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Errata corrige
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Protocollo: n. 0019064 del 19/03/2012 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Napoli, Viste: 1) la nota n. 0021243/12 del 10 gennaio 2012 con la quale la Banca d'Italia - Direzione della Sede di Napoli ha chiesto di esaminare la possibilita' dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; in quanto «il Banco di Napoli, Ag. 61, corso San Giovanni a Teduccio n. 731, non ha potuto assicurare la regolare operativita' essendo rimasta chiusa dal 19 al 22 dicembre 2011, a causa della inagibilita' temporanea dei propri locali per caduta calcinacci dei piani sovrastanti di proprieta' terze»; 2) la prefettizia n. 0009146 datata 9 febbraio 2012 con la quale e' stata chiesta ulteriore documentazione attestante la circostanza rappresentata; 3) la nota di riscontro n. 0165060/12 datata 23 febbraio 2012 pervenuta il 5 marzo 2012 della Direzione della Banca d'Italia sede di Napoli dove si precisa che «l'inibizione all'ingresso dei locali della Banca fu disposta dai Vigili del Fuoco con nota del 19 dicembre 2011; e che la relazione di eliminato pericolo e' stata depositata presso i competenti uffici comunali in data 22 dicembre 2011»; Ritenuto che, l'evento rappresentato a sostegno della richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visti gli artt.1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1; Decreta: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento della filiale del Banco di Napoli Agenzia 61 in Napoli al corso San Giovanni a Teduccio n. 731, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal 23 dicembre 2011. Il presente decreto viene inviato alla Banca d'Italia, Sede di Napoli, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi n. 10, 00100 Roma), il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le Province. L'Istituto di Credito interessato avra' cura di affiggere nei propri locali il presente decreto. Napoli, 14 marzo 2012 Il prefetto De Martino TC12ABP5922 (Gratuito)