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"Concessione Stoccaggio Bordolano" Approvazione variazione programma lavori Pubblicazione decreto Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit), societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7 e sede operativa in Crema (CR), Via Libero Comune 5, pubblica, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241/1990, il testo del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2011 di approvazione del programma lavori della concessione di stoccaggio "BORDOLANO STOCCAGGIO", nel territorio del comune di Bordolano in Provincia di Cremona (regione Lombardia). Decreto Ministeriale del 28/12/2011 Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con la Regione Lombardia VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', nonche' le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 che all'articolo 8 dispone che "l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta e' soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" ora Ministro dello sviluppo economico, "di concerto con il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la regione interessata"; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare: - l'articolo 27, comma 33, il quale abroga l'articolo 8 della legge 340/2000, - l'articolo 27, comma 32, il quale stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo 27 si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 che all'articolo 1, comma 60, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, rubricato "Utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia", anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, ove stabilita per legge; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383, che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate; CONSIDERATO che il soggetto proponente non ha richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 32, della legge n. 99/2009, l'applicazione al procedimento delle disposizioni dell'articolo 27, comma 33 della stessa legge; VISTO il decreto ministeriale 26 agosto 2005 del Ministero delle attivita' produttive, recante le norme sulla modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e l'approvazione del relativo disciplinare tipo oggi sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011 recante "modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo" e dal decreto direttoriale 4 febbraio 2011, recante "procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011; VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare: - il comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali, in unita' geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi, come riportato al numero 17 dell'Allegato II del decreto; - il comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorita' competente per la VIA e' il Ministro dell'ambiente che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della direttiva 96/82/CE relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'interno e Ministero dello sviluppo economico, di indirizzo per l'applicazione del decreto n. 334/1999 agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde; VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive; VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99; VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2011 di accettazione del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d. Lgs. 130/2010; VISTO il D.M. 6 novembre 2001 di conferimento, per la durata di anni venti, della concessione di stoccaggio "BORDOLANO STOC-CAGGIO" alla Societa' ENI S.p.A., situato nel sottosuolo delle province di Cremona e Brescia e ricadente nell'ambito della concessione di coltivazione "CIGNONE" in titolo alla medesima Societa'. Il programma lavori approvato prevedeva, in sintesi, le seguenti operazioni: - effettuazione di un rilievo sismico 3D; - utilizzo dei pozzi Bordolano 21 e 4; - intervento side-track ai pozzi Bordolano 9 e 1; - chiusura mineraria dei pozzi Bordolano 2 e 12; - utilizzo del pozzo Cignone 2 per reiniezione liquidi giacimento; - perforazione di 3 nuovi pozzi (Bordolano 1s, 22s e 2s) piu' un ulteriore pozzo a seguito sismica 3D; - realizzazione flow lines; - realizzazione pipeline tra smistamento Snam di Ripalta e la futura centrale di Bordolano; - realizzazione unita' temporanea di compressione in area Bordolano 1, di supporto all'esistente sistema di compressione per consentire inizialmente la fase di ricostituzione del giacimento; - realizzazione di una unita' di compressione del gas in stoccaggio 45/255 bar; - realizzazione di una unita' di trattamento del gas in erogazione; - realizzazione dei sistemi di controllo ed emergenze per centrale e impianti; - realizzazione dei servizi e facilities di centrale; VISTO il D.M. 20 giugno 2003 con cui la titolarita' della concessione di stoccaggio "BORDOLANO STOCCAGGIO" viene trasferita, a decorrere dal 7 marzo 2003, dalla Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOGIT S.p.A.; VISTA la nota ministeriale prot. 492132 del 9 maggio 2003 con cui veniva autorizzata la sospensione dei lavori richiesta con istanza in data 18 aprile 2003 dalla STOGIT S.p.A. per un periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che definiva il ricorso presentato dalla stessa Societa' contro le determinazioni delle tariffe di stoccaggio stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nelle delibere nn. 26/2002 e 49/2002, respinto in primo grado con sentenza del TAR Lombardia n. 4482/2003 e conclusosi con la decisione del Consiglio di Stato in data 6 dicembre 2005 di conferma della decisione del TAR; VISTA la nota del 15 maggio 2006 prot. n. 448 con cui la Stogit S.p.A. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la ripresa del programma lavori approvato con decreto ministeriale in data 6 novembre 2001 ad eccezione dell'utilizzo del pozzo "Cignone 2" in quanto "ricadente nella concessione di coltivazione Cignone" e della realizzazione del metanodotto "Bordolano-Ripalta" di collegamento con la rete nazionale dei gasdotti in quanto opera la cui realizzazione viene demandata alla Snam Rete Gas per l'esigenza di "consentire a quest'ultima l'individuazione del punto ideale di connessione alla Rete nazionale"; VISTA la nota del 14 giugno 2006 prot. n. 532 con cui la Stogit S.p.A. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la nuova programmazione temporale per l'entrata in esercizio degli impianti che comprendeva l'avvio dell'iniezione di working gas durante la fase di "commissioning" dei turbo compressori, il completamento della stazione di compressione, limitate erogazioni di working gas durante la fase di "commissioning" dell'impianto di trattamento del gas; VISTA l'istanza 10 luglio 2007 n. 823 con cui la STOGIT S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 26 agosto 2005, l'approvazione di un nuovo programma lavori, successivamente integrata con note n. 1143 del 24 settembre 2007, n. 543 del 2 aprile 2008. e n. 947 del 4 giugno 2008; VISTI i pareri favorevoli della Sezione UNMIG di Bologna di cui alle note n. 8915 del 15 ottobre 2007 e n. 5399 del 9 giugno 2008 nonche' quelli della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie espressi in data 7 maggio e 19 giugno 2008; VISTA la nota ministeriale prot. 18817 del 12 novembre 2007 con la quale la STOGIT S.p.A. e' stata invitata a presentare la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilita' alla procedura di VIA della variazione al programma lavori richiesta; VISTO il Decreto DSA-DEC-2009-0001633 del 12 novembre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: Ministero dell'ambiente) di concerto con il Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali che esprime giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto di "Realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio gas" di cui all'istanza 10 luglio 2007 n.823 e successive integrazioni del 24 settembre 2007, 2 aprile 2008 e 4 giugno 2008, ricadente nel territorio del Comune di Bordolano, provincia di Cremona nell'ambito della concessione di stoccaggio "BORDOLANO STOCCAGGIO"; VISTA la determinazione del Ministero dell'ambiente prot. DVA-2011-0004372 del 24 febbraio 2011 di ottemperanza della prescrizione n. A14 del Decreto DSA-DEC-2009-0001633 del 12 novembre 2009 per la parte riguardante l'elaborazione del progetto esecutivo di mitigazione degli impatti paesaggistici, fatta salva l'acquisizione del parere favorevole da parte del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali; VISTA l'istanza datata 18 gennaio 2010 con cui Societa' STOGIT S.p.A. ha presentato il progetto definitivo ai fini dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto delle opere da realizzarsi con dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, riconoscimento della conformita' urbanistica delle opere stesse nonche' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. CONSIDERATO che: - in data 19 febbraio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile con appositi avvisi pubblicati sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Provincia - Quotidiano di Cremona" riportanti le indicazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, e dal decreto legislativo n. 330/2004, per la variazione del programma dei lavori della concessione di stoccaggio denominata "BORDOLANO STOCCAGGIO" con contestuale approvazione del progetto delle opere, dichiarazione di pubblica utilita', riconoscimento della conformita' urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Lo stesso avviso, e' stato affisso dal 12 al 29 febbraio 2010, all'albo pretorio del Comune di Bordolano, il cui territorio e' potenzialmente interessato da procedure di esproprio per la realizzazione dei nuovi impianti. Contestualmente e' stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato ad avere effetti diretti; - copia della documentazione inerente il progetto definitivo e' stata resa disponibile alla Regione Lombardia, alla Provincia di Cremona ed al Comune di Bordolano, in qualita' di Amministrazioni pubbliche interessate all'approvazione del progetto, nonche' presso le Divisioni II e VII della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche per consentire l'accesso agli aventi diritto a norma della legge n. 241/1990; - e' stato svolto l'esame contestuale degli interessi pubblici sulle opere proposte nel progetto definitivo tramite lo strumento della conferenza di servizi convocata in data 30 marzo 2010 e 28 ottobre 2011; VISTE le osservazioni pervenute nell'ambito della conferenza di servizi da parte: a) del Comune di Azzanello, con nota datata 16 marzo 2010 prot. n. 870, a cui il responsabile del procedimento ha risposto con nota n. 3088 del 26 marzo 2010; b) del Comune di Soresina, con nota datata 18 marzo 2010 prot. n. 5270, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota n. 3228, del 29 marzo 2010; c) del Comune di Verolavecchia, con nota datata 18 marzo 2010, prot. n. 1730, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota n. 3230 del 29 marzo 2010; d) del Comune di Casalmorano, con nota datata 17 marzo 2010, prot. 1069, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota n. 3232 del 29 marzo 2010; e) del Comune di Verolanuova con nota datata 29 aprile 2010, prot. n. 5793, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota n. 2953 del 29 aprile 2010; f) del Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia con nota datata 19 marzo 2010, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 3864 del 7 aprile 2010; g) della Lista 1 "Bordolano noi" con nota datata 19 marzo 2010, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota prot. n 4035 dell'8 aprile 2010; h) degli Amministratori dell'Agriturismo "La Colombara" sigg. Pea Luisa e Pea Piergiulio con nota datata 19 marzo 2010 e riscontrata dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 4028 dell'8 aprile 2010; VISTA la nota datata 23 marzo 2010 da parte del sig. Avogadri Francesco tramite lo studio legale Gorlani e la nota datata 4 marzo 2010 da parte delle Sigg.re Mainardi Gisa e Quinzani Francesca con cui, in qualita' di proprietari superficiari interessati esprimevano la richiesta di modificare in parte il tracciato del metanodotto per recare un minore danno alla proprieta', a cui la Divisione VII ha dato riscontro con note n. 24680, n. 24685 e n. 24683 del 22 dicembre 2010; CONSIDERATO che la STOGIT S.p.A. con nota del 26 aprile 2010, prot. n. 631, ha individuato un tracciato alternativo comunicando la variazione al Ministero dell'Ambiente; CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. DVA-2010-12826 del 18 maggio 2010 ha comunicato di ritenere che la modifica apportata al tracciato delle condotte colleganti il Cluster B alla Centrale non comporti modifica significativa rispetto al progetto di cui al decreto DSA-DEC-2009-001622 del 12.11.2009; CONSIDERATO che non sono pervenute altre osservazioni od opposizioni in merito alla richiesta di variazione del programma dei lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO"; VISTA la nota della provincia di Cremona prot. n. 29582 senza data, pervenuta in data 31 marzo 2010 prot. n. 3479, con la quale viene espresso parere favorevole, come da deliberazione di Giunta Provinciale n. 158 del 25 marzo 2009, con l'impegno a provvedere all'atto della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, alla ratifica del cambio di destinazione d'uso delle aree interessate al progetto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente; VISTA la delibera del Comune di Bordolano n. 8 del 3 maggio 2010 con la quale viene espresso parere favorevole al progetto di variazione del programma dei lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO" e al conseguente adeguamento del piano urbanistico; VISTA la delibera 26 ottobre 2011 n. IX/2422, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000, con prescrizioni, in merito alla variazione programma lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO"; VISTI i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi in data 30 marzo 2010 e 28 ottobre 2011 durante le quali e' stato presentato il progetto relativo alla variazione del programma dei lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO", sono state discusse le osservazioni pervenute e sono stati acquisiti gli atti di assenso necessari; CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni ivi espresse; CONSIDERATO il carattere strategico degli stoccaggi di gas naturale per il funzionamento del sistema nazionale del gas in relazione all'elevato livello di domanda nazionale, sia in termini di volume che di punta; VISTA la determinazione conclusiva favorevole al conferimento della variazione programma lavori datata 2 novembre 2011 trasmessa dal responsabile del procedimento al Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico; VISTO il nulla osta di fattibilita' rilasciato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Regionale Lombardia - Area V Prevenzione incendi e Sicurezza Tecnica, in data 27 ottobre 2010 prot. n. 19065; D E C R E T A Articolo 1 Approvazione variazione programma dei lavori 1. E' approvata la variazione del programma dei lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO", come da allegati alle istanze citate nelle premesse. La variazione del programma dei lavori della concessione, consiste in: - realizzazione di tre nuovi pozzi dalla postazione esistente Bordolano 4, denominati Bordolano 26, 27 e 28. Il cluster complessivo di quattro pozzi assumera' la denominazione "Cluster A"; - realizzazione di quattro nuovi pozzi dalla postazione Bordolano 1 e 21, denominati Bordolano 22, 23, 24 e 25. Il cluster complessivo di sei pozzi, cinque di produzione e uno di monitoraggio (Bordolano 1) assumera' la denominazione "Cluster B"; - realizzazione di una centrale di stoccaggio gas con impianti di compressione, di trattamento e ausiliari, con una potenza installata di circa 50 MW e una potenzialita' di trattamento di 20 MSm3/g; - realizzazione delle condotte di collegamento dei pozzi alla centrale e adeguamento della viabilita' di accesso alla centrale stessa. 2. La societa' deve ottemperare alle prescrizioni disposte con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 novembre 2009 n. DSA-DEC-2009-0001633, riportate in Allegato 1, ivi compresa l'approvazione del progetto di mitigazione e inserimento paesaggistico ambientale da parte del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 4372/2011 citata nelle premesse, prima dell'inizio dei lavori. La Societa' deve ottemperare alle prescrizioni altresi' stabilite e/o richiamate nella Delibera della Giunta della regione Lombardia n. IX/2422 del 26 ottobre 2011, riportata in Allegato 2, nonche' nel nulla osta di fattibilita' rilasciato in data 27 ottobre 2010 e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del Decreto ministeriale del 6 novembre 2001, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Tali prescrizioni costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. La documentazione prodotta in ottemperanza alle prescrizioni nn. A7), A8) e A9) del decreto Ministero dell'ambiente 12 novembre 2009, n. 1633 dovranno essere inoltrate anche alla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna e alla Divisione VII del Ministero dello sviluppo economico. 4. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto 1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 citato nelle premesse, nelle operazioni di stoccaggio non puo' essere superata l'originaria pressione statica di fondo del giacimento corrispondente a 240 Kg/cm2 alla profondita' di 1700 m l.m. Articolo 2 Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' 1. Le opere e gli impianti relativi alla variazione del programma lavori approvato con il presente decreto sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n.164/2000. 2. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ha efficacia equivalente allo strumento urbanistico generale del Comune di Bordolano interessato dalla realizzazione delle opere e degli impianti per l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente alla realizzazione di tali opere e impianti, il piano regolatore generale adottato dal Comune stesso, costituendone variante. 3. I beni interessati dalla realizzazione delle opere del programma definitivo, con evidenza delle relative particelle catastali, facenti parte della documentazione depositata presso il Ministero dello sviluppo economico e presso gli Uffici competenti del Comune di Bordolano, sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, autorita' espropriante per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, emana, qualora necessario, entro tre anni dalla data del presente decreto, il decreto di esproprio per la realizzazione delle opere del progetto definitivo. 5. Il titolare della concessione esegue il decreto di esproprio secondo le procedure di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Articolo 3 Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse 1. Il concessionario e' tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti del programma entro dodici mesi dalla data del presente decreto. 2. I lavori dovranno essere conclusi nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di inizio lavori. 3. Il concessionario trasmette ogni tre mesi al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione VII, nonche' alla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna, un rapporto concernente lo stato di avanzamento complessivo dei lavori di realizzazione fino all'entrata in esercizio degli impianti. 4. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle opere previste nel programma dei lavori approvato, e' concessa dalla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna nel rispetto delle disposizioni degli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 624/96, nonche' dell'articolo 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2011. Articolo 4 Verifiche di ottemperanza 1. L'ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, e' verificata dagli organi di vigilanza delle competenti amministrazioni. 2. La Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna effettua l'esame della documentazione e gli accertamenti tecnici necessari alla realizzazione degli impianti e all'esercizio della concessione di stoccaggio, nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 3. L'esercizio della concessione e' fatto nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Articolo 5 Pubblicazione e obblighi 1. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed e' consegnato alla STOGIT S.p.A. per il tramite dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 2. La Societa' concessionaria e' tenuta, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 10 della legge n.241/1990, a pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in un quotidiano a diffusione nazionale entro sei mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il titolare della concessione e' tenuto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a comunicare, ai proprietari dei beni sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio, la facolta' di prendere visione della documentazione depositata presso la Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna e presso gli Uffici competenti del Comune interessato. 4. La variazione del programma dei lavori della concessione "BORDOLANO STOCCAGGIO" di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi. 5. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui al punto 2. Roma, 28 dicembre 2011 Il Ministro dello sviluppo economico Corrado Passera Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Corrado Clini San Donato Milanese, 14 marzo 2012 L'amministratore delegato Paolo Bacchetta T12ADA4519