TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  La Regione Lazio, (CF 80143490581) in persona del Presidente  della
Giunta Regionale p.t., in proprio e nella qualita' di  successore  ex
lege dell'Agenzia Ardis Lazio,  rappresentata  e  difesa  dall'  Avv.
Francesco Lettera presso il cui Studio e'  elettivamente  domiciliato
in   00186   Roma,   Via   dell'Orso,   84,   (PI   11116581007    CF
LTTFNC37H16F839D, PEC francescolettera@ordineavvocatiroma.org, Fax 06
68218957), ha impugnato la sentenza del TRAP  Roma  n.1/2011  del  27
febbraio 2011 resa nei confronti dei Sigg Scopelliti Elena ed altri. 
  Il Presidente del TSAP ha autorizzato il 4 aprile 2012  la  Regione
Lazio ad effettuare per i soggetti nei cui confronti, nonostante  non
fossero  ricorrenti  o  intervenuti,  la  sentenza  ha  disposto   la
liquidazione dei danni, e per l'effetto cosi'  individuati  nell'atto
di appello "Sigg. Iacoppe Daniela "+3", Cerrone Franco "+1",  Spadoni
Maria  Laura  "+2",  "APA  Adriana,  Cerrone  Franco  +1"  (v.Lamarra
Giancarlo); "Spadoni Laura + 2" (v.Susini Paolo), Piazzi  Amos,  Losi
Angiolina, Giovannoni  Fabio,  Bignami  Mirella,  Balestri  Giovanna,
Balestri Paola, Sili Scavalli Sandra, Sentinelli Paola,  Trotta  Rosa
Paola,  Vitali  Antonella,  Vitali  Paola,  Mandalari  Bianca  Maria,
Cristofari Alessio, Di Filippo  Mauro,  Faustini  Priscilla,  Spadoni
Orietta, Vinazzi Anna Maria, Firmani Elham, Cascioli Gianfranco,  Apa
Adriana, Cerrone Franco, Esposito Addolorata, Astolfi Doriana, Ciocci
Sandra,  Luccini  Maria,  Piacenti  Gabriele,  Rosa  Laura,  Guarnera
Sebastiano, Salvatelli Alessandra, De Santis Rosa, Della Salda  Enzo,
Spadoni Maria Laura" a comparire  avanti  al  Giudice  del  Tribunale
Superiore delle Acque pubbliche delegato a  norma  degli  artt.190  e
segg TU n.1775 del 1933, all'udienza  dell'11  luglio  2012,  ore  di
rito, per ivi in loro contraddittorio,  oppure,  non  comparendo,  in
loro legittima contumacia, sentir accogliere le seguenti 
  Conclusioni 
  "Piaccia al Tribunale Superiore delle Acque  Pubbliche,  contrariis
reiectis,  in  riforma  della  impugnata  sentenza   dichiarare:   la
inammissibilita' e la  nullita'  assoluta  della  sentenza  per  aver
menzionato  fra  gli  aventi  titolo  al  risarcimento  soggetti  mai
presenti nel giudizio ne' in qualita' di parti ne' di intervenuti-  e
precisamente: 
  a). Sigg. Piazzi Amos, Losi Angiolina,  Giovannoni  Fabio,  Bignami
Mirella, Balestri Giovanna, Balestri  Paola,  Sili  Scavalli  Sandra,
Sentinelli Paola, Trotta Rosa Paola, Vitali Antonella, Vitali  Paola,
Mandalari  Bianca  Maria,  Cristofari  Alessio,  Di  Filippo   Mauro,
Faustini Priscilla, Spadoni  Orietta,  Vinazzi  Anna  Maria,  Firmani
Elham, Cascioli Gianfranco, Apa  Adriana,  Cerrone  Franco,  Esposito
Addolorata, Astolfi Doriana, Ciocci Sandra, Luccini  Maria,  Piacenti
Gabriele, Rosa Laura, Guarnera Sebastiano, Salvatelli Alessandra,  De
Santis Rosa, Della Salda Enzo, Spadoni Maria Laura; 
  b). Sigg. "APA Adriana, Cerrone Franco +1"  (v.Lamarra  Giancarlo);
"Spadoni Laura + 2" (v.Susini Paolo); 
  - la inammissibilita' e la nullita' assoluta  degli  interventi  in
giudizio formulati direttamente con  l'istanza  di  correzione  della
sentenza e o  comunque  con  la  notifica  di  sentenza  erroneamente
esecutiva dei Sigg. Delle Monache Maurizio e Maggi Lucia; 
  la inammissibilita' e la  nullita'  assoluta  degli  interventi  in
giudizio  formulati  direttamente  con  la   notifica   di   sentenza
erroneamente esecutiva, dei nominativi sottostanti ai citati +1, +2 e
+3,  tra  l'altro  aliunde  non   identificabili   ne'   identificati
dall'Ufficio; 
  -  annullare  in  toto  la   sentenza   dichiarando   che   nessuna
responsabilita' e' addebitabile alla Regione Lazio -ed  alla  cessata
Ardis- per i danni provocati dalle esondazioni per le quali e' causa; 
  -   in   via   condizionata    e    subordinata    dichiarare    la
corresponsabilita' dei danneggiati ricorrenti o  intervenuti,  ed  in
solido del Consorzio di Bonifica Maremma  etrusca  nella  misura  che
parra' di giustizia; 
  - annullare la condanna alle spese di lite e  di  CTU  disposte  in
primo grado, e quindi riformare la sentenza appellata,  con  condanna
alle spese di lite, diritti, onorari, delle spese  di  CTU,  e  delle
spese prenotate a campione del doppio grado." 

                       avv. Francesco Lettera 

 
T12ABA6210
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