Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010. COMUNICAZIONE DA INVIARE A CURA DELL'ISTANTE ALL'ALTRA PARTE (O ALLE ALTRE PARTI) ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONDOVI' MEDIAZIONE N. TRA GARELLI MICHELE, da un lato e Aimale Andrea, Aimale Catterina, Aimale Guglielmo, Aimale Riccardo, Aimale Roberto, Aimale Teresa, Boetti Valerio, Marabotto Bartolomeo, Marabotto Delfina, Marabotto Lucia, Marabotto Teresa, Tomatis Maddalena, dall'altro. Io sottoscritto Garelli Michele vi comunico che in data 13.03.2012 ho depositato domanda di mediazione presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Mondovi' nella procedura avente ad oggetto: domanda di intervenuto acquisto della proprieta', per usucapione, dei terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Pianfei al F. 9, mapp. 596/597. VI INFORMO E VI AVVISO CHE: A) il Mediatore designato e' l'Avv. Pierluigi Monetto; B) entro 8 giorni dalla ricezione della presente Ella potra' depositare la dichiarazione di adesione; C) l'incontro e' fissato per il giorno giovedi' 31 maggio, alle ore 12, presso la Sala Avvocati dell'Ordine Avvocati di Mondovi', Palazzo di Giustizia di Mondovi', Via Vasco 2, piano 3; D) nell'ipotesi in cui e' prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti possono partecipare al procedimento solo se assistite dal difensore. (art. 1, comma 3 del Regolamento); E) potrete allegare alla dichiarazione di adesione (il modulo e' disponibile sul sito dell'ordine degli Avvocati di Mondovi') la somma di Euro 48,40 Iva compresa per le spese di avvio del procedimento ovvero la copia della ricevuta di versamento della predetta somma sul c/c intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mondovi', presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo, IBAN IT93R0629546480CC0121501527 con indicazione, nella causale, del nome delle parti; F) le spese per la presente mediazione ammontano ad Euro 160,93, Iva compresa, per ciascuna parte, salve le variazioni come da tariffario, da versarsi prima del primo incontro di mediazione, sempre sul c/c di cui alla lettera E). Si precisa che il mancato pagamento dell'importo comportera' il fallimento della procedura. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (D.M. 180/2010 art. 16, comma 12); G) potrete partecipare alla mediazione personalmente o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare, che sia a conoscenza dei fatti; H) in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice potra' desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.. Garelli Michele T12ABA6570