  concessione  di
coltivazione "CIGNONE" in titolo alla medesima Societa'. Il programma
lavori approvato prevedeva, in sintesi, le seguenti operazioni: 
  - effettuazione di un rilievo sismico 3D; 
  - utilizzo dei pozzi Bordolano 21 e 4; 
  - intervento side-track ai pozzi Bordolano 9 e 1; 
  - chiusura mineraria dei pozzi Bordolano 2 e 12; 
  - utilizzo del pozzo Cignone 2 per reiniezione liquidi giacimento; 
  - perforazione di 3 nuovi pozzi (Bordolano 1s, 22s e  2s)  piu'  un
ulteriore pozzo a seguito sismica 3D; 
  - realizzazione flow lines; 
  - realizzazione pipeline tra  smistamento  Snam  di  Ripalta  e  la
futura centrale di Bordolano; 
  - realizzazione unita' temporanea di compressione in area Bordolano
1, di supporto all'esistente sistema di compressione  per  consentire
inizialmente la fase di ricostituzione del giacimento; 
  - realizzazione di una unita' di compressione del gas in stoccaggio
45/255 bar; 
  - realizzazione di una unita' di trattamento del gas in erogazione; 
  - realizzazione dei sistemi di controllo ed emergenze per  centrale
e impianti; 
  - realizzazione dei servizi e facilities di centrale; 
  VISTO  il  D.M.  20  giugno  2003  con  cui  la  titolarita'  della
concessione di stoccaggio "BORDOLANO STOCCAGGIO" viene trasferita,  a
decorrere dal 7 marzo 2003, dalla Societa' ENI S.p.A.  alla  Societa'
STOGIT S.p.A.; 
  VISTA la nota ministeriale prot. 492132 del 9 maggio 2003  con  cui
veniva autorizzata la sospensione dei lavori richiesta con istanza in
data 18 aprile 2003 dalla STOGIT S.p.A. per  un  periodo  di  quattro
mesi decorrenti dalla data di passaggio in giudicato  della  sentenza
che definiva il ricorso presentato dalla stessa  Societa'  contro  le
determinazioni delle tariffe di stoccaggio  stabilite  dall'Autorita'
per l'energia elettrica  e  il  gas  nelle  delibere  nn.  26/2002  e
49/2002, respinto in primo grado con sentenza del  TAR  Lombardia  n.
4482/2003 e conclusosi con la decisione del  Consiglio  di  Stato  in
data 6 dicembre 2005 di conferma della decisione del TAR; 
  VISTA la nota del 15 maggio 2006 prot. n. 448  con  cui  la  Stogit
S.p.A. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la ripresa
del programma lavori approvato con decreto  ministeriale  in  data  6
novembre 2001 ad eccezione dell'utilizzo del  pozzo  "Cignone  2"  in
quanto "ricadente nella concessione di coltivazione Cignone" e  della
realizzazione del metanodotto "Bordolano-Ripalta" di collegamento con
la rete nazionale dei gasdotti in quanto opera la  cui  realizzazione
viene demandata alla Snam Rete Gas per l'esigenza  di  "consentire  a
quest'ultima l'individuazione del punto ideale  di  connessione  alla
Rete nazionale"; 
  VISTA la nota del 14 giugno 2006 prot. n. 532  con  cui  la  Stogit
S.p.A. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico  la  nuova
programmazione temporale per l'entrata in  esercizio  degli  impianti
che comprendeva l'avvio dell'iniezione di working gas durante la fase
di "commissioning" dei  turbo  compressori,  il  completamento  della
stazione di compressione, limitate erogazioni di working gas  durante
la fase di "commissioning" dell'impianto di trattamento del gas; 
  VISTA l'istanza 10 luglio 2007 n. 823 con cui la STOGIT  S.p.A.  ha
chiesto, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26 agosto 2005, l'approvazione
di un nuovo programma lavori, successivamente integrata con  note  n.
1143 del 24 settembre 2007, n. 543 del 2 aprile 2008. e n. 947 del  4
giugno 2008; 
  VISTI i pareri favorevoli della Sezione UNMIG  di  Bologna  di  cui
alle note n. 8915 del 15 ottobre 2007 e n. 5399  del  9  giugno  2008
nonche' quelli della Commissione per gli  idrocarburi  e  le  risorse
minerarie espressi in data 7 maggio e 19 giugno 2008; 
  VISTA la nota ministeriale prot. 18817 del 12 novembre 2007 con  la
quale  la  STOGIT  S.p.A.  e'  stata   invitata   a   presentare   la
documentazione  relativa  alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla
procedura di VIA della variazione al programma lavori richiesta; 
  VISTO il Decreto DSA-DEC-2009-0001633  del  12  novembre  2009  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  (di
seguito: Ministero dell'ambiente) di concerto con il Ministro  per  i
Beni e le Attivita' Culturali  che  esprime  giudizio  favorevole  di
compatibilita'  ambientale,  con   prescrizioni,   relativamente   al
progetto di "Realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio  gas"  di
cui all'istanza 10 luglio 2007 n.823 e successive integrazioni del 24
settembre 2007,  2  aprile  2008  e  4  giugno  2008,  ricadente  nel
territorio del Comune di Bordolano, provincia di Cremona  nell'ambito
della concessione di stoccaggio "BORDOLANO STOCCAGGIO"; 
  VISTA  la  determinazione   del   Ministero   dell'ambiente   prot.
DVA-2011-0004372  del  24  febbraio  2011   di   ottemperanza   della
prescrizione n. A14 del Decreto DSA-DEC-2009-0001633 del 12  novembre
2009 per la parte riguardante l'elaborazione del  progetto  esecutivo
di   mitigazione   degli   impatti   paesaggistici,    fatta    salva
l'acquisizione del parere favorevole da parte  del  Ministero  per  i
Beni e le Attivita' Culturali; 
  VISTA l'istanza datata 18 gennaio  2010  con  cui  Societa'  STOGIT
S.p.A. ha presentato il progetto definitivo ai  fini  dell'avvio  del
procedimento di approvazione del progetto delle opere da  realizzarsi
con dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'  e  urgenza,
riconoscimento  della  conformita'  urbanistica  delle  opere  stesse
nonche' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 
  CONSIDERATO che: 
  - in data 19 febbraio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha
comunicato l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile  con
appositi avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Corriere della Sera"  e
"La Provincia - Quotidiano  di  Cremona"  riportanti  le  indicazioni
previste dagli articoli 7 e 8 della legge n.  241/1990,  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/01, e dal decreto  legislativo
n. 330/2004,  per  la  variazione  del  programma  dei  lavori  della
concessione  di  stoccaggio  denominata  "BORDOLANO  STOCCAGGIO"  con
contestuale approvazione del progetto delle opere,  dichiarazione  di
pubblica utilita', riconoscimento  della  conformita'  urbanistica  e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Lo stesso  avviso,
e' stato affisso dal 12 al 29 febbraio 2010,  all'albo  pretorio  del
Comune di Bordolano, il cui territorio e' potenzialmente  interessato
da procedure di esproprio per la realizzazione  dei  nuovi  impianti.
Contestualmente e' stata data  notizia  dell'avvio  del  procedimento
mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei  quali
il provvedimento finale e' destinato ad avere effetti diretti; 
  - copia della documentazione inerente  il  progetto  definitivo  e'
stata resa disponibile alla  Regione  Lombardia,  alla  Provincia  di
Cremona ed al Comune di Bordolano,  in  qualita'  di  Amministrazioni
pubbliche interessate all'approvazione del progetto,  nonche'  presso
le Divisioni II  e  VII  della  Direzione  Generale  per  le  risorse
minerarie ed energetiche per consentire l'accesso agli aventi diritto
a norma della legge n. 241/1990; 
  - e' stato svolto  l'esame  contestuale  degli  interessi  pubblici
sulle opere proposte nel progetto  definitivo  tramite  lo  strumento
della conferenza di servizi convocata in data  30  marzo  2010  e  28
ottobre 2011; 
  VISTE le osservazioni pervenute  nell'ambito  della  conferenza  di
servizi da parte: 
    
  a) del Comune di Azzanello, con nota datata 16 marzo 2010 prot.  n.
870, a cui il responsabile del procedimento ha risposto con  nota  n.
3088 del 26 marzo 2010; 
  b) del Comune di Soresina, con nota datata 18 marzo 2010  prot.  n.
5270, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota n. 3228,
del 29 marzo 2010; 
  c) del Comune di Verolavecchia, con  nota  datata  18  marzo  2010,
prot. n. 1730, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota
n. 3230 del 29 marzo 2010; 
  d) del Comune di Casalmorano, con nota datata 17 marzo 2010,  prot.
1069, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota n.  3232
del 29 marzo 2010; 
  e) del Comune di Verolanuova con nota datata 29 aprile 2010,  prot.
n. 5793, riscontrata dal responsabile del procedimento  con  nota  n.
2953 del 29 aprile 2010; 
  f) del Coordinamento  Comitati  Ambientalisti  Lombardia  con  nota
datata 19 marzo 2010, riscontrata dal responsabile  del  procedimento
con nota prot. n. 3864 del 7 aprile 2010; 
  g) della Lista 1 "Bordolano noi" con nota  datata  19  marzo  2010,
riscontrata dal responsabile del procedimento con nota prot.  n  4035
dell'8 aprile 2010; 
  h) degli Amministratori dell'Agriturismo "La Colombara"  sigg.  Pea
Luisa e Pea Piergiulio con nota datata 19 marzo  2010  e  riscontrata
dal responsabile del procedimento  con  nota  prot.  n.  4028  dell'8
aprile 2010; 
  VISTA la nota datata 23 marzo  2010  da  parte  del  sig.  Avogadri
Francesco tramite lo studio legale Gorlani e la nota datata  4  marzo
2010 da parte delle Sigg.re Mainardi Gisa e  Quinzani  Francesca  con
cui, in qualita' di proprietari superficiari interessati  esprimevano
la richiesta di modificare in parte il tracciato del metanodotto  per
recare un minore danno alla proprieta', a cui  la  Divisione  VII  ha
dato riscontro con note n. 24680, n. 24685 e n. 24683 del 22 dicembre
2010; 
  CONSIDERATO che la STOGIT S.p.A. con nota del 26 aprile 2010, prot.
n. 631,  ha  individuato  un  tracciato  alternativo  comunicando  la
variazione al Ministero dell'Ambiente; 
  CONSIDERATO che  il  Ministero  dell'Ambiente  con  nota  prot.  n.
DVA-2010-12826 del 18 maggio 2010 ha comunicato di  ritenere  che  la
modifica apportata al tracciato delle condotte colleganti il  Cluster
B alla Centrale  non  comporti  modifica  significativa  rispetto  al
progetto di cui al decreto DSA-DEC-2009-001622 del 12.11.2009; 
  CONSIDERATO  che  non  sono   pervenute   altre   osservazioni   od
opposizioni in merito alla richiesta di variazione del programma  dei
lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO"; 
  VISTA la nota della provincia di Cremona prot. n. 29582 senza data,
pervenuta in data 31 marzo 2010 prot. n. 3479,  con  la  quale  viene
espresso  parere  favorevole,  come  da   deliberazione   di   Giunta
Provinciale n. 158 del 25 marzo  2009,  con  l'impegno  a  provvedere
all'atto della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi,
alla ratifica del cambio di destinazione d'uso delle aree interessate
al  progetto  rispetto  al  Piano   Territoriale   di   Coordinamento
Provinciale vigente; 
  VISTA la delibera del Comune di Bordolano n. 8 del  3  maggio  2010
con  la  quale  viene  espresso  parere  favorevole  al  progetto  di
variazione del programma  dei  lavori  della  concessione  "BORDOLANO
STOCCAGGIO" e al conseguente adeguamento del piano urbanistico; 
  VISTA la delibera 26 ottobre 2011 n. IX/2422,  con  cui  la  Giunta
della Regione Lombardia ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 8
della legge 340/2000, con prescrizioni,  in  merito  alla  variazione
programma lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO"; 
  VISTI i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi
in data 30 marzo 2010 e 28 ottobre 2011 durante  le  quali  e'  stato
presentato il progetto relativo alla  variazione  del  programma  dei
lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO", sono state  discusse
le osservazioni pervenute e sono stati acquisiti gli atti di  assenso
necessari; 
  CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi  e
tenuto conto delle posizioni ivi espresse; 
  CONSIDERATO il carattere strategico degli stoccaggi di gas naturale
per il funzionamento del  sistema  nazionale  del  gas  in  relazione
all'elevato livello di domanda nazionale, sia in  termini  di  volume
che di punta; 
  VISTA la determinazione conclusiva favorevole al conferimento della
variazione programma lavori datata  2  novembre  2011  trasmessa  dal
responsabile del procedimento al Direttore Generale  per  le  risorse
minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico; 
  VISTO il  nulla  osta  di  fattibilita'  rilasciato  dal  Ministero
dell'Interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  del  soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione Regionale Lombardia - Area
V Prevenzione incendi e Sicurezza Tecnica, in data  27  ottobre  2010
prot. n. 19065; 
  D E C R E T A 
  Articolo 1 
  Approvazione variazione programma dei lavori 
  1. E' approvata  la  variazione  del  programma  dei  lavori  della
concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO", come  da  allegati  alle  istanze
citate nelle premesse. 
  La variazione del programma dei lavori della concessione,  consiste
in: 
  - realizzazione di  tre  nuovi  pozzi  dalla  postazione  esistente
Bordolano 4, denominati Bordolano 26, 27 e 28. Il cluster complessivo
di quattro pozzi assumera' la denominazione "Cluster A"; 
  - realizzazione di quattro nuovi pozzi dalla postazione Bordolano 1
e 21, denominati Bordolano 22, 23, 24 e 25. Il cluster complessivo di
sei pozzi, cinque di produzione e uno di monitoraggio  (Bordolano  1)
assumera' la denominazione "Cluster B"; 
  - realizzazione di una centrale di stoccaggio gas con  impianti  di
compressione, di trattamento e ausiliari, con una potenza  installata
di circa 50 MW e una potenzialita' di trattamento di 20 MSm3/g; 
  - realizzazione delle  condotte  di  collegamento  dei  pozzi  alla
centrale e adeguamento della  viabilita'  di  accesso  alla  centrale
stessa. 
  2. La societa' deve ottemperare alle prescrizioni disposte  con  il
decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  del  12  novembre   2009   n.
DSA-DEC-2009-0001633,  riportate  in   Allegato   1,   ivi   compresa
l'approvazione   del   progetto   di   mitigazione   e    inserimento
paesaggistico ambientale da parte del  Ministero  per  i  Beni  e  le
Attivita' Culturali di cui alla nota del Ministero  dell'Ambiente  n.
4372/2011 citata nelle premesse, prima  dell'inizio  dei  lavori.  La
Societa' deve ottemperare alle prescrizioni  altresi'  stabilite  e/o
richiamate nella Delibera della Giunta  della  regione  Lombardia  n.
IX/2422 del 26 ottobre 2011, riportata in  Allegato  2,  nonche'  nel
nulla osta di fattibilita' rilasciato in data 27 ottobre 2010  e  nel
rispetto  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  del   Decreto
ministeriale del 6 novembre 2001, del disciplinare  tipo  di  cui  al
decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e  del  decreto  direttoriale  4
febbraio 2011. Tali prescrizioni costituiscono parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. La documentazione prodotta in ottemperanza alle prescrizioni nn.
A7), A8) e A9) del decreto Ministero dell'ambiente 12 novembre  2009,
n. 1633 dovranno essere inoltrate anche alla Divisione II  -  Sezione
UNMIG di Bologna e alla Divisione VII del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  4. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto  1,
del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 citato nelle premesse, nelle
operazioni  di  stoccaggio  non  puo'  essere  superata  l'originaria
pressione statica di fondo del giacimento corrispondente a 240 Kg/cm2
alla profondita' di 1700 m l.m. 
  Articolo 2 
  Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  e  dichiarazione
di pubblica utilita' 
  1. Le opere e gli impianti relativi alla variazione  del  programma
lavori approvato con il presente decreto sono dichiarati di  pubblica
utilita', nonche' urgenti e indifferibili ai sensi dell'articolo  30,
comma 1 del D. Lgs. n.164/2000. 
  2. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 52-quater  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  327/2001,  ha  efficacia
equivalente  allo  strumento  urbanistico  generale  del  Comune   di
Bordolano  interessato  dalla  realizzazione  delle  opere  e   degli
impianti per l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e  integra,
limitatamente alla realizzazione di tali opere e impianti,  il  piano
regolatore  generale  adottato  dal  Comune   stesso,   costituendone
variante. 
  3. I beni interessati dalla realizzazione delle opere del programma
definitivo, con evidenza delle relative particelle catastali, facenti
parte della  documentazione  depositata  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico e presso  gli  Uffici  competenti  del  Comune  di
Bordolano, sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico,  autorita'  espropriante
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001,
emana, qualora necessario, entro tre anni  dalla  data  del  presente
decreto, il decreto di esproprio per la realizzazione delle opere del
progetto definitivo. 
  5. Il titolare della concessione esegue  il  decreto  di  esproprio
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  24  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 327/2001. 
  Articolo 3 
  Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse 
  1. Il  concessionario  e'  tenuto  ad  iniziare  i  lavori  per  la
realizzazione degli impianti del programma entro  dodici  mesi  dalla
data del presente decreto. 
  2. I lavori dovranno essere conclusi nel piu' breve tempo possibile
e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di inizio lavori. 
  3. Il concessionario trasmette ogni tre  mesi  al  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione  Generale
per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione VII, nonche' alla
Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna, un rapporto  concernente  lo
stato di avanzamento complessivo dei  lavori  di  realizzazione  fino
all'entrata in esercizio degli impianti. 
  4. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti
e delle  opere  previste  nel  programma  dei  lavori  approvato,  e'
concessa dalla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna  nel  rispetto
delle disposizioni degli articoli 84 e  85  del  decreto  legislativo
624/96, nonche' dell'articolo 7 del decreto ministeriale  21  gennaio
2011. 
  Articolo 4 
  Verifiche di ottemperanza 
  1. L'ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti  di
cui all'articolo 1, comma 2, e' verificata dagli organi di  vigilanza
delle competenti amministrazioni. 
  2. La Divisione II - Sezione  UNMIG  di  Bologna  effettua  l'esame
della  documentazione  e  gli  accertamenti  tecnici  necessari  alla
realizzazione degli impianti e  all'esercizio  della  concessione  di
stoccaggio, nel rispetto delle norme di cui al  decreto  ministeriale
21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 
  3. L'esercizio  della  concessione  e'  fatto  nel  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto, nonche' del disciplinare  tipo  di
cui  al  decreto  ministeriale  21  gennaio  2011   e   del   decreto
direttoriale 4 febbraio 2011. 
  Articolo 5 
  Pubblicazione e obblighi 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino  ufficiale  per
gli idrocarburi e le georisorse e nel  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico ed e' consegnato alla STOGIT S.p.A.  per  il
tramite dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, secondo  quanto
disposto dall'art. 8 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 
  2. La Societa' concessionaria e'  tenuta,  ai  sensi  dell'articolo
14-ter, comma 10 della legge n.241/1990,  a  pubblicare  il  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  in  un
quotidiano a diffusione  nazionale  entro  sei  mesi  dalla  data  di
notifica dello stesso. 
  3. Il titolare della concessione e' tenuto, ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001,  a
comunicare, ai proprietari dei beni sottoposti a vincolo  preordinato
all'esproprio, la facolta' di prendere visione  della  documentazione
depositata presso la Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna e presso
gli Uffici competenti del Comune interessato. 
  4.  La  variazione  del  programma  dei  lavori  della  concessione
"BORDOLANO STOCCAGGIO" di cui al presente decreto non pregiudica  gli
eventuali diritti dei terzi. 
  5. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine, rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data  della  notifica  o  dalla  data  di  pubblicazione
dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di  cui
al punto 2. 
  Roma, 28 dicembre 2011 
  Il Ministro dello sviluppo economico 
  Corrado Passera 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
  Corrado Clini 
  San Donato Milanese, 14 marzo 2012 

                      L'amministratore delegato 
                           Paolo Bacchetta 

 
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