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Decreto n. 83 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Proroga dei termini legali e convenzionali per mancato funzionamneto il 16 marzo 2012 Il Presidente della Regione, Vista la nota n. 0254112/12 del 21 marzo 2012 con la quale la Filiale di Aosta della Banca d'Italia ha chiesto di valutare l'opportunita' di procedere nei confronti dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a. all'emissione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti il 16 marzo 2012 o nei cinque giorni successivi, a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali che ha impedito il regolare svolgimento delle attivita' delle filiali seguenti: Aosta, Aosta Agenzia 01, Aosta Agenzia 03, Courmayeur, Pont-Saint-Martin e Saint-Christophe; Considerato che l'evento, per il suo carattere di eccezionalita', rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 a nonna del quale: «Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Decreta: 1. E' riconosciuto il mancato funzionamento il giorno 16 marzo 2012 di alcune filiali dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a. operanti sul territorio della Valle d'Aosta e indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da eventi eccezionali. 2. I termini legali e convenzionali scaduti il giorno 16 marzo 2012 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di quindici giorni in favore dell'istituto bancario indicato in premessa, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. Aosta, 27 marzo 2012 Il presidente della regione Augusto Rollandin TC12ABP6470 (Gratuito)