Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") e relativa informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196. Centro delle Alpi RMBS S.r.l. (in seguito, l'"Acquirente") comunica che in data 4 aprile 2012 ha concluso con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A (in seguito, la "Banca") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto la Banca ha ceduto, e l'Acquirente ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 4 aprile 2012, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i "Crediti") derivante dai e/o in relazione ai mutui in bonis ipotecari e fondiari, residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (in seguito, rispettivamente, i "Mutui" ed i "Contratti di Mutuo") stipulati dalla Banca con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Mutuo; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Mutui; (c) ogni altro credito relativo o correlato ai Mutui ed ai Contratti di Mutuo, inclusi gli indennizzi; (d) i crediti derivanti dalle relative polizze assicurative; (e) i crediti della Banca nei confronti di terzi in relazione ai Mutui, alle garanzie, alle polizze assicurative o al relativo oggetto; tutti cosi' come assistiti dai privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore della Banca e dalle cause di prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori ad essi relativi) che alle ore 23:59 del 31 marzo 2012 (in seguito, la "Data di Valutazione") (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (1) sono stati concessi esclusivamente dall'Originator in qualita' di soggetto mutuante; (2) sono stati erogati ai sensi di contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; (3) sono denominati in Euro e non contengono previsioni che ne permettano la conversione in un'altra valuta; (4) sono garantiti da un'ipoteca su bene/i immobile/i situato/i nel territorio della Repubblica Italiana; (5) sono garantiti da un'ipoteca di primo grado "economico" intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di primo grado; ovvero (b) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (c) un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore ceduto che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito della presente operazione di cartolarizzazione; (6) sono garantiti da un'ipoteca su uno o piu' beni immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana e la destinazione residenziale degli immobili a garanzia di ciascun mutuo e' prevalente, intendendosi per "destinazione residenziale prevalente" il caso in cui la somma del valore degli immobili (come risultante dalla domanda di finanziamento sottoscritta dal relativo mutuatario durante la fase di richiesta del relativo mutuo) a garanzia del mutuo a cui e' stata assegnata la categoria catastale "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "A7", "A8", "A9", "A11", "F3" o "T" (in quest'ultimo caso, solo qualora il relativo mutuatario abbia specificato nella relativa domanda di finanziamento che il relativo terreno era destinato alla costruzione di un immobile residenziale) e' maggiore del valore degli altri immobili a garanzia del mutuo a cui sono state assegnate delle categorie catastali diverse da quelle sopra indicate; (7) sono stati interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (8) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e' pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato per ciascun Mutuo; (9) per i mutui erogati prima del 20 novembre 2007 (escluso), il cui importo erogato risulta superiore ad Euro 80.000; (10) il cui debito residuo in linea capitale non risulta superiore ad Euro 2.500.000; (11) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono: (a) amministrazioni pubbliche o enti equiparabili o enti ecclesiastici; ovvero (b) anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di BP Sondrio; (12) in relazione ai quali almeno una rata (anche comprensiva di soli interessi) e' scaduta ed e' stata pagata dal relativo debitore; (13) il cui tasso di interesse e': (a) "a tasso fisso" (cosi' come indicato nel relativo contratto di mutuo) e tale tasso di interesse non e' alla Data di Valutazione inferiore a 4,5%; (b) "a tasso variabile" (cosi' come indicato nel relativo contratto di mutuo); (c) "a tasso variabile con cap" (cosi' come indicato nel relativo contratto di mutuo); (14) non sono stati stipulati e conclusi (come indicato nel relativo contratto di mutuo) ai sensi di: (a) qualsivoglia legge o normativa che preveda la concessione di: (i) agevolazioni finanziarie (cosiddetti "mutui agevolati"); (ii) contributi pubblici di qualunque natura; (iii) sconti di legge; (iv) altre agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori d'ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (b) degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); (c) qualsivoglia accordo o convenzione con alcun consorzio o cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (i.e. i Confidi); (15) in relazione ai quali il relativo mutuatario non beneficia della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle rate ai sensi: (a) dell'art. 2, paragrafi 475-480, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del Decreto Ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa); (b) dell'articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"), cosi' come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione; (c) dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 ("Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010"), e successive modifiche ed integrazioni; (d) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. "Piano Famiglie"), come successivamente modificata e integrata; (e) dell'avviso comune concluso tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 3 agosto 2009 (il c.d. "Avviso Comune"), come successivamente modificato e integrato; (f) dell'articolo 8, paragrafo 6, del Decreto Legge 70/2011 (il c.d. "Decreto Sviluppo"), cosi' come convertito in legge ai sensi della Legge del 12 luglio 2011, n. 106; e (g) della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd. "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio 2008; (16) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero alla "italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento composto da rate d'importo complessivo decrescente con una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante nel tempo e una componente interesse decrescente nel tempo); (17) in relazione ai quali nessuna rata e' scaduta da piu' di 30 giorni e non e' stata pagata dal relativo debitore; (18) il cui debitore (i) non ha concluso con la Banca un contratto derivato ovvero (ii) ha concluso un contratto derivato con la Banca ma tale contratto derivato e' stato risolto prima della Data di Valutazione ovvero non e' piu' in vigore a tale data; (19) al cui debitore non e' stata notificata per iscritto dalla Banca la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del relativo contratto di mutuo; (20) non sono stati "ristrutturati" (cioe' non sono state modificate le originarie condizioni contrattuali del mutuo a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del relativo debitore); e (21) il cui "numero finanziamento" (cioe' il codice numerico indicato nelle comunicazioni inviate dalla Banca a ciascun debitore inerenti il relativo contratto di mutuo) non e' uno dei seguenti: 1087532; 1086116; 1085585; 153049; 162448; 1079337; 230850; 1076750; 251756; 257559; 1074972; 1073934; 285132; 1072848; 289615; 1072506; 1046816; 291206; 294207; 1071267; 1071087; 1070900; 308964; 1068620; 338938; 343703; 344489; 351789; 358211; 361071; 368768; 1067355; 1067326; 1046973; 1067259; 1067251; 376538; 382208; 384163; 390753; 397038; 397598; 399484; 403750; 411794; 412092; 420271; 1064597; 1064582; 433946; 1046332; 1064309; 1064259; 444870; 1063812; 458268; 470465; 1062390; 1061904; 1061675; 760737; 1061089; 1061024; 1060800; 1060796; 1060423; 899106; 1021228; 1060252; 1060078; 1059399; 1009789; 1011564; 1011827; 1012139; 1015146; 1057066; 1016791; 1017465; 1018383; 1018795; 1019658; 1020823; 1055087; 1024134; 1024367; 1054236; 1026127; 1053499; 1029278; 1030366; 1052519; 1031149; 1031437; 1032858; 1033259; 1034653; 1051080; 1034826; 1035448; 1035472; 1036092; 1038009; 1038281; 1039364; 1040381; 1040615; 1042177; 1042627; 1042894; 1042935; 1043503; 1043525; 1048312; 1048154; 1045287. L'Acquirente ha conferito incarico alla Banca ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare alla Banca ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito, la "Legge Privacy"), informiamo il singolo titolare dei contratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonche' il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Securitisation Services S.p.A. (in seguito "Securitisation Services") nell'ambito di tale operazione di cartolarizzazione, prestera' taluni servizi di carattere amministrativo, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei Crediti e della documentazione societaria. I dati personali in possesso dell'Acquirente e di Securitisation Services sono stati raccolti presso la Banca. Si precisa che non verranno trattati dati "sensibili" e dati "giudiziari". I dati personali dell'interessato saranno trattati, per quanto riguarda l'Acquirente, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Securitisation Services, per finalita' connesse e strumentali alla prestazione dei sopraindicati servizi di carattere amministrativo. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali dell'interessato verranno posti a conoscenza dell'Acquirente e del personale di Securitisation Services che, nominato responsabile e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, e' preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalita' precedentemente indicate. I dati personali dell'interessato verranno altresi' posti a conoscenza di terze parti con le quali l'Acquirente e Securitisation Services hanno in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell'attivita', fermo restando il rispetto delle finalita' del trattamento come sopra specificate. Infine, i dati personali dell'interessato verranno comunicati, ove richiesto, a pubbliche amministrazioni ed autorita' regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti. Fatta eccezione per le sopracitate persone, fisiche o giuridiche, enti ed istituzioni, non e' in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi, ovvero la loro diffusione. Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). Titolari autonomi e disgiunti del trattamento dei dati sono l'Acquirente e la Banca (i "Titolari") e responsabile del trattamento dei dati e' Securitisation Services (il "Responsabile"). I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi ai Titolari e/o al Responsabile per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Legge Privacy e, in particolare, dall'art. 7 di tale legge (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.). I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Piazza Garibaldi, n. 16, 23100 Sondrio, Italia. Conegliano (Treviso), 4 aprile 2012 CENTRO DELLE ALPI RMBS S.R.L. L'amministratore unico Andrea Fantuz T12AAB5738