PREFETTURA DI NAPOLI

(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2012)

Protocollo: n. 0019064 del 19/03/2012
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Napoli, 
  Viste: 
  1) la nota n. 0021243/12 del 10 gennaio 2012 con la quale la  Banca
d'Italia - Direzione della Sede di Napoli ha chiesto di esaminare  la
possibilita' dell'adozione del provvedimento di cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; in  quanto  «il  Banco  di
Napoli, Ag. 61, corso San Giovanni a Teduccio n. 731, non  ha  potuto
assicurare la regolare operativita' essendo rimasta chiusa dal 19  al
22 dicembre 2011, a causa della inagibilita'  temporanea  dei  propri
locali per caduta calcinacci  dei  piani  sovrastanti  di  proprieta'
terze»; 
  2) la prefettizia n. 0009146 datata 9 febbraio 2012 con la quale e'
stata chiesta  ulteriore  documentazione  attestante  la  circostanza
rappresentata; 
  3) la nota di riscontro  n.  0165060/12  datata  23  febbraio  2012
pervenuta il 5 marzo 2012 della Direzione della Banca  d'Italia  sede
di Napoli dove si precisa che «l'inibizione all'ingresso  dei  locali
della Banca fu disposta dai Vigili del Fuoco con nota del 19 dicembre
2011; e che la relazione di eliminato pericolo  e'  stata  depositata
presso i competenti uffici comunali in data 22 dicembre 2011»; 
  Ritenuto che, l'evento rappresentato a sostegno della richiesta  di
proroga dei termini legali  e  convenzionali  riveste  oggettivamente
carattere eccezionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visti gli artt.1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1; 
 
                              Decreta: 
 
  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  il  mancato  funzionamento  della
filiale del Banco di  Napoli  Agenzia  61  in  Napoli  al  corso  San
Giovanni  a  Teduccio  n.  731,  riveste  il  carattere   di   evento
eccezionale e, pertanto, i termini legali  o  convenzionali  scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal  23  dicembre
2011. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  Banca  d'Italia,  Sede  di
Napoli, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  (Piazza
Verdi  n.  10,  00100  Roma),  il  quale  ultimo   provvedera'   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31,  comma
3, della  legge  340/2000,  con  le  stesse  modalita'  e  condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
Province. 
  L'Istituto di Credito  interessato  avra'  cura  di  affiggere  nei
propri locali il presente decreto. 
    Napoli, 14 marzo 2012 

                             Il prefetto 
                             De Martino 

 
TC12ABP5922 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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